Indennità risarcitorie per i dipendenti – Concorso alla formazione del reddito (Cass. 4.2.2016 n. 2229)

La Corte di Cassazione 2229/2016 si è pronunciata sul tema della tassabilità di somme corrisposte a vario titolo dai datori di lavoro ai propri dipendenti e, nello specifico, degli importi corrisposti per il mancato godimento del riposo biologico previsto a fronte del rischio professionale cui il lavoratore è sottoposto.
Il lavoratore riteneva le somme in esame escluse da tassazione in quanto percepite a titolo di “indennità risarcitoria”, mentre l’Agenzia delle Entrate, nel proporre ricorso per Cassazione, lamentava che tali somme avessero la stessa natura “lavorativa” dei diritti che andavano a sostituire, e come tali, fossero tassabili.
Sul punto, la Suprema Corte ha enunciato il principio di diritto in base al quale, in tema di imposte sui redditi da lavoro dipendente, la tassabilità IRPEF di un’erogazione economica effettuata dal datore di lavoro al prestatore è esclusa qualora l’erogazione stessa non trovi la sua “causa” nel rapporto di lavoro. Diversamente, occorre riscontrare, in relazione alla concreta volontà delle parti, che l’erogazione non trovi la fonte della propria obbligatorietà né in redditi sostituiti, né nel risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi futuri, successivi alla cessazione o all’interruzione del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, la Corte ha quindi concluso che l’indennità in esame fosse assoggettabile a tassazione IRPEF, trovando “causa” nel rapporto di lavoro, e non avendo natura risarcitoria.

Nuova procedura on line per la comunicazione alla DTL e al datore di lavoro – Video tutorial del Ministero del Lavoro

A seguito delle riforme introdotte con il Jobs Act (L. 183/2014), a partire dal 12.3.2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere effettuate con modalità esclusivamente telematiche. In vista di questa novità, il Min. Lavoro ha pubblicato sul proprio sito, in data 10.3.2016 , la versione dimostrativa della nuova procedura.
Il lavoratore potrà scegliere tra due opzioni:
– inviare il nuovo modulo autonomamente tramite il sito del Min. Lavoro, www.lavoro.gov.it. In questo caso dovrà munirsi del Pin INPS Dispositivo (mentre si esclude la necessità di disporre anche delle credenziali Cliclavoro), accedere al portale dell’Istituto o recarsi in una delle sue sedi e procedere alla compilazione dei moduli;
– rivolgersi ad un soggetto abilitato (patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale, commissioni di certificazione) che, utilizzando la propria utenza Cliclavoro (e senza la necessità di utilizzare alcun Pin INPS) compilerà i moduli con i dati necessari, procedendo a firma digitale e li invierà al Min. Lavoro.
Oltre a due video tutorial è disponibile un supporto per gli utenti e gli operatori. Per eventuali quesiti sull’utilizzo della procedura, infine, il Ministero indica l’indirizzo email al quale è possibile scrivere: dimissionivolotarie@lavoro.gov.it.

Assegno di disoccupazione (ASDI) – Disciplina (circ. INPS 3.3.2016 n. 47)

Con la circ. INPS 3.3.2016 n. 47, l’INPS ha fornito alcune indicazioni operative nel tentativo di risolvere i problemi attuativi dovuti ai disallineamenti normativi e procedurali tra l’accesso all’Assegno di Disoccupazione (ASDI) ex art. 16 del DLgs. 22/2015 e quello del percorso di politica attiva dei percettori di NASpI.
Innanzitutto, mancando una disciplina ad hoc circa la conservazione dello stato di disoccupazione, l’Istituto previdenziale consente l’accesso all’ASDI anche a chi svolge un’attività lavorativa da cui derivi un reddito annuo inferiore al minimo imponibile, a condizione che autocertifichi la persistenza dello stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda. In seconda battuta, sebbene le disposizioni di legge dispongano diversamente, secondo l’INPS il “progetto personalizzato” per l’ASDI (cfr. DM 29.12.2015) coincide con il patto di servizio personalizzato del percorso di politica attiva, che devono stipulare tutti i disoccupati percettori di Naspi e di altri strumenti di integrazione al reddito previsti dal DLgs. 150/2015.
In pratica, alla presentazione della domanda di ASDI, da trasmettere entro 30 giorni dal termine della NASpI, con autocertificazione il richiedente dovrà solo indicare il centro per l’impiego contattato per confermare lo stato di disoccupazione e con cui ha stipulato il patto di servizio, oltre la data di sottoscrizione dello stesso. In seguito, l’erogazione dell’ASDI potrà avvenire solo previa verifica dell’avvenuta sottoscrizione del patto personalizzato di servizio, che dovrà essere confermata per via telematica dal relativo Cpi. L’INPS procederà alla liquidazione della prestazione solo dopo la comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del patto personalizzato di servizio da parte dei centri per l’impiego, cui spetta la competenza esclusiva dell’attestazione.
In caso di risposta negativa, l’INPS non procederà all’erogazione dell’ASDI.

