Permessi ex L. 104/92 – Benefici per i lavoratori disabili e i loro familiari – Modalità di accesso

La L. 104/92 è la normativa quadro che contiene disposizioni in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone affette da disabilità e dispone numerose agevolazioni per i portatori di handicap e per i familiari che si occupano della loro assistenza.
Per ottenere il riconoscimento dell’handicap:
– il soggetto interessato deve richiedere al proprio medico il certificato medico introduttivo, contenente la diagnosi di disabilità;
– il medico deve provvedere a inviarlo telematicamente all’INPS e a rilasciare, al richiedente, il numero di protocollo del certificato;
– in seguito alla presentazione della domanda telematica di accertamento dei requisiti sanitari all’INPS, quest’ultimo fisserà un appuntamento presso l’apposita commissione medica o una visita domiciliare, se si è impossibilitati a spostarsi.
Ottenuto il riconoscimento dell’handicap, il disabile o le persone che lo assistono hanno diritto a numerose agevolazioni, tra le quali rientrano:
– i permessi retribuiti “Legge 104”;
– il congedo straordinario di due anni;
– il prolungamento del congedo parentale sino a un massimo di tre anni;
– il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e il diritto a non essere trasferito presso altra sede senza consenso.

Prestazione svolta in modo discontinuo – Natura subordinata del rapporto – Riconoscimento – Condizioni (Cass. 3.10.2017 n. 23056)

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 3.10.2017 n. 23056, ha affermato che il concetto di subordinazione di cui all’art. 2094 c.c. non presuppone necessariamente una continuità giornaliera della prestazione lavorativa, perché le parti possono esprimere una volontà, anche con comportamenti di fatto concludenti, di svolgimento del rapporto con modalità che prevedono una prestazione scadenzata con tempi alternati o diversamente articolati rispetto alla prestazione giornaliera o anche con messa in disponibilità del lavoratore a richiesta del datore di lavoro.
Alla luce di questo principio, la Suprema Corte ha accolto il ricorso di una lavoratrice che rivendicava l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti della struttura alberghiera presso la quale aveva prestato servizio, in modo discontinuo, come cameriera al piano, per quasi cinque anni.

Contratto di prestazione occasionale – Attività lavorativa che inizia prima della mezzanotte e termina il giorno successivo – Criticità

In risposta a un quesito formulato dall’Ordine dei Consulenti del lavoro, l’INPS ha reso noto che, se la prestazione di lavoro occasionale si svolge a cavallo di due giorni solari, ossia prima e dopo la mezzanotte, le giornate di lavoro sono due e dunque si contano due prestazioni.
Questa lettura, tuttavia, comporta una distorsione ai danni dell’utilizzatore, tenuto conto che l’art. 54-bis del DL 50/2017 convertito prevede che:
-nel contratto di prestazione occasionale, il compenso orario minimo sia di 9,00 euro;
-la prestazione non possa mai avere una durata inferiore a 4 ore nella singola giornata.
In questo modo, ciascuna delle due prestazioni (prima e dopo la mezzanotte) dovrà essere remunerata almeno 36,00 euro, per un totale di 72,00 euro.
La distorsione predetta non interessa il Libretto Famiglia, per il quale non vige il limite minimo delle 4 ore.

Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (c.d. “DID”) – Modalità di effettuazione – Indicazioni operative (circ. ANPAL 28.9.2017 n. 1)

Con la circ. 28.9.2017 n. 1, l’ANPAL ha fornito nuove indicazioni in ordine alla “DID” – la dichiarazione di immediata disponibilità necessaria, ex art. 19 del DLgs. 150/2015, per dare formalmente inizio allo “stato di disoccupazione” – statuendo che, dall’1.12.2017, il cittadino sarà considerato disoccupato solo ove, in relazione alla DID rilasciata, sia riscontrabile all’interno della Scheda anagrafica professionale (“SAP”) l’identificativo univoco della DID stessa, che verrà inserito nella SAP a cura del nodo di coordinamento nazionale.
Per consentire alle amministrazioni regionali l’adeguamento dei propri sistemi e il rafforzamento della cooperazione applicativa, si consente, comunque, al cittadino di continuare a rendere la DID secondo le modalità attualmente operative, prorogando ulteriormente, dall’1.10.2017 al 30.11.2017, il periodo in cui può farsi ricorso ai seguenti canali:
– registrazione sul Portale Nazionale (www.anpal.gov.it) direttamente da parte del cittadino;
– registrazione sul Portale Nazionale da parte di un operatore del Centro per l’impiego, che supporti l’utente;
– inserimento sui Sistemi informativi del Lavoro regionali, con trasmissione della DID al nodo di coordinamento nazionale.

