Dimissioni telematiche – Procedura on line – Applicabilità agli apprendisti che recedono dal rapporto di lavoro al termine del periodo formativo (FAQ Min. Lavoro n. 47)

Il Min. Lavoro, con la risposta 15.7.2016 n. 47, ha chiarito che la procedura telematica di comunicazione delle dimissioni (art. 26 del DLgs. 151/2015) si applica anche al recesso dell’apprendista al termine del periodo formativo.
Ai sensi dell’art. 42 co. 4 del DLgs. 81/2015, proprio al termine della formazione, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto, dando il giusto preavviso (art. 2118 del c.c), senza alcun obbligo di motivazione. Se ciò non avviene, il rapporto prosegue come un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Secondo il Ministero, la circostanza che per questo tipo di recesso non sia richiesta alcuna motivazione non esclude l’applicabilità della procedura telematica, in quanto si tratta di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e, come tale, soggetto alle regole comuni applicabili a tutti gli altri contratti di lavoro.

Dimissioni – Nuova procedura on line per la comunicazione alla DTL e al datore di lavoro – Aggiornamento delle FAQ del Ministero del Lavoro

In occasione di un recente aggiornamento delle FAQ relative alla nuova procedura di dimissioni on line in vigore dal 12.3.2016, il Ministero del Lavoro ha precisato che i lavoratori assunti prima del 2008 devono compilare manualmente i campi del modello telematico. Si tratta di una modalità sicuramente meno agile, anche se permane la possibilità di non indicare la data di inizio del rapporto di lavoro.
Invece, per coloro che sono stati assunti successivamente al 2008, il sistema informatico recupera i dati dalle comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro, semplificando in questo caso l’adempimento per il lavoratore che intende rassegnare le dimissioni.
Infine, sempre nell’ambito dell’aggiornamento delle FAQ, il Ministero del lavoro è altresì intervenuto con riferimento al caso del socio lavoratore di cooperativa che intende recedere come socio dalla stessa (art. 5 co. 2 della L. 142/2001). In tal caso, si precisa, essendo il rapporto associativo e quello lavorativo intimamente connessi, vige anche in questo caso l’obbligo di trasmettere on line le dimissioni o risoluzioni consensuali.

Riordino dei servizi ispettivi e semplificazione dell’attività di vigilanza – Ispettorato Nazionale del Lavoro – Statuto – Pubblicazione in G.U.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21.6.2016 n. 143 il DPR 26.5.2016 n. 109, recante l’approvazione dello statuto dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Si tratta dell’Agenzia unica per le ispezioni sul lavoro che:
– è stata istituita dal DLgs. 149/2015 in attuazione della delega contenuta nel “Jobs Act” (art. 1 co. 7 lett. l) della L. 183/2014) per la razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva;
– sarà dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa e contabile;
– eserciterà le funzioni sinora svolte dal Ministero del Lavoro, dall’INPS e dell’INAIL (con passaggio all’Ispettorato del personale delle Direzioni del Lavoro e dei funzionari degli Istituti), sotto la vigilanza del Ministro del Lavoro, che ne monitorerà periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie.
Dopo la pubblicazione in G.U. dello statuto, dovranno essere pubblicati:
– il DPCM 23.2.2016, che disciplina l’organizzazione delle risorse umane e strumentali dell’Ispettorato, articolato in un ufficio centrale con sede a Roma (composto dal Direttore, dal consiglio di amministrazione, dal collegio dei revisori e da due direzioni centrali), 4 uffici interregionali dislocati a Roma, Milano, Napoli e Venezia e 74 sedi territoriali, che sostituiranno le attuali 81 Direzioni territoriali del Lavoro;
– il decreto sulla contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla sua gestione.
Dovrà, poi, essere adottato il decreto che determinerà la data di inizio dell’effettiva operatività della nuova struttura.

Anticipo pensionistico (Ape) – Rendita pensionistica temporanea anticipata erogata dai fondi pensionistici aziendali o contrattuali

L’anticipo pensionistico (Ape) è lo strumento che consente al lavoratore di ricevere, fino a tre anni prima di raggiungere la pensione, una prestazione economica calcolata a partire dalla data della cessazione del rapporto di lavoro. Il relativo finanziamento, solo in minima parte concesso dal sistema pubblico, può avvenire mediante le seguenti forme, tra loro non del tutto alternative:
– un prestito erogato da un istituto di credito, che il lavoratore dovrà restituire in 20 anni, una volta pensionato, mediante trattenute sulla pensione finale da parte dell’INPS;
– la somma maturata dal lavoratore nell’ambito del fondo pensione aziendale o contrattuale, convertita poi in Rendita integrativa temporanea anticipata (Rita).
Qualora la Rita risulti sufficiente a finanziare interamente l’Ape, il lavoratore potrebbe anticipare la cessazione dal servizio senza la necessità di ricorrere anche al prestito, evitando gli impatti negativi che quest’ultimo comporta.

