Con la circ. 9.5.2016 n. 76, l’INPS ha riepilogato e aggiornato le istruzioni operative sull’attività di vigilanza e sul procedimento ispettivo. Tale intervento di prassi è ritenuto opportuno dall’Istituto previdenziale anche alla luce dell’istituzione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ex art. 1 del DLgs. 149/2015, destinato ad integrare – per volontà del Jobs act (L. 183/2014) – i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro, dell’INAIL e dello stesso INPS.
Uno degli argomenti di maggior interesse trattati nella circolare in esame è rappresentato dall’accesso ispettivo di cui all’art. 13 del DLgs. 124/2004. Per l’INPS si tratta di una fase ispettiva estremamente importante e delicata, soprattutto per le conseguenze sul piano probatorio per il seguito dell’accertamento e per la sostenibilità delle relative contestazioni in sede di eventuale contenzioso.
Dopo aver raccomandato al corpo ispettivo di attenersi sempre ai principi di collaborazione e rispetto nell’ambito del rapporto con il soggetto ispezionato, l’INPS ricorda che per l’ispettore l’obbligo di qualificarsi – esibendo l’apposito tesserino – sussiste sia nei confronti del datore di lavoro, sia con riguardo ai dipendenti. Sul punto, si chiarisce che la mancata esibizione del tesserino di riconoscimento legittima il datore di lavoro ad opporsi all’accesso ispettivo.
Indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) – Novità della L. 208/2015 (circ. INPS 5.5.2016 n. 74)
L’INPS, con la circolare 5.5.2016 n. 74, ha fornito istruzioni sull’indennità di disoccupazione mensile – denominata DIS-COLL e rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, con o senza progetto, rimasti involontariamente senza lavoro – introdotta in via sperimentale, per l’anno 2015, dal DLgs. 22/2015 ed estesa agli eventi di disoccupazione che si verifichino dall’1.1.2016 al 31.12.2016 dalla L. 208/2015.
Nell’illustrare i vari aspetti della disciplina, l’Istituto si è soffermato, tra l’altro:
– sull’individuazione dell’ambito di applicazione (co.co.co./co.co.pro. e collaboratori delle P.A., iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, con esclusione di amministratori e sindaci, pensionati, soggetti titolari di partita IVA – quand’anche “silente” – assegnisti di ricerca e dottorandi);
– sui requisiti richiesti per l’accesso all’indennità (stato di disoccupazione, accredito contributivo di 3 mensilità, con esclusione, relativamente al 2016, della necessità di far valere anche l’ulteriore requisito contributivo/reddituale in precedenza previsto dall’art. 15 co. 2 lett. c) del DLgs. 22/2015);
– sul calcolo, sulla misura e sulla durata della stessa.
Vengono, inoltre, descritte le modalità di presentazione della domanda di DIS-COLL e le misure di condizionalità – rafforzate dal DLgs. 150/2015 – relative, in generale, alla fruizione delle prestazioni di disoccupazione.
Proroga dei trattamenti di CIGS – Criteri per la concessione (DM 25.3.2016 n. 95075)
Con il DM 25.3.2016 n. 95075, i Ministeri del Lavoro e delle Finanze hanno definito, ai sensi dell’art. 21 co. 4 del DLgs. 148/2015, i criteri per l’accesso ad un ulteriore periodo di CIGS da concedersi laddove, al termine di un programma di crisi aziendale, l’impresa ponga termine all’attività produttiva e proponga concrete prospettive di una rapida cessione dell’azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale.
In estrema sintesi, il provvedimento ministeriale stabilisce che la proroga in argomento può essere autorizzata se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
– il trattamento di CIGS sia stato autorizzato in seguito alla presentazione del programma di crisi aziendale ai sensi dell’art. 21 del DLgs. 148/2015;
– sia stato stipulato uno specifico accordo in sede governativa presso il Ministero del Lavoro;
– venga presentato un piano di sospensioni dei lavoratori ricollegabili alla cessione aziendale e ai nuovi interventi programmati;
– sia presentato un piano per il riassorbimento occupazionale in capo al cessionario.
Indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) – Novità della L. 208/2015 (circ. INPS 5.5.2016 n. 74)
L’INPS, con la circolare 5.5.2016 n. 74 , ha chiarito le modalità operative in materia di indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), a seguito delle modifiche apportate dalla L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016). In particolare, l’Istituto spiega:
– che il DLgs. 22/2015 ha riformato, in via sperimentale, la disciplina degli ammortizzatori sociali in caso di perdita involontaria del lavoro nel periodo intercorrente tra l’1.1.2015 e il 31.12.2015, prevedendo nuove tutele per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e, in particolare, la DIS-COLL (art. 15 del DLgs. 22/2015), una nuova indennità di disoccupazione mensile;
– che l’indennità DIS-COLL è destinata ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche per l’anno 2016 in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dall’1.1.2016 al 31.12.2016;
– i requisiti di accesso all’indennità DIS-COLL, ovvero che il collaboratore, al momento della presentazione della domanda sia in stato di disoccupazione e possa fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1°gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
– il meccanismo di calcolo della sua durata.
Mancanza dei requisiti anagrafici e contributivi – Anticipo della pensione tramite accordi
Tra le possibilità, per il lavoratore, di anticipare il proprio pensionamento, esistono soluzioni che richiedono una collaborazione dell’azienda datrice di lavoro, che deve farsi carico di alcuni oneri. In particolare, tali soluzioni riguardano la possibilità di:
-gestire il personale in esubero pagando una “pensione anticipata” e versando la contribuzione figurativa ai dipendenti a cui mancano non più di quattro anni alla pensione di vecchiaia o anticipata (L. 92/2912);
-erogare, grazie all’estensione dei fondi di solidarietà operata dal DLgs. 148/2015, un assegno straordinario di sostegno al reddito per i lavoratori a cui mancano non più di cinque anni alla pensione di vecchiaia o anticipata;
-disporre un part – time abbinato alla pensione nell’ambito di contratti di solidarietà espansiva, secondo quanto previsto dal DLgs. 148/2015;
-usufruire di un’altra forma di part – time volto al “pre-pensionamento”, relativamente poco oneroso per le aziende. In particolare, si tratta di una prosecuzione del rapporto di lavoro a orario ridotto, più che di un prepensionamento effettivo.
Concessione del trattamento di CIGO – Condizioni
L’art. 11 del DLgs. 148/2015, operando nell’ambito dell’impianto di riforma della cassa integrazione ordinaria (CIGO) voluto dal Jobs act (L. 183/2014), stabilisce che ai dipendenti delle imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGO, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto, venga corrisposta l’integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi: situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; situazioni temporanee di mercato.
Sul punto, si evidenzia che, una sospensione di attività non può ritenersi transitoria quando la ripresa sia prevista in tempi non brevi dallo scadere del termine finale del periodo richiesto. Inoltre, il requisito della transitorietà dell’evento è legato sia alla temporaneità della causale che ha determinato la richiesta delle integrazioni salariali, sia alla ripresa dell’attività lavorativa, la quale deve essere riferita al complesso aziendale e non ai singoli lavoratori.
Invece, la “non imputabilità” della causa di sospensione dell’attività lavorativa consiste prevalentemente nella non riferibilità all’organizzazione o programmazione aziendale. In altri termini, il ricorso alla CIG deve essere considerato la “extrema ratio” per l’imprenditore che non riesce a far fronte alla situazione di crisi lavorativa temporanea con gli strumenti contrattuali e organizzativi a sua disposizione.
Maternità e congedi parentali – Novità del DLgs. 80/2015 (circ. INPS 28.4.2016 n. 69)
Con la circ. 28.4.2016 n. 69, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti e istruzioni in materia di congedo di maternità, alla luce delle novità in materia introdotte dal DLgs. 80/2015, riferendosi in modo particolare:
– al caso in cui si verifichi un parto prematuro;
– alla sospensione del congedo in caso di ricovero del bambino;
– alla conservazione del diritto all’indennità di maternità.
Nello specifico, l’Istituto previdenziale ha indicato alcune modalità operative relative all’indennità di maternità per i giorni ulteriori rispetto ai 5 mesi riconosciuti nei casi di parto molto prematuro. In particolare, le istruzioni dell’INPS riguardano sia il conguaglio delle indennità anticipate dai datori di lavoro, sia i casi residuali di pagamento diretto.
Inoltre, le istruzioni contenute nella circolare in argomento concernono l’accreditamento della contribuzione figurativa ai fini pensionistici, sia per i lavoratori del settore privato che per i lavoratori del settore pubblico, e indicazioni operative per il monitoraggio della spesa ed il regime fiscale della prestazione.
