A beneficio dei lavoratori iscritti a due o più gestioni previdenziali obbligatorie, si riconosce la facoltà di riunire, sotto un unico tetto pensionistico, le quote dei contributi versati.
A tal fine, il Legislatore è intervenuto coniando tre strumenti: la ricongiunzione, la totalizzazione e il cumulo. Nonostante lo scopo perseguito sia lo stesso, ciò che distingue questi strumenti sono i costi, le tempistiche e le diverse opportunità.
La ricongiunzione (L. 45/90) consiste nel trasferimento di tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione ed è caratterizzata da elevati oneri, i quali disincentivano il suo utilizzo.
A differenza della ricongiunzione, la totalizzazione (DLgs. 42/2006) e il cumulo (L. 232/2016) sono due strumenti gratuiti.
In particolare, con la totalizzazione, le quote contributive restano ferme nelle diverse gestioni previdenziali in cui si è iscritti e ciascun Ente previdenziale eroga la pensione “pro quota”; con il cumulo, invece, si verifica un trasferimento delle quote contributive da parte dell’Ente previdenziale all’INPS, il quale è tenuto ad erogare un’unica pensione.
Incentivi all’assunzione a tempo indeterminato di under 35 e apprendisti – Novità della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) – Cumulo con le altre agevolazioni
Si riepilogano gli incentivi fruibili dalle aziende:
– mediante l’esonero previsto dalla legge di bilancio 2018 per promuovere l’occupazione giovanile (per gli under 30 e, solo per quest’anno, per gli under 35): soglia massima di 9.000,00 euro a triennio;
– tramite gli incentivi Occupazione Mezzogiorno e Neet: sgravio annuale con limite massimo di 12 mesi per un valore complessivo di 8.060,00 euro in un anno;
– in caso di mantenimento in servizio degli apprendisti con età inferiore a 30 anni: 50% dei contributi dovuti nel quinto anno di assunzione fino a un massimo di 3.000,00 euro, oltre al risparmio (per i datori di lavoro con più di 9 dipendenti che assumono con il contratto di apprendistato professionalizzante) del 60% circa dei contributi nei 3 anni di durata del periodo formativo e nel primo anno di conferma in servizio.
Alla luce del risparmio possibile in caso di apprendistato, grazie alla combinazione delle diverse agevolazioni, alla possibilità di sottoinquadrare l’apprendista, alla completa deducibilità ai fini IRAP e allo scomputo degli apprendisti ai fini del collocamento obbligatorio dei disabili, viene auspicata un’evoluzione delle politiche attive per evitare l’eccessivo onere gestionale riscontrato dai datori di lavoro e per consentire all’apprendistato di apparire la forma più conveniente fra quelle atipiche del nostro mercato del lavoro.
Obbligo contributivo artigiani – Iscrizione alla gestione artigiani dei c.d. “artigiani di fatto” (mess. INPS 14.3.2018 n. 1138)
Con il messaggio 14.3.2018 n. 1138, l’INPS risponde alle richieste di chiarimento in materia di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane e di obbligo contributivo ai sensi della L. 463/59, precisando che non possono chiedere la copertura previdenziale alla gestione artigiani:
– i titolari/soci delle imprese nell’ambito delle quali i requisiti tecnico-professionali previsti dalla legge siano posseduti da un soggetto esterno alla compagine aziendale;
– i soci delle snc che esercitano regolarmente un’attività relativa al settore artigiano, ma che non sono iscritte all’Albo imprese artigiane, in quanto solo la minoranza dei soci vi presta la propria opera.
I soci delle srl pluripersonali che non abbiano voluto esercitare la facoltà di iscriversi all’Albo delle imprese artigiane non possono essere iscritti d’ufficio alla Gestione artigiani.
In caso di iscrizioni non conformi, le strutture territoriali potranno agire in autotutela in presenza dei presupposti richiesti.
Per quanto concerne il contenzioso amministrativo e giudiziario giacente in materia, l’istruttoria dei ricorsi dovrà essere effettuata in linea con quanto chiarito nel messaggio in commento. Saranno effettuate le opportune valutazioni dalle autorità competenti in merito alle pratiche già istruite in maniera difforme.
Requisiti di accesso alla pensione – Adeguamento agli incrementi della speranza di vita – Incremento di 5 mesi nel biennio 2019-2020 (DM 5.12.2017)
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 5.12.2017, emanato dal Ragioniere generale dello Stato di concerto con il Direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro, diviene operativo l’adeguamento alla c.d. “speranza di vita” dei requisiti per accedere ai trattamenti pensionistici nel biennio 2019-2020.
In pratica, a fronte della variazione della speranza di vita per i soggetti con 65 anni di età rilevata dall’ISTAT nel triennio 2014-2016, i principali requisiti pensionistici subiranno un incremento generale di 5 mesi.
Pertanto, a titolo esemplificativo, nel biennio 2019-2020 per accedere alla pensione di vecchiaia saranno necessari 67 anni di età. Per la pensione anticipata (che si raggiunge a fronte di un determinato numero di anni di contributi indipendentemente dall’età) si salirà dagli attuali 42 anni e 10 mesi per gli uomini a 43 anni e 3 mesi, mentre le donne passeranno da 41 anni e 10 mesi a 42 anni e 3 mesi.
APE sociale – Modalità di pagamento (messaggio INPS 11.12.2017 n. 4947)
L’INPS, con il messaggio 11.12.2017 n. 4947, ha reso noto che i primi assegni dell’APE sociale – l’indennità prevista, fino al conseguimento della pensione di vecchiaia, a favore dei soggetti in possesso di determinati requisiti contributivi e anagrafici che abbiano presentato domanda (art. 1 co. 179 ss. della L. 232/2016 e DM 88/2017) – saranno pagati dall’Istituto il 19.12.2017, con valuta 22.12.2017.
L’importo comprenderà i ratei spettanti dal mese di decorrenza fino al mese di dicembre 2017, includendo, quindi, anche gli eventuali arretrati relativi ai mesi precedenti cui l’interessato abbia diritto (l’APE sociale avrebbe, infatti, dovuto avere avvio dallo scorso mese di maggio).
Più precisamente, il riferimento è agli anticipi liquidati fino alle ore 12 della predetta data del 19.12.2017; per gli altri si passerà, invece, al 20.1.2018.
Vengono altresì fornite indicazioni sul regime di compatibilità con altri trattamenti e sulle modalità di tassazione.
APE e RITA – Novità del Ddl. di bilancio 2018
Tra le disposizioni in materia di lavoro e previdenza contenute nel Ddl di bilancio 2018, si segnalano alcune misure di carattere estensivo che riguardano l’Anticipo pensionistico (APE) nonché la stabilizzazione della Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), entrambe introdotte con la L. 232/2016.
In particolare, si prevede la proroga fino al 31.12.2019 della sperimentazione della c.d. “APE volontaria”, mentre per quanto riguarda la “APE sociale”, il disegno di legge ne amplia per il 2018 la platea dei beneficiari, introducendo la possibilità di fruire dell’indennità anche in caso di scadenza di un contratto a tempo determinato, a condizione che il lavoratore, nei 3 anni precedenti la cessazione del rapporto, abbia avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi.
Inoltre, si propone di agevolare e ampliare l’accesso all’APE sociale alle donne, stabilendo che i requisiti contributivi richiesti dall’art. 1 co. 179 della L. 232/2016 siano ridotti di 6 mesi per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni (c.d. “APE sociale donna”).
Infine, modificando l’art. 11 del DLgs. n. 252/2005, si rende strutturale la RITA, attualmente prevista in via sperimentale per il periodo dal 1.5.2017 al 31.12.2018 dall’art. 1 co. 188 della L. 232/2016.
Durata massima dei trattamenti di CIG – Parametri del quinquennio e biennio mobile (circ. Min. Lavoro 8.11.2017 n. 17)
Con la circ. 8.11.2017 n. 17, il Ministero del Lavoro ha illustrato in termini operativi i concetti di quinquennio e biennio mobile, utilizzati come parametri per definire le durate massime dei trattamenti di integrazione salariale di cui al DLgs. 148/2015, nell’applicazione della normativa in materia di CIGO, CIGS e Fondi di solidarietà.
In particolare, il Ministero chiarisce che, per quinquennio mobile, si intende un periodo di tempo pari a 5 anni, da calcolarsi a ritroso a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per ogni singola unità produttiva. Tale arco temporale costituisce un periodo di osservazione nel quale verificare il numero di mesi di trattamento di integrazione salariale già concesso che, cumulato al periodo di tempo oggetto di richiesta, non deve andare a superare il limite massimo previsto dalla legge, come ad esempio i 24 mesi previsti dall’art. 4 del Dlgs. 148/2015.
Ad esempio, per il calcolo della durata massima complessiva nel caso di un trattamento CIGS, occorre considerare l’ultimo giorno del mese oggetto di richiesta di prestazione del trattamento e, a ritroso, si valutano i 5 anni precedenti, ossia il c.d. “quinquennio mobile”. Se in tale lasso di tempo, cumulando anche il trattamento oggetto di istanza, risultano autorizzati più di 24 mesi, il trattamento di CIGS richiesto non può essere riconosciuto.
Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo – Dichiarazione reddituale – Modalità e termini di presentazione (messaggio INPS 25.10.2017 n. 4189)
I pensionati appartenenti a determinate categorie soggette al regime di incumulabilità parziale ex DLgs. 503/92, che nel 2016 hanno svolto attività di lavoro autonomo, dovranno inoltrare all’Ente previdenziale di competenza, entro il 31.10.2017, un’apposita comunicazione che indica i redditi conseguiti per tale attività.
Con il messaggio 25.10.2017 n. 4189, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti e le istruzioni per l’adempimento in questione, previsto dall’art. 10 del citato decreto, il quale ha disciplinato il divieto di cumulo di determinate categorie di pensione con i redditi da lavoro autonomo (si tratta di un’incumulabilità parziale nella misura del 50% fino a concorrenza dei redditi stessi).
Operativamente, la dichiarazione può essere resa tramite CAF oppure, in alternativa, utilizzando l’apposito applicativo on line presente sul sito www.inps.it.
In caso di mancato adempimento, scatterà l’obbligo di versare all’INPS – tramite prelievo sulle rate di pensione erogate al trasgressore – una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione.
In analogo modo si potrà inviare anche la dichiarazione a preventivo per il 2017, prevista per coloro che svolgono, nel corrente anno, attività di lavoro autonomo, nella quale occorre indicare il reddito che prevedono di conseguire nel medesimo periodo.
Cumulo gratuito dei periodi assicurativi – Estensione alle Casse di previdenza professionali – Istruzioni (circ. INPS 12.10.2017 n. 140)
Dopo che l’INPS, con la circ. 140/2017, è nuovamente intervenuta sulla disciplina del cumulo gratuito dei periodi assicurativi di cui all’art. 1 co. 239 ss. della L. 228/2012, come modificata dalla L. 232/2016, occupandosi dell’innovazione consistente nella possibilità di esercizio di tale facoltà anche da parte degli iscritti alle Casse di previdenza privati dei liberi professioni, si propone un confronto – finalizzato ad una valutazione di convenienza, da effettuare caso per caso – con gli altri due principali istituti a disposizione di chi sia interessato a riunire i contributi versati in Enti diversi:
– la ricongiunzione, caratterizzata dal trasferimento di tutti i periodi contributivi presso un’unica Gestione allo scopo di ottenere una sola pensione, con conseguente possibilità di fare riferimento ai requisiti di accesso vigenti nella stessa (eventualmente più favorevoli rispetto al sistema generale), e dall’onerosità;
– la totalizzazione, nella quale, al pari del cumulo, i contributi non si trasferiscono da una Gestione all’altra, ma vengono semplicemente sommati, in modo gratuito, ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione, con calcolo del trattamento pensionistico “pro quota” da parte di ciascun Ente previdenziale. Le quote di trattamento vengono, però, calcolate in linea di massima con il metodo contributivo.
Permessi ex L. 104/92 – Benefici per i lavoratori disabili e i loro familiari – Modalità di accesso
La L. 104/92 è la normativa quadro che contiene disposizioni in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone affette da disabilità e dispone numerose agevolazioni per i portatori di handicap e per i familiari che si occupano della loro assistenza.
Per ottenere il riconoscimento dell’handicap:
– il soggetto interessato deve richiedere al proprio medico il certificato medico introduttivo, contenente la diagnosi di disabilità;
– il medico deve provvedere a inviarlo telematicamente all’INPS e a rilasciare, al richiedente, il numero di protocollo del certificato;
– in seguito alla presentazione della domanda telematica di accertamento dei requisiti sanitari all’INPS, quest’ultimo fisserà un appuntamento presso l’apposita commissione medica o una visita domiciliare, se si è impossibilitati a spostarsi.
Ottenuto il riconoscimento dell’handicap, il disabile o le persone che lo assistono hanno diritto a numerose agevolazioni, tra le quali rientrano:
– i permessi retribuiti “Legge 104”;
– il congedo straordinario di due anni;
– il prolungamento del congedo parentale sino a un massimo di tre anni;
– il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e il diritto a non essere trasferito presso altra sede senza consenso.