Trattamenti di CIGS – Novità del DLgs. 148/2015 – Chiarimenti ministeriali

Con il DLgs. 148/2015 sono state introdotte importanti modifiche alla disciplina della CIGS, in relazione alle quali il Ministero del Lavoro, con le circ. 24 e 30/2015, ha fornito significative indicazioni.
In particolare, sono stati presi in esame i termini di presentazione della relativa istanza da parte delle aziende interessate.

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Riordino dei servizi ispettivi e mancata emanazione del provvedimento attuativo

L’art. 1 del DLgs. 14.9.2015 n. 149, attuativo del Jobs act (L. 183/2014) per quanto riguarda la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, prevede l’istituzione di un’agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata “Ispettorato nazionale del lavoro”, destinata ad integrare i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro, dell’INPS e dell’INAIL. Tuttavia, il DPCM che, in base a quanto stabilito dal citato decreto attuativo, avrebbe dovuto essere emanato entro l’8.11.2015 per attivare il nuovo Ispettorato ancora non è venuto alla luce. Inoltre, non è stato emanato il DPR che avrebbe dovuto adottare lo statuto della nuova agenzia. Tuttavia, viene fatto osservare che lo stesso DLgs. 149/2015 non sembra introdurre in tale ambito grosse novità poiché, in termini generali, l’attività di controllo si baserà più che sull’unicità dell’ispezione, su un coordinamento tra i vari operatori che resteranno sempre diversi. Infatti, l’art. 7 del decreto in argomento stabilisce che ciascun soggetto (Ispettorato, INPS, INAIL) conserva le rispettive attuali competenze con distinti e separati accessi. Al contrario, qualche complicazione può sorgere laddove l’art. 11 del DLgs. 149/2015, nel disciplinare i ricorsi amministrativi, individua quelli adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all’art. 13 co. 7 del DLgs. 124/2004, il quale a sua volta rinvia all’art. 13 della L. 689/81, che però non individua con precisione il campo operativo della polizia giudiziaria. Ne deriva che in materia di controlli sul lavoro possono operare tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, rendendo alla fine non realizzabile neanche quel “coordinamento” introdotto dal DLgs. 149/2015.

Chiusura attività e accesso alla CIG

La cessazione attività non consente nuovamente l’accesso alla Cigs. I lavoratori che hanno già fruito di cassa integrazione guadagni straordinaria, infatti, non possono accedere nuovamente a trattamenti cigs con riferimento all’unità produttiva oggetto di cessazione dell’attività, a prescindere dalla normativa applicabile (quella previgente o successiva al dlgs n. 148/2015, di riforma del Jobs act). Lo precisa tra l’altro, il ministero del lavoro nella circolare n. 30/2015 di ieri.

Ristrutturazione di un reparto o settore aziendale – Criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità (Cass. 16.10.2015 n. 21015 e 21.10.2015 n. 21476)

La Cassazione, con due pronunce contrastanti (sentenza n. 21015 del 16.10.2015 e sentenza n. 21476 del 21.10.2015), torna sull’applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità in caso di ristrutturazione di un determinato reparto o settore aziendale.
In particolare, secondo l’orientamento espresso con la sentenza:
– n. 21015/2015, il datore di lavoro dovrebbe estendere la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai dipendenti addetti ad altri reparti, in possesso di una professionalità equivalente (e non, pertanto, limitarla alle sole figure professionali addette al reparto o settore ove sono ravvisati gli esuberi);
– n. 21476/2015, si ritiene legittima la delimitazione della platea dei lavoratori ai soli addetti dello specifico reparto o settore ove si collocano gli esuberi.

Trattamenti CIGS – Novità del DLgs. 148/2015 – Chiarimenti ministeriali (Circ. Min. Lavoro 9.11.2015 n. 30)

Con la circ. 9.11.2015 n. 30, il Ministero del Lavoro ha aggiunto ulteriori precisazioni in materia di CIGS alla luce delle modifiche apportate alla relativa disciplina dal DLgs. 14.9.2015 n. 148, facendo seguito a quanto già illustrato con la precedente circ. 24/2015. In particolare, si segnala un importante chiarimento che riguarda la presentazione delle istanze relative a proroghe dei trattamenti di CIGS sia nell’ambito di programmi di ristrutturazione o di riorganizzazione aziendale, sia nell’ambito di contratti di solidarietà, già presentate alla data di entrata in vigore del DLgs. 148/2015, avvenuta il 24.9.2015. In tal caso, troveranno applicazione le disposizioni relative alla previgente normativa. In pratica, con riferimento ai programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale (di durata iniziale pari a 24 mesi) già avviati alla data di entrata in vigore del DLgs. 148/2015, troverà applicazione il termine – già previsto dall’abrogato art. 2 co. 4 della L. 223/91 – dei 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro, in quanto, secondo la normativa previgente ex L. 223/91, l’articolazione temporale delle istanze e dei decreti di autorizzazione dei trattamenti non poteva essere relativa a periodi superiori a 12 mesi, sia pure nell’ambito di programmi o contratti di solidarietà di durata già prevista e concordata fino a 24 mesi. Pertanto, il Ministero precisa che alle domande di proroga si applicano le regole previste alla normativa previgente, purché la domanda relativa al primo anno sia stata presentata entro il 23.9.2015. La finalità è quella di consentire il completamento dei programmi di riorganizzazione/ristrutturazione aziendale, nonché dei contratti di solidarietà già in essere con la disciplina previgente.

Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) – Requisiti per la fruizione – Novità del DLgs. 148/2015

In base alla riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, prevista in attuazione del Jobs act (art. 24 del DLgs. 14.9.2015 n. 148, attuativo della L. 183/2014), l’impresa che intende chiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale non sarà più tenuta a informare il sindacato circa i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere né circa le modalità con le quali sarà applicata la rotazione (ovvero le ragioni tecnico-organizzative della sua mancata adozione). I criteri di scelta e le modalità di rotazione, tuttavia, dovranno essere esaminate congiuntamente dalle parti sociali, alla presenza del competente ufficio individuato dalla Regione o del ministero del Lavoro.
La nuova procedura rende necessari chiarimenti amministrativi e giurisprudenziali riguardanti le seguenti ipotesi:
– l’esame congiunto non ha affrontato del tutto gli argomenti previsti;
– le parti, pur confrontandosi sulle questioni, hanno raggiunto un compromesso su criteri generici.

Disciplina dello stato di disoccupazione – Novità del DLgs. 150/2015 sul riordino dei servizi all’impiego

Il DLgs. n. 150/2015 introduce alcune modifiche alla disciplina dello stato di disoccupazione (condizione di chi si trova privo di lavoro ed è immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa).
In particolare:
– il decreto non contempla più la “conservazione” dello stato di disoccupazione (che veniva mantenuto nei casi di svolgimento dell’attività lavorativa da cui derivasse un reddito annuale escluso da imposizione);
– è consentita la “conservazione” dello stato di disoccupazione, con riferimento alla NASpI e alla Dis-Coll, per il lavoratore beneficiario dell’indennità, che presti attività lavorativa, sia autonoma che subordinata, da cui derivi un reddito che comporti un’imposta netta pari a zero;
– la perdita dello stato di disoccupazione viene determinata dalla mancata presentazione alle convocazioni dei Cpi e dalla mancata partecipazione alle iniziative formative previste nel patto di servizio;
– viene modificata la procedura di accertamento dello stato di disoccupazione (sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che presentino, in via telematica, al portale nazionale delle politiche attive, la propria immediata disponibilità al lavoro).

Sgravio contributivo ex L. 190/2014 in caso di fusione societaria

Con l’interpello 5.11.2015 n. 25, il Ministero del Lavoro è intervenuto in materia di assunzioni incentivate chiarendo che in caso di fusione societaria effettuata nel 2016, il cessionario incorporante può continuare a beneficiare dello sgravio contributivo per le nuove assunzioni ex art. 1 co. 118 L. 190/2014 già riconosciuto alla società incorporata nel corso del 2015, limitatamente alla parte residua sino alla scadenza del termine legale dei 36 mesi. Sul punto, i tecnici ministeriali ricordano che ai sensi dell’art. 2112 c.c., nell’ambito del trasferimento d’azienda (anche in seguito a fusione), i rapporti di lavoro con il cedente proseguono con il cessionario senza soluzione di continuità ed i lavoratori conservano tutti i diritti ad essi connessi. Pertanto, con riferimento agli sgravi contributivi in questione, in assenza di una interruzione dei rapporti di lavoro “incentivati”, non mutano, in conseguenza di eventuali procedure di fusione o incorporazione, i requisiti originari che legittimano la fruizione del bonus, consentendo al cessionario incorporante di poter beneficiare dello sgravio.

Congedo parentale orario non cumulabile con permessi o riposi

Il congedo parentale ad ore non è cumulabile con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. A chiarirlo è l’Inps nel messaggio n. 6704 del 3 novembre 2 015 in cui fa seguito alla Circolare n. 152 del 18 agosto 2015 in cui forniva le prime indicazioni operative sul congedo parentale orario. L’Istituto specifica che l’incumulabilità risponde all’esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa. Di conseguenza, alla luce di questi nuovi chiarimenti, l’Inps fa sapere che il genitore che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore (ex art. 32 T.U.) non può usufruire nella stessa giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né di riposi orari per allattamento (ex artt. 39 e 40 del T.U.) anche se richiesti per bambini differenti. Così come specifica l’impossibilità della cumulabilità con i riposi orari giornalieri di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42 comma 1 del T.U., previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale (art. 33 co. 1 T.U.[1]), anche se richiesti per bambini differenti.