Organizzazione dell’attività dell’azienda in base a turni – Utilizzo del lavoro a tempo parziale – Novità del DLgs. 81/2015

Tra le disposizioni in materia di contratti di lavoro contenute nel DLgs. 81/2015, si evidenzia la possibilità prevista dall’art. 5 co. 2 di utilizzare il lavoro a tempo parziale anche se l’attività è organizzata a turni. Tuttavia, è necessario che i turni e le fasce orarie siano preventivamente conosciute dai lavoratori. Tale elemento di flessibilità è stato introdotto con la finalità di superare una rigida interpretazione derivante da specifici orientamenti giurisprudenziali, (Cfr. sentenza Corte Cost. 210/92) con cui, proprio in riferimento al contratto part time, si ritiene sia lesivo della libertà del lavoratore che da un contratto di lavoro subordinato possa derivare un suo assoggettamento ad un potere di chiamata esercitabile senza coordinate temporali contrattualmente predeterminate od oggettivamente predeterminabili, con soppressione, quindi, di qualunque spazio di libera disponibilità del proprio tempo di vita, compreso quello non impegnato dall’attività lavorativa.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che ogni modifica dell’orario part time non può essere attuata unilateralmente dal datore di lavoro in forza del suo potere di organizzazione dell’attività aziendale, essendo invece necessario il mutuo consenso di entrambe le parti. Ora, invece, la nuova disposizione relativa al part time contenuta nel DLgs. 81/2015, stabilisce che l’obbligo di fornire una puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Il tutto, peraltro, senza costi aggiuntivi legati alla variazione.

Tirocinio, apprendistato e lavoro a tempo determinato – Incentivi per i datori di lavoro

Dall’1.3.2016 sono operative alcune misure finalizzate a migliorare l’inserimento lavorativo dei giovani che partecipino al programma “Garanzia Giovani”.
Tra di esse, si segnala, in particolare, l’attivazione di un “super bonus per la trasformazione di tirocini”:
– a favore di qualsiasi datore di lavoro che assuma, dall’1.3.2016 al 31.12.2016, con contratto di lavoro a tempo indeterminato un giovane di età compresa tra i 16 e i 29 anni, che abbia svolto, ovvero stia svolgendo, un tirocinio extracurriculare finanziato nell’ambito del suddetto programma e avviato entro il 31.1.2016;
– di importo variabile (da 3.000,00 a 12.000,00 euro) in base alla fascia di profilazione in cui sia stato collocato il giovane al momento della presa in carico da parte dell’operatore dei servizi per l’impiego;
– subordinato al rispetto del regime “de minimis”, potendo essere fruito oltre a tali limiti per l’assunzione di giovani tra 16 e 24 anni in caso di realizzazione di un incremento occupazionale netto. Per le assunzioni dei giovani tra 25 e 29 anni, oltre all’incremento occupazionale netto, è richiesta l’osservanza di ulteriori condizioni ;
– cumulabile, nei limiti del 50% dei costi salariali, con gli altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva aventi carattere selettivo e, senza limiti, con gli incentivi non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori (tra cui l’esonero contributivo biennale previsto dalla L. 208/2015).

Nuova procedura on line per la comunicazione alla DTL e al datore di lavoro – Modalità e termini (circ. Min. Lavoro 4.3.2016 n. 12)

Il Min. Lavoro ha pubblicato la circ. n. 12 del 4.3.2016 sulle nuove modalità di presentazione della comunicazione delle dimissioni da parte dei lavoratori subordinati che, dal prossimo 12 marzo, dovranno seguire le forme telematiche definite dall’art. 26 del DLgs. 151/2015 e dal DM del 15.12.2015.
La circolare, in particolare, ha ribadito l’ambito di applicazione della nuova disciplina, chiarendo che:
-le modalità telematiche di presentazione delle dimissioni non devono essere attuate nell’ambito del pubblico impiego, estraneo al fenomeno delle dimissioni in bianco;
-resta ferma la disciplina prevista in materia di preavviso;
-il lavoratore potrà disporre telematicamente la revoca delle dimissioni o del consenso prestato per la risoluzione consensuale, entro sette giorni dalla trasmissione del modulo.
Il Ministero, tuttavia, nulla chiarisce nel caso in cui il lavoratore dimissionario rassegni le sue dimissioni senza presentare l’opportuno modello telematico; in questi casi, il datore di lavoro sarà costretto a contestare al lavoratore l’assenza ingiustificata e procedere al licenziamento per giusta causa, assumendosi però tutti gli oneri e i rischi connessi a una procedura di licenziamento.