Omesso versamento di ritenute previdenziali – Soglia di punibilità – Calcolo – Criterio di competenza (nota INL 25.9.2017 n. 8376)

La Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso dell’Ispettorato nazionale del lavoro (istituito dal DLgs. 149/2015 al fine di integrare in un’unica struttura le attività ispettive di Ministero, INPS e INAIL), con la nota 25.9.2017 n. 8376, uniformandosi alle posizioni della Cassazione (cfr. Cass. nn. 39882/2017, 39464/2017, 22140/2017, 649/2017, 53722/2016 e 37232/2016), ha precisato che per accertare il superamento della soglia di punibilità, di 10.000 euro annui, inserita nella fattispecie di omesso versamento di ritenute previdenziali (art. 2 co. 1-bis del DL 463/1983) dall’art. 3 co. 6 del DLgs. 8/2016, il periodo di un anno è da intendersi come quello nel quale il debito sia sorto, secondo un principio di competenza e non di cassa.
Di conseguenza, il personale ispettivo dovrà verificare l’eventuale omissione del versamento delle ritenute facendo riferimento al periodo intercorrente dalla scadenza del primo versamento dell’anno contributivo dovuto relativo al mese di gennaio (16 febbraio) sino alla scadenza dell’ultimo, relativo al mese di dicembre (16 gennaio dell’anno successivo).
Devono, quindi, ritenersi superate le indicazioni della Nota n. 9099/2016, sulla quale anche l’INPS aveva fondato i propri chiarimenti.

Controversie di lavoro – Foro competente – Rilevanza del luogo di lavoro (Corte di giustizia UE 14.9.2017 C-168/16 e C-169/16)

Secondo la Corte di Giustizia UE (sentenza 14.9.2017, cause riunite C-168/16 e C-169/16), quando i lavoratori svolgono la propria attività lavorativa sul territorio di più Stati, come il personale di cabina nell’ambito del trasporto aereo di passeggeri, il datore di lavoro non può far valere le clausole del contratto di lavoro volte a designare come competente il giudice di un particolare Stato.
Al riguardo, l’art. 19 del reg. CE 44/2001 stabilisce che il datore di lavoro possa essere convenuto – tra le altre cose – in un altro Stato membro rispetto a quello in cui è domiciliato, davanti al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge o svolgeva abitualmente la propria attività. Secondo la Corte, tale norma deve essere interpretata come il luogo in cui o a partire dal quale il lavoratore adempie la parte più importante delle sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro.
Se il giudice non è in grado di individuare in modo certo detto luogo, deve individuare il luogo a partire dal quale il lavoratore adempie principalmente alle proprie obbligazioni, mentre non rileva la nazionalità dell’aereo.

Criteri per l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro (Cass. 12.9.2017 n. 21121)

Con l’ordinanza 12.9.2017 n. 21121, la Corte di Cassazione è intervenuta con riferimento ad un caso originato da un verbale ispettivo dell’INPS, che aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra un’azienda e un lavoratore con il quale era stato stipulato un contratto di collaborazione.
Nell’occasione, viene giudicata corretta la decisione d’appello, che aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato escludendo il rilievo della volontà delle parti – manifestata con la conclusione di un contratto di co.co.co. – e attribuendo prevalenza all’indagine sulle concrete modalità di esecuzione del rapporto.
In particolare, erano stati considerati a tal fine l’orario di lavoro, la retribuzione fissa e il pieno inserimento del lavoratore nell’organizzazione dell’impresa, rendendo superflua l’indagine sull’effettiva soggezione a un potere direttivo del datore di lavoro e la stringente vigilanza sull’attività svolta.
Sul punto, la Cassazione afferma che la presenza di indici tipici del lavoro subordinato (orario di lavoro, retribuzione fissa, ecc.) può rendere superflua l’indagine sulla soggezione a ordini, poiché la subordinazione può realizzarsi anche solo con l’assoggettamento a una direttiva dettata dall’imprenditore in via programmatica o soltanto impressa nella struttura aziendale.

