Il Ministero del Lavoro, nel rispondere ad alcune domande relative alla nuova normativa in materia di dimissioni telematiche formulate dai consulenti del lavoro, ha chiarito che:
– se il lavoratore si dimette senza esperire la procedura online e non si presenta più al lavoro, il rapporto non può considerarsi risolto. Il datore di lavoro dovrà contestare l’assenza ingiustificata e licenziare il lavoratore;
– le parti sono libere di raggiungere accordi modificativi in ordine alla data di decorrenza delle dimissioni e, pertanto, la data di effettiva cessazione del rapporto sarà quella indicata con la comunicazione obbligatoria entro 5 giorni al Centro per l’impiego, anche se diversa da quella inserita nel modulo telematico;
– se il lavoratore, nella trasmissione del modulo al datore di lavoro, inserisce un indirizzo mail errato, lo stesso Ministero provvederà a reinviare la mail agli indirizzi conosciuti a sistema;
– per le dimissioni rese nell’anno dal matrimonio, la lavoratrice dovrà utilizzare la procedura telematica e convalidare comunque le dimissioni presso la DTL;
– nei prossimi giorni sarà inserita anche l’opzione “dimissioni per giusta causa”, con uno spazio per indicare la motivazione.
Premi assicurativi dovuti all’INAIL – Imprese agricole (determina INAIL 109/2016)
Con determina n. 109/2016, l’INAIL ha fissato al 20% la riduzione applicabile per il 2015 ai premi assicurativi dovuti per i dipendenti di imprese agricole in regola con gli obblighi in materia di sicurezza e senza infortuni denunciati. Possono richiedere lo sconto soltanto le imprese per le quali ricorrono le condizioni previste dall’art. 1 co. 60 della L. 247/2007.
Più precisamente, la riduzione contributiva spetta all’impresa agricola che:
– risulti in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
– risulti attiva da almeno un biennio;
– dichiari di aver rispettato le disposizioni in materia di prevenzione, infortuni e igiene nei luoghi di lavoro;
– non abbia registrato infortuni nel biennio precedente all’annualità per la quale si richiede la riduzione;
– non sia stata destinataria di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Dimissioni online – Nuova procedura on line per la comunicazione alla DTL e al datore di lavoro (risposte Min. Lavoro)
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul suo sito istituzionale una nuova serie di Faq relative alla procedura di dimissioni online (obbligatoria dal 12.3.2016 ai sensi del DLgs. 151/2015). Nel fornire le risposte, il Ministero precisa che:
– la presentazione della comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro, per motivo inerente a dimissioni oppure a risoluzione consensuale, è inefficace se non è stata preceduta dall’invio dell’apposito modello telematico;
– in caso d’invio delle dimissioni telematiche errate, perché non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 26 del DLgs. 151/2015, non è necessaria la revoca;
– i lavoratori assunti presso una società privata a totale partecipazione pubblica sono tenuti a rendere le dimissioni online, perché la procedura riguarda i rapporti di lavoro privati a prescindere dalla natura del datore di lavoro(circ. 12/2016);
– la procedura online riguarda anche i rapporti di lavoro domestico in somministrazione, perché il rapporto di lavoro intercorre tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore;
– se il contratto collettivo o individuale applicato non dispone nulla in proposito, il conteggio dei giorni comprende i giorni consecutivi e, pertanto, il primo giorno non lavorato può coincidere con un giorno festivo.
Esonero contributivo per le nuove assunzioni nell’anno 2016 – Condizioni per la fruizione
Ai sensi dell’art. 1 co. 178 della L. 208/2015, l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2016 non spetta, tra l’altro, con riferimento ai lavoratori per i quali tale beneficio, o l’analogo incentivo previsto, per il 2015, dall’art. 1 co. 118 della L. 190/2014, sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione.
Anche sul punto, la circ. INPS 57/2016, pur non riferendosi espressamente – a differenza delle precedenti circ. 17/2015 e 178/2015 – allo “stesso datore di lavoro”, risulta confermare l’interpretazione data in questi ultimi documenti di prassi, nel senso di limitare il divieto di una seconda assunzione agevolata solo presso:
– lo stesso datore di lavoro;
– società da questi controllate o a questi collegate, ai sensi dell’art. 2359 c.c.;
– soggetti comunque facenti capo, ancorché per interposta persona, al medesimo.
Ciò consente un più agevole accesso all’esonero, in quanto fa sì che, in presenza di un precedente contratto a tempo indeterminato stipulato nel 2015 e già agevolato ai sensi della L. 190/2014 o stipulato nel 2016 con riconoscimento del bonus ex L. 208/2015 e venuto a cessare, il lavoratore possa essere nuovamente assunto, nel corso del 2016, con applicazione del beneficio, ove la nuova assunzione sia effettuata:
– da un datore di lavoro diverso, privo di qualsivoglia relazione di controllo, collegamento o “etero-direzione” con il precedente;
– a distanza di almeno 6 mesi dalla cessazione del precedente rapporto, senza che, in tale periodo, il lavoratore risulti aver lavorato a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.
