Lavoro e previdenza – Novità della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016)

Numerose sono le novità che interessano il comparto “lavoro” nel 2016. Tra le più significative a livello contributivo si segnalano le seguenti:
– l’applicazione dell’aliquota del 27% per la contribuzione alla Gestione separata INPS a carico di lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, non iscritti ad altre gestioni di previdenza né pensionati, a fronte dell’incremento delle aliquote per collaboratori non iscritti ad altra Gestione e assimilati (31%) e per i titolari di pensione (24%);
– l’incremento annuale dello 0,45% dell’aliquota previdenziale a carico di artigiani e commercianti;
– l’incremento annuale dello 0,20% del contributo destinato al Fondo Pensioni Lavoro Dipendente per la generalità delle aziende agricole e per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti;
– l’aggiornamento del contributo dovuto dai datori di lavoro per le interruzioni di rapporti a tempo indeterminato previsto dal co. 31 dell’art. 2 della L. 28.6.2012 n. 92.

Crediti di lavoro – Decorso del termine di prescrizione (Trib. Milano 16.12.2015 n. 3460)

Con una sentenza del 16.12.2015, il Tribunale di Milano è intervenuto con riferimento al regime della prescrizione dei crediti di lavoro chiarendo come, a decorrere dall’entrata in vigore della L. 92/2012, avvenuta il 18.7.2012, anche nelle imprese rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 18 della L. 300/70 il termine di prescrizione quinquennale dei crediti retributivi decorra solo a partire dalla cessazione del rapporto, e non invece in costanza di esso.
Nel caso di specie, alcuni lavoratori part time avevano richiesto il riconoscimento delle differenze retributive maturate da luglio 2007, in seguito all’adozione, nei loro confronti, di un sistema di computo di talune voci retributive più sfavorevole rispetto a quello applicato ai colleghi con orario a tempo pieno. Rispetto a tale pretesa, il datore di lavoro aveva eccepito inutilmente che essa non fosse più azionabile per effetto della prescrizione quinquennale.
In merito al rigetto della tesi datoriale operata dai giudici milanesi, alcuni esperti della materia fanno osservare che, applicando il principio statuito dal Tribunale di Milano, è possibile concludere che, nel caso di diritti retributivi sorti anteriormente al 18.7.2012, la prescrizione decorre regolarmente fino a tale data, per poi essere sospesa successivamente a essa e fino alla data di cessazione del rapporto, ovvero il momento dal quale tornerà a decorrere per la residua durata rispetto all’originario termine quinquennale.

Contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti – Bonus contributivo per il 2016 – Novità della legge di stabilità 2016

Tra le misure più significative contenute nella legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), trova posto anche il nuovo incentivo in favore delle assunzioni a tempo indeterminato eseguite nel corso di quest’anno. Come sottolineato da esperti della materia, non si tratta di una riproposizione dell’agevolazione prevista per il 2015 dalla L. 190/2014, dal momento che il nuovo esonero contributivo non sarà totale come in precedenza, ma verrà riconosciuto nella misura massima del 40% degli oneri previdenziali dovuti dall’azienda e, comunque, sino a 3.250 euro annui (a fronte degli 8.060 euro previsti l’anno precedente). Per fare un esempio, se si ipotizza l’assunzione di un lavoratore con una retribuzione annua di 24.000 euro, effettuata da un’azienda con un carico contributivo datoriale pari al 30%, il nuovo esonero garantirà un risparmio annuo di circa 2.880 euro; con la versione precedente, l’azienda avrebbe visto ridotto il proprio costo del lavoro in misura pari a 7.200 euro circa (intera quota contributiva annua). In pratica, a parità di condizioni e ferme restando le possibili dinamiche salariali, con la nuova misura incentivante il datore di lavoro dovrà pagare maggiori contributi per oltre 4.300 euro annui. Al bonus potranno accedere tutti i datori di lavoro – a prescindere dalla natura imprenditoriale dell’attività esercitata – diversi da quelli agricoli. Per questi ultimi, infatti, il beneficio è ancora una volta contingentato dalle risorse stanziate allo scopo. Di conseguenza, l’esonero sarà riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, nel rispetto dei limiti di spesa. Infine, rispetto alla misura dello scorso anno, risulta ridotta la durata del periodo agevolato, che viene fissata in 2 anni (erano 3 in precedenza), mentre viene mantenuta l’esclusione dal beneficio per i premi INAIL.

