Lavoro accessorio – Obbligo di comunicazione ai fini della tracciabilità – Istruzioni operative (circ. INL 17.10.2016 n. 1)

La nuova procedura di comunicazione preventiva, introdotta dal DLgs. 185/2016 in materia di lavoro accessorio, è stata puntualizzata con la circ. 17.10.2016 n. 1 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
L’Ente, che ha fornito una lettura rigida della norma, ha precisato che i committenti sono tenuti a dare doppia comunicazione circa l’utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio:
– denunciando all’INPS l’inizio dell’attività;
– comunicando preventivamente l’inizio di quest’ultima alle sedi territorialmente competenti dell’INL.
L’impianto sanzionatorio, precisa la circ. 1/2016, non trova applicazione per le eventuali omissioni circa gli obblighi descritti, commesse tra l’8.10.2016 e il 17.10.2016, a causa della mancanza di indicazioni operative.

Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro – Novità del DLgs. 185/2016

Alcune delle novità più interessanti introdotte dal DLgs. 185/2016 (c.d. correttivo del Jobs act) riguardano la disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ex DLgs. 148/2015.
Tra le varie, si segnala un ampliamento del termine di presentazione delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili, fissato per la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento, anziché 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, come stabilito in generale dall’art. 15 del DLgs. 148/2015.
Ancora, si interviene in materia di CIGS stabilendo che l’inizio della sospensione o riduzione di lavoro ex art. 25 del DLgs. 148/2015 può decorrere prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di CIGS e non dopo, come da disposizione previgente.
Un’ulteriore novità riguarda la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà da “difensivi” in “espansivi”. La misura riguarda i contratti di solidarietà ex art. 21 del DLgs. 148/2015, in corso da almeno 12 mesi nonché quelli stipulati prima dell’1.1.2016, i quali possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva, a condizione che la riduzione complessiva dell’orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata.

Lavoro accessorio – Tracciabilità dei voucher – Comunicazioni alla sede territoriale dell’ispettorato nazionale del lavoro – Novità del DLgs. 185/2016

Secondo le disposizioni del DLgs. 185/2016, a partire dall’8.10.2016 gli imprenditori non agricoli e i professionisti che utilizzano il lavoro accessorio sono tenuti ad inviare, almeno 60 minuti prima dell’inizio di ciascuna prestazione, un sms o un messaggio di posta elettronica alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Tuttavia, la norma tace circa le modalità da utilizzare per adempiere all’obbligo di comunicazione, in quanto non indica il recapito cui spedire la mail o l’sms.
In attesa di ulteriori chiarimenti, sembrano possibili le tre seguenti soluzioni:
-inviare la comunicazione utilizzando gli stessi recapiti già esistenti per il lavoro intermittente;
-effettuare la comunicazione in via telematica, tramite un’apposita sezione sul sito INPS (procedura pre riforma);
-omettere la comunicazione, ritenendo applicabile il relativo obbligo solo una volta emanato il decreto attuativo. Tale soluzione, tuttavia, comporta il rischio di incorrere nella sanzione amministrativa da 400,00 a 2.400,00 euro, per ciascun lavoratore per cui sia stata omessa la comunicazione.

Fondo di integrazione salariale – Disciplina generale (circ. INPS 9.9.2016 n. 176)

Il Fondo di integrazione salariale (FIS), di cui all’art. 29 del DLgs. 148/2015 e al DM 94343/2016 (di recente illustrati dalla circ. INPS 176/2016):
– ha proseguito la gestione del Fondo di solidarietà residuale istituito dalla L. 92/2012;
– ricomprendere nel proprio ambito di applicazione i datori di lavoro che occupino mediamente più di 5 dipendenti, esclusi dai trattamenti di cassa integrazione guadagni (CIGO e CIGS) e appartenenti a comparti nei quali non siano stati costituiti i fondi di solidarietà bilaterale;
– eroga due tipi di prestazioni, ossia l’assegno di solidarietà (quale sostegno al reddito garantito a lavoratori di datori di lavoro che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo o per evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulino accordi collettivi aziendali che stabiliscano una riduzione dell’orario) e l’assegno ordinario (quale ulteriore prestazione a favore dei lavoratori di datori di lavoro aventi in media più di 15 dipendenti nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario, attivabile laddove sussistano, alternativamente, le condizioni individuate dalla legge per la richiesta di CIGO o CIGS).
Avendo l’obbligo di mantenere il bilancio in pareggio, il FIS non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità: i suddetti interventi (nella durata e misura prescritte) vengono, dunque, concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziare ed entro i limiti delle risorse acquisite.