Trasformazione dei contratti di solidarietà difensivi in contratti espansivi – Agevolazioni previste dal decreto correttivo del Jobs act

Nel Consiglio dei Ministri dello scorso 10.6.2016 è stato approvato uno schema di DLgs. correttivo e integrativo del Jobs act che introduce, tra le diverse misure, anche un significativo intervento che riguarda il DLgs. 148/2015, prevedendo la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà “difensivi” in “espansivi” – favorendo, in tal modo, l’incremento degli organici e l’inserimento di nuove competenze – a condizione che i primi siano in vigenza da almeno 12 mesi nonché stipulati prima dell’1.1.2016. Per incentivare la trasformazione in argomento, lo schema di decreto prevede una serie di incentivi a favore di imprese e dipendenti.
A titolo esemplificativo, a differenza dei CDS espansivi stipulati sin dall’origine con tale caratteristica, per incentivare la trasformazione del CDS da difensivo a espansivo, ai lavoratori verrà concesso un trattamento di CIGS pari al 50% di quella che era già in godimento e, in aggiunta, il datore di lavoro integrerà tale trattamento almeno fino alla misura del trattamento di CIGS originario con una quota di retribuzione che è esclusa dall’imponibile previdenziale.
Per il datore di lavoro, è previsto lo sgravio del TFR maturato per le ore perse, che verrà posto a carico della CIGS, e la riduzione del 50% del contributo addizionale. Ancora, per i lavoratori assunti a tempo indeterminato a seguito di CDS espansivo (originario o derivante da trasformazione del CDS difensivo), il datore di lavoro potrà beneficiare di un contributo mensile pari al 15% della retribuzione lorda per i primi 12 mesi, mentre per ciascuno dei 2 anni successivi, il contributo verrà ridotto al 10% ed al 5%.

Lavoro accessorio – Tracciabilità dei voucher – Novità dello schema di decreto correttivo del DLgs. 81/2015

Lo schema del DLgs correttivo del Jobs Act, per favorire la tracciabilità dei voucher, modifica l’art. 49 co. 3 del DLgs. 81/2015 introducendo la procedura di comunicazione preventiva, resa obbligatoria per quei committenti che si avvalgano di prestazioni di lavoro accessorio.
In particolare, il decreto correttivo prevede che:
-il committente comunichi, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, la durata della medesima;
-l’incompleta comunicazione preventiva sia punita con una sanzione di importo variabile da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore. La totale omissione della comunicazione, invece, dà luogo anche all’applicazione della maxisanzione per lavoro nero, qualora la prestazione presenti i caratteri della subordinazione.

Part time agevolato – Procedura amministrativa in vigore dal 2.6.2016

Dallo scorso 2.6.2016 è possibile attivare la procedura amministrativa per consentire al lavoratore in possesso dei requisiti necessari di poter accedere al c.d. part time agevolato ex art. 1 co. 284 della L. 208/2015 e DM 7.4.2016. Si ricorda che possono beneficiarne i lavoratori dipendenti con contratto a tempo pieno e indeterminato del settore privato, iscritti all’AGO (o alle forme sostitutive o esclusive della medesima) ed in possesso del requisito contributivo di 20 anni, che raggiungano, entro il 31.12.2018, l’età pensionabile prevista per il pensionamento di vecchiaia (66 anni e 7 mesi).
Come illustrato dall’INPS con la circ. 26.5.2016 n. 90, il primo passaggio della procedura amministrativa riguarda la domanda di rilascio della certificazione INPS che attesta il possesso dei requisiti. In seguito, si potrà procedere alla redazione e sottoscrizione dell’accordo di trasformazione da full time a part time la cui durata è legata alla data di raggiungimento dell’età pensionabile.
Concluso il contratto fra le parti, il datore lo dovrà trasmettere alla competente DTL, la quale rilascerà un proprio visto di conformità, con la previsione del silenzio assenso in caso di mancato riscontro entro 5 giorni.
Ricevuto il visto o trascorsi inutilmente i 5 giorni, il datore di lavoro trasmetterà istanza telematica all’INPS con le indicazioni utili alla stima del beneficio e i dati del contratto di lavoro.
L’Istituto previdenziale dovrebbe quindi rilasciare la relativa autorizzazione entro 5 giorni lavorativi dalla domanda e, in questo caso, non si prevede l’applicazione del silenzio assenso.

