Confronto con i contratti di lavoro intermittente e occasionale – Calcoli di convenienza

Per  molti datori di lavoro il periodo estivo è caratterizzato da esigenze di carattere contingente, gestibili mediante il ricorso a particolari tipologie contrattuali “flessibili”, come ad esempio il lavoro a temine, a chiamata oppure occasionale ed accessorio.
Per quanto concerne il lavoro a termine – utile sia per coprire lavoratori assenteisti, sia per fronteggiare punte di attività –  si segnala come i rapporti instaurati per ragioni sostitutive, così come quelli per le attività stagionali ex art. 21 co. 2 del DLgs. 81/2015, siano esentati dai limiti quantitativi di utilizzo. Di converso, si ricorda che il ricorso a tale tipologia contrattuale comporta il versamento all’INPS di un contributo addizionale pari all’1,40%.
Invece, per quanto riguarda il lavoro a chiamata, si evidenzia come la prestazione possa essere considerata discontinua anche laddove sia resa per periodi di durata significativa, purché intervallati da una o più interruzioni, in modo che non vi sia una esatta coincidenza tra la durata del contratto e quella della prestazione. Il principale svantaggio per chi ricorre a questo tipo di contratto, è che, al di fuori delle ipotesi oggettive, lo stesso non può essere stipulato con soggetti tra i 24 e i 55 anni di età.
Infine, un’ultima tipologia contrattuale “flessibile” è costituita dal lavoro occasionale ed accessorio, il cui utilizzo è ammesso per tutte quelle prestazioni caratterizzate da compensi fino a 7.000 euro complessivi ad anno civile in capo al singolo prestatore, che si  riducono a 2.020 euro annui nei confronti di ciascun imprenditore o professionista. Data la generale applicabilità di questo contratto, i principali limiti sono quindi legati ai citati tetti di compenso.

Crediti di lavoro – Decorso del termine di prescrizione (Trib. Torino 25.5.2016 n. 1021)

Con la sentenza 25.5.2016 n. 1021, il Tribunale di Torino è intervenuto in materia di prescrizione quinquennale dei crediti retributivi, ribadendone la decorrenza solo dalla cessazione del rapporto di lavoro, perché la nuova disciplina dell’art. 18 della L. 300/70 non garantisce più la reintegrazione del lavoratore ingiustamente licenziato.
Tale pronuncia di merito si adegua a quanto stabilito dal Tribunale di Milano con la sentenza 16.12.2015 n. 3460, il quale aveva affermato che il venir meno della reintegrazione come regola generale comporta l’estensione, anche ai datori di lavoro soggetti all’art. 18 della L. 300/70, degli effetti della sentenza 10.6.1996 n. 63, con cui la Corte Costituzionale aveva dichiarato la parziale incostituzionalità del co. 4 dell’art. 2948 c.c. e del co. 1 dell’art. 2965 c.c., limitatamente alla parte in cui consentiva che la prescrizione del diritto decorresse durante il rapporto di lavoro.
Se si consoliderà l’orientamento espresso dai giudici di Milano e Torino, il regime sulla decorrenza della prescrizione, finora applicato ai soli datori di lavoro non soggetti all’art. 18 della L. 300/70, verrà generalizzato e, per tutti i rapporti di lavoro privato, la prescrizione decorrerà solo dalla cessazione del rapporto di lavoro, privando così di effetti la sentenza 12.12.1972 n. 174, con la quale la Corte Costituzionale aveva escluso la sospensione del decorso della prescrizione in costanza di rapporto, in quanto la tutela riconosciuta in materia di licenziamenti garantiva al lavoratore una stabilità tale da consentirgli di esercitare i propri diritti anche durante il rapporto.

Dipendenti del settore privato – Maturazione del diritto all’assegno di vecchiaia entro il 2018 – Riduzione dell’orario di lavoro

Dal 2.6.2016 è in vigore la norma circa il part time agevolato in favore dei dipendenti del settore privato (ossia, il contratto con cui le parti convengono di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno e indeterminato a tempo parziale, con una riduzione oraria oscillante tra il 40 e il 60%).
Più precisamente, sono tre i passaggi che la legge prevede:
– la certificazione, da richiedere all’INPS, attestante i requisiti anagrafici e contributivi dell’interessato per l’accesso alla pensione di vecchiaia entro il termine massimo del 31.12.2018;
– la sottoscrizione del contratto a tempo parziale, da trasmettere alla Direzione territoriale del lavoro (DTL) per la relativa autorizzazione;
– l’accoglimento, da parte dell’INPS, della richiesta circa la sussistenza della disponibilità finanziaria idonea a coprire l’onere della contribuzione figurativa.