Esonero contributivo per le nuove assunzioni nell’anno 2016 – Attività di controllo da parte della task force ministeriale
Prosegue l’attività del personale ispettivo volta a contrastare la fruizione illecita dell’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato introdotto, in relazione al 2015, dalla L. 190/2014 (secondo fonti ministeriali situazioni di irregolarità sono state rilevate presso il 19% delle aziende controllate).
Come è noto, l’accesso del suddetto bonus occupazionale (così come all’analoga misura incentivante prevista, per il 2016, dalla L. 208/2016) è subordinato all’osservanza sia di condizioni attinte dalla disciplina generale degli incentivi all’occupazione che di condizioni specifiche, quali, in particolare, l’assenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in capo al lavoratore, nei 6 mesi precedenti l’assunzione.
Al riguardo, si sottolinea l’assenza di indicazioni, sia da parte del Legislatore che della prassi amministrativa, circa gli strumenti a disposizione del datore di lavoro per verificare i precedenti rapporti lavorativi a tempo indeterminato intrattenuti dal lavoratore.
Sinora, i datori di lavoro hanno chiesto ai dipendenti, a titolo probante, una dichiarazione di responsabilità attestante l’assenza di un impiego a tempo indeterminato nel semestre in questione, corroborata dalla scheda rilasciata dal Centro per l’impiego competente, con annotata la cronologia dei rapporti di lavoro.
Trattamenti concessi in deroga alla disciplina generale – Disciplina applicabile (circ. INPS 29.3.2016 n. 56)
Con la circ. 29.3.2016 n. 56, l’INPS è intervenuto in materia di ammortizzatori sociali in deroga, fornendo un’analisi complessiva alla luce delle novità introdotte dal DLgs. 148/2015 (attuativo del Jobs Act) e dalla legge di stabilità 2016 (L. 208/2015). Ad esempio, per quanto riguarda i beneficiari di CIG in deroga (ossia operai, impiegati, quadri, apprendisti e lavoratori somministrati), l’INPS precisa che a partire dall’annualità 2014, per le prestazioni concesse in base ad accordi stipulati a decorrere dal 4.8.2014, data di entrata in vigore del DM 83473/2014 (che individua criteri di erogazione dei trattamenti in deroga), il requisito soggettivo richiesto è di 12 mesi di anzianità alla data di inizio del periodo di intervento. Per quanto riguarda invece le misure adottate dalla legge di stabilità 2016, l’INPS ricorda che l’art. 1 co. 304 ha stabilito che i trattamenti di CIG in deroga possono essere concessi o prorogati per un periodo non superiore a 3 mesi nell’arco di un anno. Al riguardo, si precisa che il principio generale sul limite di durata massima delle fruizioni si fonda sul concetto di unità produttiva ex DLgs. 148/2015, la quale si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano un’organizzazione autonoma, ovvero che siano in grado di svolgere un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa. Nel caso specifico delle domande di CIG in deroga regionale, non si considerano unità produttiva le stazioni di lavoro temporanee e le postazioni di lavoro che ospitano solo una parte del processo produttivo. In ultimo, sui trattamenti di mobilità in deroga, l’INPS ricorda che la legge di stabilità 2016 ha stabilito che questi non possano essere concessi ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno 3 anni. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di 4 mesi, non ulteriormente prorogabili, più altri 2 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno. Per tali lavoratori, il periodo concedibile non può comunque eccedere i 3 anni e 4 mesi.
Giustificato motivo oggettivo – Impossibilità di ricollocare il lavoratore – Onere della prova a carico del datore di lavoro (Cass. 22.3.2016 n. 5592)
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5592/2016, ha superato il suo precedente orientamento in materia di repechage, affermando che al datore di lavoro spetta provare tutti gli elementi costitutivi del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, tra cui l’impossibilità di un diverso utilizzo del lavoratore senza che a questi, come avveniva in precedenza, possa chiedersi di collaborare nel relativo accertamento.
Il cambio di orientamento sugli oneri di deduzione, comporta che il datore di lavoro:
– fornisca in giudizio l’elenco delle assunzioni fatte nel semestre successivo al licenziamento;
– dimostri per ciascuna di esse che i relativi compiti non potevano essere assegnati al lavoratore licenziato.
Inoltre, il nuovo testo dell’art. 2103 c.c. ha ampliato il potere del datore di lavoro di modificare le mansioni del lavoratore, estendendolo a tutte quelle mansioni corrispondenti al livello di inquadramento e, in determinati casi, al livello inferiore. Questo sembrerebbe ampliare i confini dell’obbligo di repechage, ma sul punto sono attesi chiarimenti.