Nuova assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI) – Effetti del regime transitorio della L. 92/2012

La nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (c.d. NASpI) introdotta dal DLgs. 22/2015:
– ha sostituito le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall’1.5.2015;
– è destinata a sostituire l’indennità di mobilità – soggetta ad una progressiva riduzione del periodo massimo di fruizione – a partire dall’1.1.2017, data in cui terminerà il periodo transitorio di cui alla L. 92/2012 (la c.d. legge Fornero).
Ciò fa sì che un lavoratore:
– in genere, in ipotesi di disoccupazione involontaria, abbia diritto ad un’indennità NASpI fino a 24 mesi;
– qualora perda il posto di lavoro nell’ambito di una procedura di mobilità ex L. 223/91 (è il caso delle aziende con più di 15 dipendenti rientranti nel campo di applicazione della CIGS, spesso appartenenti ai settori più colpiti dalla crisi) ed abbia meno di 40 anni o fra i 40 e i 49 anni al centro nord e al sud (dal 2016) ovvero più di 50 anni al centro nord (dal 2016), abbia diritto ad una tutela di durata inferiore.

Registro degli infortuni – Abolizione dal 23.12.2015 – Novità del DLgs. 151/2015 (circ. INAIL 23.12.2015 n. 92)

Con la circ. 23.12.2015 n. 92, l’INAIL ha comunicato di aver dato il via libera alla realizzazione di un “cruscotto infortuni” in cui sarà possibile consultare gli eventi occorsi e denunciati dallo scorso 23.12.2015, data a partire dalla quale è stato abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni, facendo in tal modo venir meno l’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’Istituto assicurativo gli infortuni occorsi ai dipendenti che siano prognosticati non guaribili entro 3 giorni.
Il “cruscotto infortuni”, precisa l’INAIL, sarà accessibile agli organi di vigilanza nell’area dei servizi online del sito internet istituzionale tramite l’inserimento delle proprie credenziali e utilizzerà il criterio della competenza territoriale regionale come parametro fondamentale per la ricerca dei dati infortunistici. Su queste basi sarà possibile consultare il “cruscotto” per singolo soggetto infortunato, tramite l’inserimento del relativo codice fiscale, o per tipologia di singolo settore. Nel primo caso, l’utente riceverà un report con l’indicazione di tutti i casi di infortunio relativi al lavoratore, nel secondo verrà elaborato un report che riporterà in ogni pagina gli eventi infortunistici e le relative conseguenze per ogni singolo anno.

Nuove assunzioni a tempo indeterminato – Esonero dei versamenti contributivi – Requisiti per la fruizione – Novità della legge di stabilità 2016

La possibilità di accedere allo sgravio contributivo previsto dalla L. 190/2014 (in scadenza al 31.12.2015, ma riproposto con modifiche dalla Legge di stabilità 2016) per le nuove assunzioni a tempo indeterminato è subordinata ad una serie di requisiti e condizioni, tra le quali si evidenzia la regolarità contributiva.
Sul punto, esperti della materia sottolineano che tale requisito non opera nella fase di costituzione del rapporto di lavoro, ma solo ed esclusivamente nei vari momenti in cui si accede all’esonero. In particolare, con la circ. 29.1.2015 n. 17, l’INPS ha ribadito che la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto delle condizioni fissate dall’art. 1 commi 1175 e 1176 della L. 296/2006, da parte del datore di lavoro che assume, ovvero degli obblighi di contribuzione previdenziale e di assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro. In pratica, si tratta dei requisiti che subordinano il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In merito a ciò, e preso atto che la maggioranza delle agevolazioni contributive sono riconosciute dallo stesso Istituto previdenziale, per evitare che il datore di lavoro, per ottenerle, dovesse chiedere ogni mese il DURC allo stesso ente legittimato a riconoscerle, l’INPS ha introdotto il cosiddetto DURC interno, che agisce in simultanea con il semaforo presente nel cassetto previdenziale, caratterizzato da un sistema di segnalazione costituito da 3 colori (rosso, giallo e verde) per indicare l’accesso ovvero lo stop totale o temporaneo ad alcune tipologie di agevolazioni contributive.

