Cessioni di fabbricati – Interventi con superbonus – Plusvalenza (circ. Agenzia delle Entrate 13.6.2024 n. 13)

Ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. b-bis del TUIR, dall’1.1.2024, genera plusvalenza la cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, se posta in essere entro 10 anni dal termine dei lavori.
Nella circ. 13/2024, l’Agenzia delle Entrate conferma che la disposizione recata dalla citata lett. b-bis) trova applicazione:
– sia se il superbonus è stato fruito direttamente in dichiarazione, sia se si è optato per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020;
– sia per gli interventi superbonus effettuati dall’1.1.2024, sia per gli interventi superbonus effettuati ante 1.1.2024 (e dunque a prescindere dalla circostanza che il superbonus sia fruito in misura pari al 110%, al 90%, al 70% o al 65%);
– a prescindere dalla durata del possesso delle unità oggetto degli interventi.
Genera plusvalenza, peraltro, anche la cessione della singola unità immobiliare situata in un condominio, nel quale sono stati effettuati sulle parti comuni dell’edificio soltanto interventi “trainati” con il superbonus.

Concordato preventivo – Novità della bozza di DLgs. correttivo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale)

La bozza di DLgs. correttivo del DLgs. 13/2024 introduce nuove cause di esclusione dal concordato preventivo biennale; in particolare, non potranno accedere al nuovo istituto i contribuenti che:
– con riferimento al periodo di imposta precedente a quelli di applicazione del concordato, hanno conseguito, nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in misura superiore al 40% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni;
– accedono, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui alla L. 190/2014;
– con riferimento al periodo di imposta precedente a quelli di applicazione del concordato sono interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento o modifica della compagine sociale (solo per società o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR).

Estratto di ruolo – Mancata notifica della cartella – Ricorso – Novità della bozza del DLgs. di riforma della riscossione attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale) – Pareri delle Commissioni parlamentari

L’art. 12 co. 4-bis del DPR 602/73 sancisce che il contribuente, salvo casi tassativi (pregiudizio per la partecipazione a gare di appalto, rischio di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni) non può impugnare la cartella di pagamento non validamente notificata quando ne viene a conoscenza ad esempio visionando il c.d. estratto di ruolo.
Richiamando il monito della Corte Cost. 17.10.2023 n. 190 la Commissione Finanze del Senato ha invitato l’Esecutivo, in sede di approvazione definitiva del decreto di riforma della riscossione, ad ampliare le casistiche ivi indicate includendovi, ad esempio, il rischio di pignoramenti dei conti correnti e la responsabilità del cessionario di azienda.

Le novità in materia di lavoro e previdenza

1. LE NOVITÀ DI MAGGIO IN PILLOLE
2. L’INFORMAZIONE PRATICA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
– Misure per il sostegno al reddito dei lavoratori di imprese strategiche in crisi
– Nuovi limiti retributivi 2024 per il calcolo dei premi assicurativi INAIL
– La fruizione delle ferie maturate nell’anno 2022
– Istruzioni INPS per la “pace contributiva”
3. IL PUNTO SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
– Le novità di maggio in pillole
– Il tema del mese: l’articolazione dell’orario di lavoro nel CCNL grafica ed editoria – industria
– Il focus sui prossimi adempimenti: lo scadenzario di giugno 2024
4. LE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
– Gli incentivi per le imprese del DL “Coesione”

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Fringe benefits detassati a favore dei lavoratori dipendenti per il 2024: documentazione per spese affitto o mutuo

La legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023) ha previsto che,limitatamente al periodo d’imposta 2024, il limite di esenzione per i beni ceduti e i servizi prestati (c.d. fringe benefit) sia innalzato a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico e a 1.000 euro per i lavoratori senza figli a carico. La legge di Bilancio, inoltre, ha incluso tra i fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Con la presente informativa si intendono illustrare leoperazioni relative alle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

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Comunicazione preventiva per la fruizione del credito d’imposta 4.0 – Novità del DL 39/2024 – Modifica della modalità di invio delle comunicazioni – Utilizzo del portale GSE (comunicato GSE 16.5.2024)

Al fine di presentare le comunicazioni richieste dall’art. 6 del DL 39/2024 per l’utilizzo del bonus investimenti 4.0 e dei crediti d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione, non è più possibile l’invio tramite PEC, come inizialmente previsto, ma deve essere utilizzata l’apposita procedura disponibile sul portale del GSE.
Dalle ore 10.00 del 18.5.2024, sul sito del GSE è infatti attiva una nuova funzionalità semplificata che permetterà l’invio dei moduli tramite portale. Dalla mezzanotte di venerdì 17.5.2024 è stata quindi disabilitata la modalità di invio dei moduli tramite PEC.
Il GSE ha affermato che sarà possibile compilare in pochi passaggi il modulo per la compensazione dei crediti d’imposta attraverso la registrazione all’Area Clienti, accedendo all’applicazione “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari” e selezionando la tipologia di investimento.

Contratti di solidarietà – Sgravi contributivi – Anno 2022 – Modalità di fruizione (circ. INPS 20.5.2024 n. 66)

Con la circ. INPS 20.5.2024 n. 66 sono state fornite le istruzioni operative ai fini della fruizione della riduzione contributiva connessa ai contratti di solidarietà di cui all’art. 6 co. 4 del DL 510/96 (conv. L. 608/96) in favore delle aziende autorizzate, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2022.
Sono state in particolare fornite le istruzioni alle imprese autorizzate i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 30.6.2023.
La riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro per i lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, ed è connessa alla stipula di contratti di solidarietà. Lo sgravio è riconosciuto per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.
La riduzione contributiva va applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all’abbattimento dell’orario lavorativo e va rapportata a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio.

Credito d’imposta per investimenti nella c.d. “ZES Unica” del Mezzogiorno – Novità del DL 124/2023 (c.d. “decreto Sud”) – Disposizioni attuative – Anticipazioni

Con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno, previsto dall’art. 16 del DL 124/2023, il Ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, ha firmato il decreto attuativo.
Tale DM definisce i soggetti beneficiari, gli investimenti ammissibili, la misura del credito d’imposta, la procedura di accesso al beneficio, la modalità di fruizione e i controlli.
In merito all’accesso all’agevolazione, i soggetti interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 12.6.2024 al 12.7.2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1.1.2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15.11.2024.
Con un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sarà approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.

Agevolazioni contributive per le assunzioni di giovani under 35, donne e nella ZES

Gli articoli 22, 23 e 24 del D.L. n. 60/2024 (c.d. decreto Coesione)introducono -per i datori di lavoro che assumono giovani under 35, donne svantaggiate e per le assunzioni effettuate in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno (ZES) – delle agevolazioni contributive qualora dette assunzioni siano effettuate nel periodo che va dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

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Studio Associato D’Amico – Consulenza del lavoro – Incentivi all’assunzione di giovani, donne e lavoratori disoccupati – Bonus Donne – Novità del DL 60/2024 (c.d. DL “Coesione-Lavoro”)

L’art. 23 del DL 60/2024 (c.d. DL “Coesione”) riconosce l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di 650 euro su base mensile, per ciascuna lavoratrice assunta a tempo indeterminato dall’1.9.2024 al 31.12.2025.
Le assunzioni devono riguardare lavoratrici rientranti nelle seguenti categorie:
– donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti nelle regioni della ZES unica;
– donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi occupate in professioni o settori caratterizzati da un elevato tasso di disparità uomo-donna;
– donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
L’esonero non si applica alle assunzioni a tempo determinato, né ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato; non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
È richiesto che le assunzioni determinino un incremento occupazionale netto.