Proposte di modifica allo studio del Governo – Rendita integrativa temporanea anticipata

Il disegno complessivo cui sta lavorando la cabina di regia economica di Palazzo Chigi guidata dal Sottosegretario alla Presidenza, Tommaso Nannicini, con la finalità di rendere più flessibile in uscita la riforma Fornero, si compone di vari tasselli, alcuni già definiti ed altri ancora allo studio dei tecnici.
Tra di essi, possono annoverarsi i seguenti:
– l'”anticipo pensionistico” o “Ape”, con una riduzione dell’assegno anticipato per i soli over 63 (nati tra il 1951 e il 1953) variabile, anche per effetto di un apposito meccanismo di detrazioni, in relazione agli anni dell’anticipo, all’entità dell’assegno percepito e all’appartenenza a categorie svantaggiate;
– la “Rendita integrativa temporanea anticipata” o “Rita”, con la previsione della possibilità, per coloro che abbiano scelto l’Ape per un ritiro anticipato dal lavoro, di optare per un trasferimento del capitale cumulato nel fondo integrativo, in modo da chiedere un prestito per l’Ape inferiore;
– il meccanismo del “prestito” per l’erogazione dell’assegno anticipato agli over 63, con garanzia prestata dalle banche (sotto forma di cessione del prestito individuale) e assicurazione sui rischi collegati al processo di restituzione a rate del prestito stesso, che scatterà, con ammortamento ventennale, a partire dal raggiungimento del requisito di vecchiaia.

Part time agevolato – Istruzioni operative (circ. INPS 26.5.2016 n. 90)

L’INPS, con la circ. 26.5.2016 n. 90, ha fornito la regolamentazione operativa in materia di part time agevolato, previsto in via sperimentale dall’art. 1 co. 284 della L. 208/2015 ed attuato dal DM 7.4.2016.
L’Istituto di previdenza ha chiarito che il contratto di lavoro a tempo parziale agevolato:
– spetta ai lavoratori del settore privato che, al momento della richiesta, siano assunti con un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, abbiano già maturato la contribuzione minima per accedere alla pensione di vecchiaia (20 anni di contributi) e, entro il 31.12.2018, maturino l’età pensionabile (66 anni e 7 mesi per il 2018);
– consente una riduzione dell’orario di lavoro, entro i limiti del 40% e del 60%;
– deve essere sottoscritto tra il datore di lavoro e il lavoratore interessato che abbia ottenuto dall’INPS la certificazione che attesta il possesso dei requisiti richiesti;
– a partire dal 2.6.2016 (data in cui saranno operative le relative procedure), deve essere autorizzato, su richiesta dell’azienda, prima dalla Direzione Territoriale del Lavoro competente e poi dall’INPS;
– dà diritto al lavoratore beneficiario di percepire, oltre all’ordinaria retribuzione, una somma pari ai contributi previdenziali che l’azienda avrebbe dovuto versare sulla retribuzione dell’orario non lavorato, nonché la relativa contribuzione figurativa da parte dello Stato, nei limiti delle risorse disponibili.

Lavoro a tempo parziale – Maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia entro il 2018 – Diritto al pensionamento – Novità della legge di stabilità 2016 – Disposizioni attuative (circ. INPS 26.5.2016 n. 90)

L’INPS, con la circ. 26.5.2016 n. 90 e sulla base delle disposizioni del DM 7.4.2016, riepiloga le istruzioni per poter beneficiare del part time agevolato (art. 1 co. 284 della L. 208/2015).
L’istituto è destinato a tutti i lavoratori del settore privato che rispondano ai requisiti richiesti dalla legge (assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31.12.2018) e che abbiano concordato con il datore di lavoro la riduzione dell’orario di lavoro in una misura compresa tra il 40 e il 60%.
Per accedere al beneficio è necessario che:
– il lavoratore interessato richieda all’INPS la certificazione che attesti il possesso del requisito contributivo e anagrafico entro il 31.12.2018;
– il datore di lavoro e il dipendente stipulino un contratto di lavoro a tempo parziale “agevolato” che riporti la misura della riduzione di orario;
– la Direzione Territoriale del Lavoro rilasci il nulla osta entro cinque giorni dalla stipula del contratto;
– l’INPS, entro cinque giorni dal rilascio del nulla osta, dia autorizzazione definitiva.

Primo accesso ispettivo – Modalità operative (circ. INPS 9.5.2016 n. 76)