Nuove assunzioni a tempo indeterminato – Esonero dei versamenti contributivi – Misura dell’incentivo spettante nel 2016 – Novità della legge di stabilità 2016

Fino al 31.12.2015, i datori di lavoro che assumeranno lavoratori a tempo indeterminato potranno usufruire di un esonero contributivo fino a 8.060,00 euro l’anno, per tutto il triennio 2016 – 2018. Per effetto della legge di stabilità, a partire dall’1.1.2016, la predetta misura si riduce nella misura (40% dei contributi sino a 3.250,00 euro) e nella durata (da tre e due anni).
Per il resto, le caratteristiche della misura risultano confermate. Così, sono esclusi dallo sgravio i premi INAIL, mentre potranno accedere al beneficio tutti i datori di lavoro del settore privato che assumeranno a tempo indeterminato durante il 2016, compresi dirigenti, soci di cooperative se subordinati, somministrati, nonchè assunti in parti time e job sharing (con esclusione di colf, apprendisti e intermittenti).

Collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto – Stabilizzazione dall’1.1.2016 – Sgravio contributivo ex legge di stabilità 2016

A decorrere dall’1.1.2016, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, che verranno “stabilizzati” mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato potranno beneficiare delle seguenti misure agevolative:
– l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione, in passato, del rapporto di lavoro, a condizione che il lavoratore sottoscriva una transazione “certificata” (art. 54 del DLgs. 15.6.2015 n. 81);
– lo sgravio parziale dei contributi (nella misura del 40%) per due anni, entro il limite di 3.250,00 euro per ciascuna annualità.
Le collaborazioni rimanenti dal 2016 saranno giudicate in base al principio dell’etero-organizzazione: se le modalità di esecuzione della prestazione sono organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, si applicherà la disciplina del contratto di lavoro subordinato.

Provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale – Novità del DLgs. 151/2015

Con la circ. 12.10.2015 n. 26, il Ministero del Lavoro si è anche occupato delle modifiche all’art. 14 del DLgs. n. 81/2008, che disciplina il provvedimento di sospensione della attività imprenditoriale. In particolare, si ricorda che tale provvedimento può essere attivato qualora venga rilevato l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, oppure laddove siano rilevate gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Ciò detto, si premette che l’art. 22 del DLgs. 151/2015 ha modificato gli importi delle somme aggiuntive, dovute ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, nella misura di 2.000 euro, per le sospensioni conseguenti all’impiego di lavoratori “in nero”, e di 3.200 euro, per le ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza.
Tuttavia, è bene ricordare che la disciplina in esame consente ai datori di lavoro di ottenere la revoca della sospensione sulla base del rispetto di particolari condizioni. In particolare, in caso di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro è necessario:
– l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro, con particolare riferimento ai profili attinenti all’eventuale sorveglianza sanitaria;
– il pagamento del 25% (800 euro) della somma aggiuntiva (3.200 euro);
– la formazione e l’informazione sui pericoli legati all’attività svolta, nonché la fornitura dei dispositivi di protezione individuale. Invece, in caso di sospensione per impiego di lavoratori “in nero”, si rende necessario:
– l’assunzione dei lavoratori irregolarmente impiegati attraverso la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell’orario di lavoro non superiore al 50% dell’orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi;
– il pagamento del 25% (500 euro) della somma aggiuntiva (2.000 euro).
L’importo residuo (rispettivamente 2.400 e 1.500 euro), maggiorato del 5% (rispettivamente 120 e 75 euro), deve essere versato entro 6 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca.

Omessa o tardiva consegna del prospetto paga – Regime sanzionatorio

Con l’art. 22 co. 7 del DLgs. 151/2015, il Legislatore è intervenuto nell’ambito del regime sanzionatorio applicabile in caso di mancata consegna del prospetto paga, stabilendo che, nell’ipotesi di omessa o tardiva consegna al lavoratore del prospetto di paga, o di omissione o inesattezza nelle registrazioni apposte sullo stesso, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 900 euro. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 6 mesi, la sanzione va da 600 a 3.600 euro. Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 12 mesi, la sanzione varia da 1.200 a 7.200 euro.
Sul  punto, di osserva che, rispetto alla previgente disciplina, regolata dalla formulazione originaria dell’art. 5 della L. 5.1.1953 n. 4, la nuova norma da un lato aumenta la misura delle sanzioni (in precedenza la sanzione era da 125 euro a 770 euro), dall’altro dispone una progressione sanzionatoria per fasce in base alla quantità di lavoratori coinvolti ovvero alla ripetitività del comportamento.
Infine, si ricorda che il datore adempie a tale obbligo consegnando una copia cartacea del prospetto paga al lavoratore, anche se negli ultimi anni si stanno diffondendo modalità alternative, come ad esempio la consegna del prospetto paga attraverso la collocazione dello stesso su un sito internet dotato di un’area riservata con accesso consentito al solo lavoratore interessato, oppure utilizzando la posta elettronica (anche PEC).