Il Ddl. Lavoro, approvato anche dal Senato, contiene una norma secondo cui il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore in caso di assenza ingiustificata per un periodo superiore a 15 giorni o per il diverso periodo previsto dal CCNL applicato. Il datore di lavoro in tali ipotesi deve inviare all’Ispettorato del lavoro una comunicazione sull’assenza e comunicare al Centro per l’impiego la cessazione del rapporto per volontà del lavoratore.
Il legislatore, con tale previsione, ha voluto porre fine al comportamento abusivo volto a conseguire la NASpI, secondo cui il lavoratore costringeva il datore a licenziarlo per assenza ingiustificata.
La norma prevede, poi, che il lavoratore possa dimostrare che, per causa di forza maggiore o fatto imputabile al datore, gli è stato impossibile comunicare i motivi dell’assenza.
Lavoro domenicale: una svolta importante dalla Cassazione
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (31712/2025) ha stabilito un importante principio riguardante il lavoro domenicale. La Suprema Corte ha infatti stabilito che la prestazione lavorativa domenicale richiede sempre una forma di compensazione extra, anche quando i contratti collettivi non la prevedono espressamente.
Il principio emerge da un caso che ha visto protagonisti alcuni addetti alle pulizie aeroportuali. Questi lavoratori, impegnati nel prestare regolarmente servizio di domenica, ricevevano solo il riposo compensativo in un altro giorno della settimana. La Corte ha ritenuto questa prassi insufficiente, affermando che il lavoro domenicale comporta sacrifici personali e familiari che meritano un riconoscimento aggiuntivo.
La decisione è particolarmente innovativa perché non impone necessariamente una compensazione economica. Il “plus” può assumere varie forme: dalla maggiorazione retributiva (come nel caso specifico, fissata al 30%) a riposi compensativi supplementari o altri benefici. L’importante è che ci sia un concreto riconoscimento del disagio affrontato dal lavoratore.
Questa sentenza rafforza un orientamento giurisprudenziale che attribuisce ai giudici il compito di integrare i trattamenti economici previsti dai contratti collettivi quando questi sono considerati inadeguati e rappresenta un importante punto di riferimento per bilanciare le esigenze produttive delle aziende con il diritto dei lavoratori ad una giusta compensazione per il sacrificio del proprio tempo libero.
Sicurezza sussidiaria e agenzie investigative – Nuovi minimi retributivi – Una tantum (Accordo 26.11.2024)
L’Accordo del 26.11.2024 ha rinnovato la disciplina prevista dal CCNL per le agenzie di sicurezza sussidiaria e per le agenzie di investigazione aderenti all’Aiss, scaduta il 31.5.2020.
Definiti i nuovi valori dei minimi retributivi validi da gennaio 2025 e da gennaio 2026.
Prevista per luglio 2025 una seconda tranche di indennità forfetaria una tantum, aggiuntiva rispetto a quella erogata nello scorso mese di luglio.
Incentivi per l’assunzione di beneficiari dell’assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro – Novità del DL 48/2023 (c.d. DL “Lavoro”) – Modulo di domanda (messaggio INPS 20.11.2024 n. 3888)
Con il messaggio 20.11.2024 n. 3888, l’INPS ha:
– reso nota la disponibilità del modulo di istanza on line “Esonero SFL-ADI” che i datori di lavoro devono utilizzare per la richiesta dell’incentivo all’assunzione di soggetti beneficiari dell’assegno di inclusione (Adi) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), previsto dall’art. 10 del DL 48/2023;
– fornito le istruzioni operative per la presentazione delle domande di ammissione e per la fruizione dell’incentivo.
In particolare, per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS, mediante il modulo “Esonero SFL-ADI”, una domanda di ammissione all’esonero, nella quale fornire specifiche informazioni (ad esempio se il lavoratore è beneficiario dell’Adi o del SFL alla data di assunzione, il codice della comunicazione obbligatoria, l’eventuale attività di mediazione di un’agenzia, ecc.).
Successivamente, effettuate le verifiche (anche relative alla copertura finanziaria), l’INPS autorizzerà il datore alla fruizione dell’incentivo e renderà noto l’importo massimo.
L’incentivo potrà essere fruito mediante conguaglio nelle denunce contributive secondo le istruzioni dettate dall’Istituto con il messaggio in commento.
Omaggi ai dipendenti – Rilevanza ai fini delle soglie di esenzione dei fringe benefit per il 2024
Gli omaggi ricevuti dai dipendenti, in linea generale, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente ex art. 51 del TUIR, salvo che non rientrino nella soglia dei fringe benefit.
Per il 2024, sono previste due diverse soglie di esenzione (art. 1 co. 16 – 17 della L. 213/2023; circ. Agenzia delle Entrate 7.3.2024 n. 5):
– la soglia di 1.000,00 euro per i dipendenti senza figli;
– la soglia di 2.000,00 euro per i dipendenti con figli a carico.
L’impresa dovrà quindi verificare, per ciascun dipendente, l’ammontare ancora disponibile del suddetto limite, considerando che lo stesso potrebbe essere stato impiegato nel 2024 anche per altri benefit, quali, ad esempio, auto in uso promiscuo o, per effetto della deroga 2024, il rimborso delle utenze domestiche di acqua, luce e gas o delle spese per l’affitto o gli interessi sul mutuo relativamente alla prima casa.