Infine, ulteriori chiarimenti e istruzioni riguardano il pagamento delle indennità nei casi di sospensione del congedo post partum per ricovero del neonato o del bambino adottato o affidato, mentre si conferma il diritto della lavoratrice licenziata per colpa grave di conservare l’indennità di maternità oltre la data del licenziamento.
Acquisto dei voucher telematici – Nuove modalità (circ. INPS 28.4.2016 n. 68)
Con la circolare n. 28.4.2016 n. 68, l’INPS interviene con riferimento al lavoro accessorio ex art. 48 e segg. del DLgs. 81/2015, comunicando che, a partire dal 2.5.2016, non sarà più possibile acquistare voucher telematici mediante F24 con la causale LACC. Si ricorda, infatti, che, ai sensi del DLgs. 241/97, le imposte versate con il modello F24 possono essere oggetto di compensazione con i crediti del contribuente; tuttavia, come richiesto dall’INPS, gli importi portati in compensazione non possono più essere utilizzati per creare disponibilità di somme sul conto del lavoro accessorio.
In particolare, l’Istituto previdenziale precisa che sarà possibile utilizzare la causale LACC esclusivamente nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (ELIDE), che deve essere compilato inserendo, nella sezione CONTRIBUENTE, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici o la ragione sociale del soggetto che effettua il versamento, mentre nella sezione ERARIO ED ALTRO dovranno essere indicati: nel campo “tipo”, la lettera “I”; nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; nel campo “codice”, la causale contributo LACC; nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui si effettua il pagamento nel formato “AAAA”.
Invece, il modello “F24 EP” potrà essere utilizzato con riferimento agli enti e alle amministrazioni pubbliche autorizzate secondo le consuete modalità.
Infine, i voucher sono acquistabili tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato a “INPS DG LAVORO ACCESSORIO”, il cui importo deve necessariamente essere un multiplo di 10, oppure tramite pagamento on line collegandosi al sito www.inps.it, nella sezione Servizi OnLine/Portale dei pagamenti.
Mancata corresponsione del TFR – Intervento del Fondo di garanzia INPS – Condizioni
Con riferimento ai casi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’art. 2 co. 5 della L. 297/82 stabilisce che, qualora il datore di lavoro non adempia alla corresponsione del TFR dovuto, il lavoratore può chiedere all’apposito Fondo di garanzia istituito presso l’INPS il pagamento dell’importo di cui ha diritto.
Tuttavia l’intervento del citato Fondo non è così automatico, dal momento che lo stesso INPS ha spesso negato il diritto al rimborso laddove i lavoratori interessati non avessero fornito la prova di avere esperito tutte le azioni esecutive astrattamente e concretamente praticabili nei confronti del datore di lavoro/debitore.
Sul punto, è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n. 8072/2016, stabilendo che in caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, è previsto l’intervento del Fondo di garanzia quando il lavoratore dimostri di avere esperito un’azione esecutiva che deve conformarsi all’ordinaria diligenza e che sia esercitata in modo serio ed adeguato.
Secondo la Suprema Corte, l’esigenza di tutela effettiva del credito emergente dalla L. 297/82 spinge a ritenere che il lavoratore abbia l’onere di dimostrare di essere stato diligente nel tentativo di recupero del proprio credito, ponendo in essere quelle azioni che avrebbero potuto, ragionevolmente, ottenere un risultato positivo, non certo anche quelle che appaiano infruttuose o aleatorie in un raffronto tra i loro costi ed i benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità. Ad esempio, la richiesta di pignoramento mobiliare o di pignoramento presso terzi infruttuosi, sono azioni da ritenersi espressione di una diligenza sufficiente per attivare il Fondo di Garanzia.
Assenza ingiustificata del dipendente – Demansionamento con completa inattività del lavoratore (Cass. 6260/2016)
La Cassazione, con la pronuncia 6260/2016, ha affermato che l’assenza ingiustificata dal lavoro non perde i propri connotati di gravità anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia demansionato il dipendente fino alla sua completa inattività. Infatti, anche in una situazione di demansionamento, il dovere primario del lavoratore rimane quello di rendere (o, quantomeno, offrire di rendere) la propria prestazione lavorativa.
Si segnala, in contrasto con detto principio, la pronuncia della Cassazione 1693/2013 in cui è stata data rilevanza al principio di autotutela di cui all’art. 1460 c.c., in forza del quale il rifiuto di svolgere la prestazione lavorativa può essere legittimo ove proporzionato all’illegittimo comportamento del datore di lavoro e conforme alla buona fede.