Assegno di disoccupazione (ASDI) – Disciplina (Circ. INPS 3.3.2016 n. 47)

Con la circ. 3.3.2016 n. 47, l’INPS ha fornito chiarimenti e istruzioni circa la fruizione dell’Assegno di Disoccupazione (ASDI) introdotto dall’art. 16 del DLgs. 22/2015, attuativo del Jobs act (L. 183/2014) per quanto concerne il riordino della disciplina degli ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria. Tale strumento, si ricorda, ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito per i lavoratori già beneficiari della NASpI, che abbiano fruito di questa per l’intera sua durata entro il 31.12.2015.
Tra le precisazioni più interessanti fornite dall’INPS, si segnala quella afferente al trattamento fiscale. Sul punto, nella circolare in esame si  osserva che l’ASDI ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori già beneficiari della NASpI, privi di occupazione e in condizione economica di bisogno. Per l’INPS, tenuto conto che l’art. 3 co. 2 del DM 29.10.2015 stabilisce che l’importo dell’ASDI è pari al 75% dell’ultima NASpI percepita e, comunque, in misura non superiore all’ammontare dell’assegno sociale, è da ritenersi che la prestazione abbia natura assistenziale e sia, pertanto, esente dall’IRPEF ai sensi dell’art. 34 del DPR 601/73.
Dopo aver riepilogato i punti salienti della disciplina, L’INPS ricorda, infine, che i soggetti interessati possono presentare l’istanza in via telematica, direttamente via web (previo possesso del PIN dispositivo INPS), oppure recandosi presso un patronato o chiamando il Contact Center Integrato INPS-INAIL, chiamando da rete fissa il numero gratuito 803164 o con telefono cellulare, a pagamento, il numero 06164164.

Dimissioni – Modalità di comunicazione da parte del lavoratore – Novità del DLgs. 151/2015

Con il DM 15.12.2015 (G.U. n. 7/2016), dal 12.3.2016, chi intende comunicare dimissioni e risoluzioni consensuali dal lavoro dovrà necessariamente registrarsi al sito internet www.cliclavoro.it e richiedere il Pin all’Inps oppure dovrà rivolgersi ai soggetti abilitati (sindacati, patronati ecc..).
In particolare, la nuova procedura prevede che tali comunicazioni vengano fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli, che consentono tre opzioni:
-dimissioni;
-risoluzione consensuale;
-revoca, relativa alla comunicazione delle dimissioni o della risoluzione consensuale, da inviare entro 7 giorni dalla data di trasmissione.
Se il lavoratore sceglie di fare tutto da sé, dovrà, dopo aver richiesto il Pin all’Inps, registrarsi al sito cliclavoro del Ministero del Lavoro e procedere alla trasmissione on line della comunicazione al datore di lavoro.
Se il lavoratore si avvale di un soggetto abilitato, quest’ultimo dovrà accertare l’identità del lavoratore.
Per la nuova procedura rimane operativa la maxi- pena a carico del datore di lavoro (sanzione amministrativa che va da 5 mila a 30 mila euro per il datore di lavoro che alteri i moduli telematici).

Collaborazioni coordinate e continuative organizzate dal committente – Disciplina applicabile dall’1.1.2016

Dall’1.1.2016 alle collaborazioni organizzate dal committente si applica l’identico trattamento retributivo, previdenziale, normativo e contrattuale previsto per il rapporto di lavoro subordinato (art.2 del DLgs. 81/2015). La circ. del Min. Lavoro n. 3/2016 precisa che, ad esclusione delle deroghe previste, affinché la collaborazione possa essere equiparata al rapporto di lavoro subordinato, debba possedere le seguenti caratteristiche:
-il carattere esclusivamente personale: il collaboratore non può essere una società di qualunque tipo, né può farsi sostituire da altri. Può, però, essere un piccolo imprenditore individuale;
-la continuatività: in mancanza di una quantificazione, è continuativa la prestazione che si svolga con una frequenza tale da far desumere sia l’interesse durevole del committente, sia l’impegno costante del collaboratore;
-la eterorganizzazione: la prestazione deve essere organizzata anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Inoltre, tutte e tre le condizioni richieste devono verificarsi simultaneamente.
La disciplina prevede, infine, che si svolga davanti alle commissioni e ai collegi di conciliazione la procedura di stabilizzazione dei collaboratori disciplinata dall’art.54 del DLgs. 81/2015, in vigore dall’inizio di quest’anno.

Novità del DLgs. 81/2015 – Calcoli di convenienza

A seguito del ridimensionamento della portata dell’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato nel 2016, operato dalla L. 208/2015, l’apprendistato risulta più vantaggioso rispetto agli altri contratti di lavoro subordinato.
Nel riordinarne la disciplina, il DLgs. 81/2015 è intervenuto in particolare sulle forme di apprendistato c.d. “duale”, ossia l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (primo livello) e l’apprendistato di alta formazione e ricerca (terzo livello), al fine di promuoverne la diffusione. Alle medesime tipologie sono destinati gli incentivi introdotti, in via sperimentale fino al 31.12.2016 e con la medesima finalità, dal DLgs. 150/2015.
In sintesi, le agevolazioni su cui possono contare i datori di lavoro sono di tipo normativo ed economico e consistono:
– nella semplificazione della parte normativa del contratto di apprendistato, stante l’adozione di modelli standardizzati;
– nell’esclusione da obblighi legali di “stabilizzazione”, mantenuti con riferimento al solo apprendistato professionalizzante;
– nell’ulteriore riduzione della contribuzione (dal 10% al 5%);
– nell’esonero dal versamento del contributo di licenziamento e del contributo dell’1,61% per il finanziamento dell’ASpI (oggi NASpI);
– in agevolazioni sul piano retributivo.