Dipendenti pubblici e privati – Istituzione del Polo unico per le visite fiscali

È prevista per oggi, 30.8.2017, la presentazione del decreto destinato a regolare i controlli del nuovo Polo unico per le visite fiscali gestito dall’INPS, operativo dall’1.9.2017, sia per i dipendenti privati che per quelli pubblici.
Con riferimento a questi ultimi, è prevista la possibilità di effettuare le verifiche sulle assenze per malattia in modo sistematico e ripetitivo, anche in prossimità dei giorni festivi e di riposo.
Più in particolare, le visite fiscali INPS così regolate riguarderanno tutte le amministrazioni dello Stato, incluse scuole, aziende statali e Camere di commercio. In aggiunta, rientreranno nel perimetro della misura, tra gli altri, i magistrati di tutte le magistrature, i docenti e i ricercatori universitari, gli Avvocati e Procuratori dello Stato, con esclusione, invece, del personale dei Corpi armati dello Stato, dei vigili del fuoco, degli enti pubblici economici, degli enti morali e delle aziende speciali.
Per quanto concerne, le fasce orarie di reperibilità, esse dovrebbero essere ancora le seguenti:
– 9-13 e 15-18 per il settore pubblico;
– 10-12 e 17-19 per il settore privato.

Lavoro agile – Novità del Jobs Act autonomi

Ai sensi dell’art. 19 della L. 81/2017, la prestazione di lavoro agile viene regolata interamente fra lavoratore e datore di lavoro con un’intesa individuale di forma scritta, la quale, oltre a precisare la durata dell’accordo di lavoro agile (a termine o a tempo indeterminato), dovrà anche individuare i luoghi dove sarà consentito lavorare o, al contrario, escludere quelli ritenuti incompatibili, come ad esempio i luoghi pubblici dove risulta difficile assicurare la protezione dei dati aziendali.
Gli altri aspetti da definire nell’accordo di lavoro agile sono l’orario di lavoro in riferimento ai tempi di riposo e al c.d. “diritto di disconnessione”, la dotazione tecnologica per potere espletare le proprie mansioni “agilmente” e una integrazione del regolamento disciplinare.
Infatti, con l’individuazione del luogo di lavoro al di fuori del perimetro dei locali aziendali, è fondamentale definire quelle condotte non realizzabili nell’ambito aziendale, ma più facilmente attuabili in altri contesti, e prevedere i relativi profili sanzionatori.

Tirocini formativi e di orientamento – Linee guida della Conferenza Stato-Regioni

Con l’accordo siglato in Conferenza Stato-Regioni del 25.5.2017, sono state definite le nuove linee guida in materia di tirocini. Va comunque precisato che le novità in questione – che devono essere recepite dalle Regioni entro 6 mesi – riguardano i soli tirocini extra curriculari; non sono quindi interessati i tirocini curriculari realizzati nell’ambito delle attività di alternanza scuola/lavoro, nonché quelli collegati ai periodi di pratica professionali per accedere alle professioni ordinistiche.
Sul punto, si osserva come le nuove linee guida dettaglino con particolare precisione le ipotesi che impediscono al datore di lavoro che ha effettuato licenziamenti di poter procedere all’attivazione di nuovi tirocini.
In particolare, si tratta del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per superamento del periodo di comporto, per mancato superamento del periodo di prova, per fine appalto, per risoluzione del contratto di apprendistato per volontà del datore di lavoro e, più in generale, dei casi di licenziamenti collettivi.