Il primo accesso ispettivo in azienda rappresenta una delle fasi di maggior rilievo dell’intero procedimento di accertamento in materia di lavoro. Lo stesso INPS, con la circ. 76/2016 ne ribadisce l’importanza soprattutto in merito alle conseguenze sul piano probatorio, per il seguito dell’accertamento e per la sostenibilità delle contestazioni in sede di eventuale contenzioso amministrativo e giudiziario.
Operativamente, l’INPS ricorda che le domande rivolte ai dipendenti devono essere chiare e comprensibili, tenendo conto sia del livello di istruzione dell’intervistato che del grado di conoscenza della lingua italiana, qualora si tratti di uno straniero. Inoltre, le dichiarazioni dovranno essere riportate in modo chiaro e leggibile nell’apposito verbale di acquisizione, di cui l’ispettore deve dare lettura al dichiarante, affinché questi ne confermi il contenuto – oppure rilevi eventuali correzioni – e quindi lo sottoscriva.
Al termine, l’ispettore rilascia il verbale di primo accesso al datore di lavoro o a chi ne fa le veci, oppure, in caso di loro assenza, al libero professionista delegato. Tale verbale deve indicare in modo dettagliato anche le attività svolte nell’occasione dagli ispettori nonché le eventuali dichiarazioni rilasciate dal datore di lavoro e dal professionista che lo assiste.
Ancora, il personale ispettivo deve eventualmente formulare ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell’istruttoria finalizzata all’accertamento degli illeciti. Nel caso il datore di lavoro (o chi per esso) si rifiuti di ricevere il verbale di primo accesso, oppure non sia presente al termine dell’accesso ispettivo, gli ispettori procederanno alla notifica del verbale a mezzo raccomandata A/R.

Trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO) – Criteri per la concessione

Con il DM 15.4.2016 n. 95442 – di imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – il Ministero del Lavoro ha definito i criteri da adottare nell’esame delle domande presentate dalle imprese per accedere alla CIGO, la quale può essere concessa dalla sede INPS competente per territorio laddove sussistano due specifiche causali:
– situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
– situazioni temporanee di mercato.
Pertanto, l’impresa che si trova in situazioni che integrino le citate causali, può presentare la domanda di CIGO documentando in una dettagliata relazione tecnica i motivi che hanno determinato la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa.

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Omesso versamento di ritenute previdenziali – Importi non eccedenti 10.000 euro – Depenalizzazione – Indicazioni operative (circ. Min. Lavoro 3.5.2016 n. 9099)

Il Ministero del Lavoro, nella lettera 3.5.2016 n. 9099, dirama le indicazioni operative dell’INPS per la contestazione degli illeciti di omesso versamento di ritenute previdenziali previsti dall’art. 2 co. 1-bis del DL 463/83 come riformato dal DLgs. 8/2016 in materia di depenalizzazione.
Si ricorda, infatti, che:
-se l’ammontare dell’omissione è superiore a 10.000,00 euro, si concretizza un illecito penale punibile con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 1.032,00 euro;
-se invece l’importo non supera i 10.000,00 euro, l’inadempimento è depenalizzato ed è punito con la sanzione amministrativa da 10.000,00 a 50.000,00 euro.
A tali fini, seppure il riferimento temporale deve essere l’anno solare, rilevano le date del 16 gennaio e del 16 dicembre di ciascun anno. Infatti, i contributi mensili del mese di dicembre vanno versati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza.
Il parametro in questione, a differenza dell’anno solare, costituisce un elemento certo in ragione del quale è possibile individuare con esattezza gli importi omessi e quindi la rilevanza penale o amministrativa della fattispecie illecita.
Di conseguenza, ove dovessero emergere omissioni riguardanti l’anno in corso, per concludere l’accertamento ed effettuare le conseguenti contestazioni l’ispettore dovrà attendere la fine dell’anno contributivo, salvo che non sia già prima certo il superamento della soglia di rilevanza penale. E, quindi, a prescindere dalla data o dal numero di accertamenti e contestazioni:
-se l’omissione resta inferiore alla soglia, sarà applicata, per una sola volta, la sanzione amministrativa;
-se, invece, supera la soglia, scatterà la denuncia all’autorità giudiziaria.

CIGS – Proroga per il triennio 2016-2018 (DM 95075/2016)

Il Min. Lavoro, con il DM n. 95075/2016, ha stabilito che gli interessati possono richiedere la proroga della CIGS presentando apposita istanza allo stesso Ministero, una volta concluso l’accordo in sede governativa, senza che sia necessario compiere la procedura ordinaria (art. 25 del DLgs. 148/2015). Tale possibilità è contenuta nell’art. 21 co 4 del DLgs. 148/2015, che ha previsto, tra l’altro, una disponibilità di spesa annua di 50 milioni di euro per il triennio 2016 – 2018, per un periodo di tempo massimo di dodici, nove e sei mesi. Il DM n. 95075/2016 definisce i criteri di autorizzazione della proroga, che devono ricorrere congiuntamente, stabilendo che:
– dopo l’autorizzazione della CIGS sulla base di un programma di crisi aziendale, deve sussistere la concreta possibilità di una rapida cessione dell’azienda che porti al riassorbimento occupazionale;
– l’impresa deve aver concluso un accordo presso il Min. Lavoro, in presenza di quello dello sviluppo economico;
– è necessaria la predisposizione di un programma di sospensione dei lavoratori in base all’entità e ai tempi della cessione aziendale;
– deve essere previsto il riassorbimento occupazionale mediante la procedura sindacale per il trasferimento di azienda (art. 47 della L. 428/90).