Assunzione dei tirocinanti – Incentivi contributivi (FAQ Garanzia Giovani marzo 2016)
Nell’apposita sezione del portale nazionale del “Programma Garanzia giovani” dedicata alle Faq, sono state fornite diverse precisazioni sull’operatività del “super bonus per la trasformazione di tirocini” introdotto con il DM 3.2.2016, con cui si prevede l’erogazione di un incentivo variabile da 3.000 a 12.000 euro (erogato in 12 rate mensili) per i datori di lavoro che assumono con un contratto a tempo indeterminato un giovane dai 16 ai 29 anni, che abbia svolto, o stia svolgendo, un tirocinio extracurriculare nell’ambito dello stesso programma. In particolare, il Ministero del Lavoro chiarisce che l’incentivo potrà essere fruito da tutti i datori di lavoro che attivano un contratto di lavoro a tempo indeterminato dall’1.3.2016 al 31.12.2016, purché i tirocini siano stati avviati entro il 31.1.2016, indipendentemente dall’impresa presso cui sono stati svolti. Inoltre, nelle Faq si precisa che tra i contratti a tempo indeterminato incentivati rientra quello di apprendistato professionalizzante, mentre restano escluse le due tipologie di apprendistato duale, per le quali sono previste specifiche misure all’interno del programma. Ancora, si chiarisce che non è necessario che trascorra un intervallo di tempo tra la fine del tirocinio e l’assunzione, che comunque deve avvenire entro i 60 giorni successivi alla data di conclusione del tirocinio. Infine, con le Faq viene chiarito che il “super bonus” è nazionale, pertanto vi possono accedere, secondo l’ordine di presentazione delle domande all’INPS, anche i datori di lavoro con sede legale nelle Regioni in cui il bonus occupazionale standard non sia stato attivato.
Dimissioni – Nuova procedura on line per la comunicazione alla DTL e al datore di lavoro – Dubbi applicativi (risposte Min. Lavoro 23.3.2016)
Aggiornando le FAQ pubblicate sul sito Cliclavoro con la finalità di risolvere i dubbi applicativi sollevati dagli operatori, il Ministero del Lavoro si è occupato, tra l’altro, dell’ipotesi in cui:
– il lavoratore, in autonomia o con l’assistenza di uno dei soggetti abilitati, comunichi le dimissioni con la nuova procedura telematica, indicando una data di decorrenza delle stesse (coincidente con la data di cessazione del rapporto di lavoro) comprensiva del periodo di preavviso stabilito dal contratto collettivo applicato;
– dopo la ricezione della suddetta comunicazione da parte del datore di lavoro, le parti si accordino per modificare il periodo di preavviso, spostando la data di decorrenza inserita nel modulo telematico.
Al riguardo – ricordato, in linea con la circ. 12/2016, che la procedura on line ex DLgs. 151/2015 e DM 15.12.2015 non incide sulle disposizioni relative al preavviso, lasciando comunque alle parti la libertà di raggiungere degli accordi modificativi che spostino la data di decorrenza delle dimissioni o della risoluzione consensuale – il Ministero chiarisce che sarà cura del datore di lavoro indicare l’effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, senza che il lavoratore debba revocare le dimissioni trasmesse telematicamente.
La data che rileva ai fini della cessazione del rapporto lavorativo è, dunque, quella recata dalla C.O. inviata al Centro per l’impiego, anche se diversa da quella indicata nel modulo telematico delle dimissioni.
Infortunio sul lavoro – Trasmissione del certificato medico – Novità del DLgs. 151/2015
In data 22.3.2016 è diventata operativa la nuova procedura telematica di trasmissione del certificato medico in caso di infortunio e malattia professionale del lavoratore, le cui modalità sono state ridefinite dall’art. 21 del DLgs. 151/2015. In sintesi, modificando l’art. 53 del DPR 1124/65, il citato provvedimento di legge ha stabilito che l’obbligo di trasmissione telematica del certificato medico di infortunio o di malattia professionale è ora a carico del medico o della struttura sanitaria che ha prestato la prima assistenza. In questo modo il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo di inviare il certificato medico, ma resta obbligato a trasmettere la denuncia dell’evento all’INAIL – nella quale deve indicare il numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico – nei termini di 2 giorni in caso di infortunio (24 ore se mortale) e 5 in caso di malattia professionale, dal giorno in cui ne ha avuto notizia. Operativamente, con la circ. 10/2016, l’INAIL ha reso noto che il datore di lavoro munito di credenziali potrà cercare il certificato medico accedendo al portale www.inail.it e utilizzando la funzione “Ricerca certificati medici” presente all’interno del relativo servizio online Denunce di Infortunio/MP/SA. A quel punto, occorrerà digitare il codice fiscale del lavoratore, nonché il numero identificativo del certificato medico e la data di emissione dello stesso. Si precisa, altresì, che questi ultimi due dati devono essere forniti dal lavoratore, insieme al numero di giorni di prognosi relativi all’evento, e che i termini per la presentazione delle denunce decorrono proprio dalla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore.