Prestazioni di lavoro occasionale – Regime sanzionatorio (circ. INL 9.8.2017 n. 5)

L’INL, con la circ. 9.8.2017 n. 5, ha dettato le istruzioni per l’applicazione delle sanzioni in caso di violazioni alla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale (art. 54-bis del DL 50/2017 convertito), spiegando che:
– sia con il Libretto Famiglia che con il Contratto di prestazione occasionale (Cpo), il rapporto si trasforma in uno a tempo pieno e indeterminato se, nel corso dell’anno, l’utilizzatore retribuisce il prestatore più di 2.500 euro o lo impiega per più di 280 ore;
– la violazione del divieto di acquisire prestazioni di lavoro occasionale da soggetti con cui l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o una co.co.co. comporta la conversione ex tunc del rapporto, a condizione che sia accertato il carattere subordinato dello stesso;
– nell’ambito del Cpo, la mancata, tardiva o errata comunicazione preventiva dello svolgimento della prestazione o il mancato rispetto dei limiti soggettivi sono puniti con la sanzione ridotta di 833,33 euro per ogni giornata non tracciata;
– si tratta di mancata comunicazione, se la prestazione è comunque possibile perché non risultano superati i limiti economici e quantitativi e se, tenuto conto di analoghe attività lavorative correttamente gestite, ha realmente carattere occasionale. Diversamente si tratta di lavoro nero, punito con la maxisanzione.

Prestazioni di lavoro occasionale – Definizione dell’istituto – Rilevanza dei limiti economici

La circ. 5/2017 dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) non ha chiarito tutte le problematiche sulle nuove forme di lavoro occasionale ex art. 54-bis del DL 50/2017 convertito.
In particolare, l’INL non chiarisce cosa accade se, pur rispettando la soglia dei 2.500,00 euro di compensi percepibili dal prestatore da parte dello stesso utilizzatore, un utilizzatore superi il proprio limite complessivo di 5.000,00 euro e, viceversa, quali conseguenze possono derivare se lo sforamento riguarda il limite economico previsto per il prestatore.
La conseguenza potrebbe essere la stessa prevista per il superamento di 2.500,00 euro, ossia la conversione dell’intero rapporto in subordinato, in ragione di quanto previsto dai principi civilistici generali e dall’art. 1418 c.c.

Incentivo occupazione Sud – Proroga dei termini per il recupero degli importi relativi all’incentivo da parte dei datori di lavoro (messaggio INPS 10.8.2017 n. 3272)

Con il messaggio 10.8.2017 n. 3272, l’INPS ha comunicato l’avvenuta proroga dei termini per il recupero degli importi relativi all’incentivo Occupazione Sud ex DM 16.11.2016 n. 367, consentendo ai datori di lavoro interessati di poter effettuare il relativo conguaglio contributivo con il flusso UniEmens di competenza del mese di agosto 2017, il cui termine di invio è il 30.9.2017.
Tale proroga si è resa opportuna in seguito ad alcuni ritardi nell’aggiornamento degli archivi dell’ANPAL concernenti lo stato di disoccupazione dei lavoratori, con conseguente ritardo nel riconoscimento dell’incentivo da parte dell’Istituto.
Operativamente, i datori di lavoro potranno indicare nell’elemento “ImportoArrIncentivo” l’importo del bonus relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno 2017. Tali importi saranno poi riportati, a cura dell’INPS, nel DM2013 “VIRTUALE” con i codici di recupero “L463″ e “L465″ e la valorizzazione del predetto elemento potrà quindi essere effettuata fino al flusso contributivo con competenza agosto 2017.

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Riorganizzazione dell’attività per crisi aziendale – Legittimità (Cass. 7.8.2017 n. 19655)

La Corte di Cassazione, con sentenza 7.8.2017 n. 19655, ha precisato che è da ritenersi legittimo il licenziamento per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento della stessa, comprese anche quelle collegate ad una migliore efficienza gestionale ovvero dirette ad un aumento della redditività d’impresa.
Nel caso di specie, un datore di lavoro, a seguito della perdita di una commessa, sopprimeva un reparto aziendale allo scopo di preservare il profitto aziendale da eventuali alterazioni.
Una siffatta scelta, secondo la Suprema Corte, risulta essere insindacabile, in quanto attinente a ragioni connesse ad un conforme andamento produttivo.

Agevolazioni contributive per il settore edile relative al 2017 – Ambito applicativo (DM 5.7.2017)

Con il DM 5.7.2017, il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha determinato il valore della riduzione contributiva valevole per il 2017 e prevista per le imprese che operano nel settore edile.
Il valore della riduzione è pari, anche per quest’anno, all’11,50% e trova applicazione sull’ammontare delle contribuzioni dovute all’INPS e all’INAIL e diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD).
La riduzione contributiva in argomento (concedibile ai datori di lavoro previo possesso del DURC, rispetto dei contratti collettivi, assenza di condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro nel quinquennio antecedente) è prevista dall’art. 29 del DL 244/95 (conv. L. 341/95) per gli operai a tempo pieno del settore edile, occupati a 40 ore a settimana, con esclusione dei lavoratori part time e di quelli già destinatari di specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo.

Indennità di disoccupazione per gli operai agricoli (messaggio INPS 1.8.2017 n. 3180)

Con il messaggio 1.8.2017 n. 3180, l’INPS è intervenuto in merito alla disciplina dell’indennità di disoccupazione in favore degli operai agricoli, chiarendo in primis come per questi ultimi sia precluso il beneficio dell’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola se, nel biennio antecedente il licenziamento, la relativa contribuzione è stata versata prevalentemente nel settore agricolo.
Alla stregua, per i lavoratori in argomento non è possibile fruire dell’ASpI se l’attività agricola è stata svolta sempre con carattere di prevalenza nel biennio antecedente la cessazione del rapporto di lavoro, ovvero nel quadriennio o nei 12 mesi precedenti nel caso della NASpI.
In più, riferendosi al caso particolare di un operaio agricolo a tempo indeterminato che viene licenziato il 31 dicembre dell’anno di competenza della prestazione ed ha svolto attività lavorativa per l’intero anno, l’INPS precisa che non è possibile erogare alcuna indennità di disoccupazione agricola in quanto, ai sensi di legge, non residuano giornate indennizzabili.
Resta comunque ferma la possibilità di percepire ad esempio la NASpI, purché nei 4 anni o negli ultimi 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro il predetto lavoratore possa far valere contribuzione prevalente nel settore non agricolo.

Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro – Interventi mirati alla conservazione del posto (circ. INAIL 25.7.2017 n. 30)

L’INAIL, con la circ. 25.7.2017 n. 30, ha reso noto che le disposizioni previste dal “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro” sono applicabili in via sperimentale anche alle nuove assunzioni di persone con disabilità da lavoro causata da un evento infortunistico o tecnopatico tutelato dall’Istituto e non soltanto ai casi di conservazione del posto di lavoro presso il datore di lavoro alle cui dipendenze si è verificato l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale.
L’intervento dell’INAIL, che consiste nel rimborsare il datore di lavoro dei costi sostenuti per gli accomodamenti in favore del lavoratore, entro i limiti fissati dalla circolare 51/2016, è però condizionato dal fatto che la nuova occupazione si realizzi nell’ambito di un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, escludendo quindi dalla fruizione le aziende che impieghino lavoratori autonomi.

Licenziamento illegittimo – Conseguente illegittimità della delibera di esclusione del socio – Condizioni (Trib. Vercelli 28.6.2017 n. 103)

Secondo Trib. Vercelli 28.6.2017 n. 103, se viene accertata l’insussistenza del fatto posto alla base, oltre che del licenziamento, anche della conseguente delibera di esclusione di un socio dalla cooperativa, l’illegittimità del licenziamento determina anche quella della delibera di esclusione. Il socio avrà diritto, oltre che alla ricostituzione del rapporto associativo, anche al reintegro nel posto di lavoro precedentemente occupato, con la corresponsione dell’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegrazione, fino ad un massimo di 12 mensilità, se sussistono i requisiti dimensionali per l’applicazione delle tutele previste dall’art. 18 della L. 300/70.

Benefici normativi e contributivi – Condizioni per la fruizione (circ. INL 18.7.2017 n. 3)

Con la circ. 18.7.2017 n. 3, l’Ispettorato nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti sull’interpretazione dell’art. 1 co. 1175 della L. 296/2006, la norma che subordina la fruizione dei “benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale”:
– al possesso dei requisiti necessari per il rilascio della tipologia di DURC utile a tal fine, ossia la regolarità contributiva e l’assenza di violazioni di determinate norme in materia di condizioni di lavoro, le quali, se accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, ostano alla regolarità necessaria all’accesso alle agevolazioni per il periodo (da 3 a 24 mesi) indicato (art. 8 del DM 30.1.2015);
– all’osservanza degli “altri obblighi” previsti dalla normativa lavoristica e dai contratti collettivi, di qualsivoglia livello, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
In particolare, si precisa che:
– mentre l’assenza del DURC determina, in maniera definitiva, l’impossibilità di godere dei benefici di cui usufruisce l’intera compagine aziendale;
– le violazioni afferenti al rispetto degli obblighi di legge e della contrattazione collettiva, assumono rilevanza limitatamente al lavoratore cui i benefici si riferiscono, senza influire sugli altri benefici di cui goda la compagine.

Contratto di lavoro occasionale nel settore agricolo – Caratteristiche (circ. INPS 5.7.2017 n. 107)

L’INPS dovrebbe provvedere alla correzione dei compensi minimi previsti dalla circ. n. 107/2017 per il lavoro occasionale agricolo, in accoglimento delle richieste di alcuni sindacati che hanno notato l’errore di aver preso a riferimento il settore florovivaistico e non quello agricolo.
Si ricorda l’importanza della determinazione dei minimi orari, a cui risulta legata la fissazione del monte ore annue che legittima il lavoro occasionale e che, una volta superato, è sanzionato con la trasformazione del rapporto “occasionale” in un rapporto subordinato a tempo pieno e indeterminato.