Verifica della veridicità dello stato di malattia – Legittimità – Condizioni (Cass. 21.9.2016 n. 18507)

Il datore di lavoro può verificare l’effettività dello stato di malattia di un proprio dipendente rivolgendosi ad un’agenzia investigativa, senza per questo violare le disposizioni in materia previste dall’art. 5 della L. 300/70, e lo può fare anche se non sussistono “gravi sospetti”. Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18507/2016, respingendo il ricorso di un lavoratore licenziato per giusta causa a seguito di una simulazione fraudolenta dello stato di malattia.
Si conferma dunque la sentenza d’appello che aveva giudicato legittimo il ricorso ad un investigatore privato da parte di un datore di lavoro, con la finalità di verificare l’effettività di un prolungato stato di malattia di un proprio dipendente, comunque assistito da apposita certificazione medica che attestava il sussistere di una lombalgia acuta. Nell’occasione, l’investigatore aveva ripreso con una telecamera il lavoratore mentre eseguiva alcuni lavori sul tetto e nella corte della propria abitazione.
Sul punto, si ricorda che l’art. 5 della L. 300/70, da un lato, prevede il divieto di compiere verifiche dirette sull’infermità per malattia dei dipendenti e, dall’altro, dispone che il controllo delle assenze possa essere effettuato solo attraverso gli istituti pubblici preposti e nelle fasce orarie giornaliere prestabilite. Pertanto, la norma sembrerebbe precludere qualsiasi altra forma di accertamento da parte del datore di lavoro. La Cassazione, tuttavia, ha ribadito che le disposizioni ex art. 5 non impediscono che le risultanze dei certificati medici prodotte dal lavoratore possano essere oggetto di ulteriori controlli datoriali.
Orbene, le risultanze delle investigazioni, qualora legittimamente acquisite, sono tali da privare il certificato medico rilasciato da professionisti convenzionati degli effetti suoi propri. Una conseguenza non di poco conto se si considera che il certificato medico costituisce atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, in generale fa piena prova sino a querela di falso.

Nuova procedura on line – Indisponibilità temporanea del sistema dovuta a ragioni di natura tecnica – Modalità temporanee di trasmissione delle dimissioni (note Min. Lavoro 5.10.2016 n. 5456 e 6.10.2016 n. 5499)

Il Ministero del Lavoro, con le note prot. n. 5456 del 5.10.2016 e prot. 5499 del 6.10.2016, ha annunciato la temporanea indisponibilità (fino a data da destinarsi) del sistema online Cliclavoro per le dimissioni e per le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro.
Per ovviare a tale problema, il Ministero ha previsto tre modalità alternative.
In particolare, per adempiere all’obbligo di legge previsto per la comunicazione delle dimissioni, il Ministero ha reso disponibile un modello su carta che il lavoratore, una volta compilato, deve:
– presentare presso la Direzione territoriale del lavoro competente (Dtl);
– presentare presso un soggetto abilitato che si farà carico di fornire supporto operativo, di identificare il lavoratore e di depositare la documentazione;
– inviare dalla propria casella di posta elettronica a sdv@lavoro.gov.it (in tal caso è necessario allegare una copia del proprio documento di riconoscimento in formato pdf).

Controllo a distanza dei dipendenti – Condizioni e limiti (Cass. 5.10.2016 n. 19922)

Con la sentenza 5.10.2016 n. 19922, la Corte di Cassazione ha ribadito l’illegittimità dei controlli a distanza (art. 4 della L. 300/70) svolti dal datore di lavoro anche a scopi difensivi, qualora siano diretti a provare l’inadempimento contrattuale del lavoratore, nonchè l’inutilizzabilità delle risultanze degli stessi ai fini del licenziamento.Nel caso di specie, la Corte ha giudicato illegittimo il licenziamento disciplinare intimato ad un lavoratore, cui veniva contestato di aver registrato come eseguite ispezioni in realtà mai svolte, in quanto, dai controlli effettuati con il GPS dell’autovettura aziendale, il veicolo, nell’orario indicato, risultava altrove.

Secondo i giudici di legittimità, le risultanze dei controlli a distanza effettuati sui lavoratori mediante sistema satellitare GPS non potevano provare l’inadempimento, in quanto: 

– il sistema GPS consentiva un controllo generalizzato predisposto ex ante dall’azienda, indipendentemente di sospetti sull’attività del dipendente, nonostante fosse stato installato a tutela dell’incolumità dei lavoratori nello svolgimento della prestazione lavorativa;

– l’effettività del divieto di controllo a distanza richiede che anche per i c.d. controlli difensivi trovino applicazione le stesse garanzie previste dall’art. 4 co.2 della L. 300/70;

– il GPS consentiva un controllo a distanza e, pertanto, non poteva essere considerato come finalizzato alla tutela del patrimonio e dell’immagine aziendale. Diversamente, si estenderebbe senza limite la nozione di “controlli difensivi”, posto che qualsiasi inadempimento contrattuale da parte del lavoratore provoca danni al patrimonio e all’immagine sociale;

– l’accordo sindacale che ne aveva consentito l’installazione prevedeva espressamente la non utilizzabilità del sistema per un controllo a distanza dei lavoratori.