Regolarità contributiva – Procedura “Ve.R.A./Simulazione Durc” – Indicazioni (messaggio INPS 5.11.2024 n. 3662)
Con il messaggio 5.11.2024 n. 3662, l’INPS ha illustrato la procedura Ve.R.A., la quale si compone di due sezioni:
– Verifica regolarità (Ve.R.A.), che propone le esposizioni debitorie del contribuente e ogni altra evidenza (con il dettaglio della natura del credito contributivo e del suo stato);
– Simulazione DURC, relativo alla contestuale simulazione dell’esito automatico della regolarità, determinato secondo i criteri stabiliti dal DM 30.1.2015.
La procedura è destinata a incidere in modo significativo sull’incremento dei DURC rilasciati regolari in automatico, con conseguente riduzione dei solleciti e delle contestazioni.
L’INPS ha poi fornito indicazioni anche con riferimento alla Delega Master di nuova istituzione, attraverso la quale è possibile:
– consultare le evidenze dell’intera posizione identificata dal codice fiscale per la sistemazione delle eventuali anomalie presenti in ogni Gestione;
– procedere all’attivazione dei processi di regolarizzazione dei debiti contributivi;
– ricevere la notifica di “Pre-durc” per tutte le aziende per le quali si è richiesto un DURC (o ci si è accodati), con esito regolare, 30 o 15 giorni prima della fine di validità del documento.
Indennità una tantum di 100 euro per i lavoratori dipendenti – Erogazione con la tredicesima 2024 (c.d. bonus Natale) – Novità del DL 113/2024 convertito (c.d. DL Omnibus) – Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 10.10.2024 n. 19)
Con la circ. 10.10.2024 n. 19, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’indennità una tantum di 100 euro ex art. 2-bis del DL 113/2024 per i lavoratori dipendenti in possesso di specifiche condizioni. Il lavoratore deve avere:
– reddito complessivo non superiore a 28.000,00 euro nel 2024;
– imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR (escluse le pensioni) percepiti, di importo superiore a quello della detrazione spettante ex art. 13 co. 1 del TUIR;
– coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi fiscalmente a carico, oppure, in alternativa, almeno un figlio fiscalmente a carico e in presenza di un nucleo familiare monogenitoriale (come previsto dall’art. 12 co. 1 lett. c) decimo periodo del TUIR).
Nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori, che lo abbiano riconosciuto, l’indennità non spetta al lavoratore dipendente che:
– vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale (o senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale);
– vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore.
L’indennità potrà essere fruita in:
– busta paga;
– dichiarazione dei redditi.
Diffida amministrativa – Applicabilità retroattiva (nota INL n. 7296/2024)
L’Ispettorato del lavoro ha chiarito con la nota n. 7296/2024 che la nuova diffida amministrativa, avendo natura procedurale, si applica a partire dal 2.8.2024 anche in relazione a violazioni commesse prima di tale data.
Tale provvedimento va adottato, con diffida “ora per allora”, anche nel caso in cui sia accertato che una delle violazioni previste nell’elenco dell’INL sia stata sanata anteriormente all’accesso ispettivo.
Al trasgressore va domandata l’eventuale esistenza di pregressi verbali ispettivi nell’ultimo quinquennio.
Per la notifica del verbale di diffida amministrativa occorre seguire la procedura disposta in relazione agli atti giudiziari, a mezzo posta o a mezzo funzionario dell’amministrazione. Dalla notifica decorre il termine di 20 giorni entro il quale il trasgressore – e l’eventuale obbligato in solido – possono adempiere alle prescrizioni violate.
Patente a punti per i cantieri temporanei o mobili – Novità del DL 19/2024 convertito (c.d. DL “PNRR”) – Regime sanzionatorio
Ai sensi dell’art. 27 co. 4 del DLgs. 81/2008, la patente a punti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri mobili o temporanei può essere oggetto di un provvedimento amministrativo di revoca in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti necessari per il rilascio della patente medesima, accertata in sede di controllo successivo al rilascio, sia d’ufficio sia in occasione di accesso ispettivo.
Nel merito, la circ. 4/2024 dell’Ispettorato nazionale del Lavoro ha precisato che il provvedimento di revoca è adottato sulla base di un accertamento in ordine all’assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente; pertanto, il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo, come l’assenza del DURC, non potrà incidere sulla sua utilizzabilità.
Inoltre, il provvedimento non potrà in ogni caso prescindere da un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente.
Infine, si ricorda che l’impresa o il lavoratore autonomo potranno richiedere il rilascio di una nuova patente decorsi 12 mesi dalla revoca.
Liberi professionisti iscritti ad Albi – Sanzioni per omessa iscrizione alla Gestione Separata INPS – Esonero – Condizioni – Illegittimità costituzionale (messaggio INPS 27.6.2024 n. 2403)
Con il messaggio 27.6.2024 n. 2403, l’INPS è intervenuto in merito all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95 per i professionisti soggetti all’iscrizione ad Albi. Sulla scorta di un orientamento in materia della corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. nn. 104/2022, 238/2022 e 55/2024), l’INPS evidenzia che tale obbligo sussiste per coloro che, pur svolgendo attività che richiedono l’iscrizione agli Albi, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali (avvocati) o per altra iscrizione obbligatoria (ingegneri e architetti), l’obbligo di iscriversi alla Cassa professionale di riferimento e restano quindi obbligati al versamento del solo contributo integrativo e non anche di quello soggettivo, il solo a cui consegue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale.
Inoltre, richiamando l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 co. 2 del DL 98/2011, laddove non riconosce ai professionisti non iscritti alle proprie Casse di riferimento, ma tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, l’esonero dal pagamento in favore dell’ente previdenziale delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore all’entrata in vigore del predetto DL, l’INPS rileva che il termine quinquennale di prescrizione dei contributi decorre dalla data di pagamento prevista dalla legge, eventualmente prorogata da appositi DPCM, applicabili ratione temporis.