Lavoro accessorio – Tracciabilità dei voucher – Novità dello schema di decreto correttivo del DLgs. 81/2015

Il CdM ha approvato in via preliminare lo schema del decreto legislativo che modifica ed integra diverse disposizioni contenute in alcuni decreti attuativi del Jobs Act (L. 183/2014). In particolare, l’art. 1 del provvedimento interviene sugli artt. 48 e 49 del DLgs. 81/2015 in materia di prestazioni di lavoro accessorio, disponendo:
– l’esclusione del settore agricolo dall’applicazione della regola per cui, se i committenti sono imprenditori o professionisti, il prestatore di lavoro accessorio può percepire da ciascuno di essi compensi nel limite annuo di 2.000,00 euro, nel rispetto del limite complessivo generale di 7.000,00 euro;
– l’obbligo, per i committenti professionisti o imprenditori non agricoli, di comunicare 60 minuti prima dell’inizio della prestazione alla sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro territorialmente competente, tramite sms o email, i dati anagrafici del lavoratore, nonché il luogo e la durata della prestazione. Allo stesso modo, i committenti imprenditori agricoli dovranno comunicare, invece, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a sette giorni;
– che la mancata comunicazione di inizio attività almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio è punita con una sanzione compresa tra 400,00 e 2.400,00 euro, non sanabile a posteriori.

Malattia – Esenzioni dall’obbligo di reperibilità per i lavoratori del settore privato – Novità del DM 11.1.2016 – Ambito applicativo (circ. INPS 7.6.2016 n. 95)

L’INPS, con la circ. 7.6.2016 n. 95 ha fornito chiarimenti in merito al campo di applicazione della normativa in tema di esenzioni dalla reperibilità (art. 25 del DLgs. 151/2015, attuato dal DM 11.1.2016), per i lavoratori del settore privato affetti da gravi patologie o stati patologici che dipendano o siano comunque connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.
In proposito, l’Istituto di previdenza fa sapere che:
– le situazioni definite gravi sono quelle caratterizzate da importanti problemi funzionali che compromettano sensibilmente e in modo severo la funzione dell’organo o dell’apparato;
– per terapia salvavita si intendono solamente quelle cure in grado di salvare la vita al paziente. In questi casi, il lavoratore sarà escluso dalla reperibilità solo laddove il quadro morboso sia connesso a patologie che riducono la capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67%.
L’esenzione dall’obbligo di reperibilità non esclude, comunque, la possibilità, per l’Istituto di previdenza, di effettuare controlli sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità della prognosi.

Controllo a distanza dei dipendenti – Condizioni e limiti (parere Min. Lavoro 1.6.2016 n. 11241)

Con il parere 1.6.2016 n. 11241, il Ministero del Lavoro è intervenuto in merito ai provvedimenti che il proprio corpo ispettivo deve adottare nel caso in cui vengano rilevati l’installazione e l’impiego illecito di impianti audiovisivi per finalità di controllo a distanza dei lavoratori in orario di lavoro.
Sul punto, si ricorda che ai sensi dell’art. 4 della L. 300/70, l’impianto di videosorveglianza può essere installato previa la stipula di un apposito accordo sindacale o, in difetto di questo, in seguito ad una autorizzazione amministrativa da parte della competente DTL ovvero direttamente dal Ministero del Lavoro nel caso di imprese con unità produttive dislocate in più ambiti di competenza.
In particolare, nell’intervento di prassi in argomento, i tecnici ministeriali hanno chiarito (richiamando un orientamento giurisprudenziale di legittimità rappresentato dalla Cass. 4331/2014) che la condotta illecita è comunque rappresentata dalla mera installazione non autorizzata dell’impianto, indipendentemente dal suo concreto utilizzo e, quindi, dalla circostanza che le apparecchiature siano o meno già funzionanti. Questo poiché la violazione dell’art. 4 della L. 300/70, punita con un’ammenda da 154 a 1.549 euro o l’arresto da 15 giorni ad un anno, costituisce reato di pericolo che, per definizione, si consuma con una lesione solo potenziale e non necessariamente effettiva del bene giuridico tutelato dalla norma.