Status di disoccupazione – Novità del DLgs. correttivo del Jobs Act

Il DLgs. correttivo del Jobs Act non ha reintrodotto la possibilità di conservare lo status di disoccupazione a fronte di redditi da lavoro dipendente (fino a 8.000,00 euro) o da lavoro autonomo (fino a 4.800,00), con la sola eccezione per i redditi da lavoro accessorio, percepiti con voucher fino a 3.000,00 euro l’anno.
Inoltre, il DLgs. ha mantenuto la possibilità di sospendere detto status in caso di assunzione a tempo determinato fino a 6 mesi, mentre ha esteso la decadenza dallo status di disoccupazione e dalla Naspi anche alle ipotesi di rifiuto dell’offerta congrua, sanzione prima prevista solo in caso di mancata presentazione alle convocazioni e nel caso di più assenze dalle iniziative di politica attiva.
Attualmente, i beneficiari della Naspi devono rispettare il seguente iter:
– rilasciare la Did (Dichiarazione immediata di disponibilità al lavoro), unitamente alla domanda proposta telematicamente all’INPS, il quale la metterà a disposizione dei Centri pubblici per l’impiego (Cpi), fino a che non sarà istituito il sistema unico che collega l’Anpal, l’INPS e i Cpi;
– confermare il loro status, entro i 15 giorni successivi alla domanda di Naspi, cottattando il Cpi territorialmente competente, il quale determinerà il profilo del soggetto disoccupato rispetto al mercato del lavoro;
– sottoscrivere il patto di servizio personalizzato, che individua le misure di politica attiva a cui dovrà partecipare per non perdere la Naspi.

DLgs. attuativi della L. 183/2014 (c.d. Jobs act) – Provvedimento correttivo – Anticipazioni

Il Consiglio dei ministri di oggi, 23.9.2016, dovrebbe approvare il DLgs. correttivo del Jobs Act, con cui dovrebbe essere disposta la possibilità:- di prorogare la CIGS esaurita per un ulteriore periodo massimo di un anno, a condizione che l’impresa presenti un piano di recupero occupazionale con percorsi di politiche attive per la ricollocazione del personale;

– di erogare un sostegno di 500 euro al mese, per un massimo di 12 mesi, ai lavoratori licenziati a seguito di un programma di CIGS (anche in deroga), che nel corso del 2016 esauriscano le prestazioni di tutela del reddito per la disoccupazione involontaria;

– per i lavoratori stagionali nel turismo e negli stabilimenti termali, che hanno lavorato almeno tre anni su quattro usufruendo di sei mesi di Aspi/Naspi, di avere un mese di sussidio aggiuntivo fino a un massimo di quattro;

– rimandare all’1.1.2017 l’introduzione della tracciabilità dei voucher;

– di trasformare i contratti di solidarietà “difensivi” in “espansivi”, a condizione che siano in corso da almeno un anno, o siano stati stipulati prima dell’1.1.2016.

Abrogazione della mobilità – Effetti e decorrenza

L’istituto della mobilità (L. 223/91) è stato abrogato dall’art. 2 co. 71 della L. 92/2012 (c.d. Legge Fornero) e scomparirà a partire dall’1.1.2017, data a partire dalla quale il reddito in favore dei lavoratori che perderanno involontariamente l’occupazione sarà garantito dal ricorso alla Naspi.
Con l’impossibilità di ricorrere alla mobilità, i datori di lavoro legittimati perderanno uno strumento necessario alla gestione delle eccedenze di personale e la possibilità di ricorrere alle agevolazioni previste per le assunzioni a tempo indeterminato e a termine.
A seguito di tale abrogazione, si prospetta uno scenario così articolato:
-fino al 30.12.2016, le aziende legittimate potranno collocare in mobilità i lavoratori sia dopo un periodo di CIGS sia a seguito di un licenziamento collettivo, mentre le aziende che assumeranno questi lavoratori entro la fine del 2016 potranno ancora contare sugli incentivi alle assunzioni;
-dal 31.12.2016 i lavoratori non potranno più essere collocati in mobilità, in quanto l’iscrizione nelle liste avrebbe decorrenza 1.1.2017, cioè il giorno successivo al licenziamento;
-dall’1.1.2017 non potranno essere premiate le assunzioni dei soggetti iscritti entro il 31.12.2016 a seguito dell’abrogazione delle relative norme incentivanti.