Addetti a lavori usuranti – Accesso anticipato al pensionamento – Documentazione richiesta per l’accesso al beneficio (DM 20.9.2017)

Con riferimento alla disciplina ex DLgs. 21.4.2011 n. 67, che riguarda l’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente pesanti o faticose, si segnala che sulla G.U. 231/2017 è stato pubblicato il DM 20.9.2017.
Con tale provvedimento, il Ministero del Lavoro ha introdotto alcune modifiche al DM 20.9.2011 alla luce delle riforme organizzative operate negli ultimi anni, stabilendo ad esempio che l’INPS possa ora avvalersi dell’operato dell’Ispettorato nazionale del lavoro per le verifiche dei requisiti necessari per l’accesso al beneficio.
Inoltre, sono state modificate le scadenze delle comunicazioni dell’ente previdenziale ed è stata sostituita la tabella A, allegata al decreto, recante indicazioni sulla documentazione minima da presentare ai fini della procedibilità della domanda di accesso al beneficio.

Requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico ex DL 201/2011 – Modifiche proposte dal Governo

Secondo fonti governative, i prossimi provvedimenti dell’Esecutivo in materia di pensioni potrebbero disporre l’aumento dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico. Si tratterebbe, in particolare, di un aumento di 5 mesi a partire dal 2019, che disattende le richieste dei sindacati, finalizzate a ottenere il blocco dell’età pensionabile a 66 anni e 7 mesi, assieme al “congelamento” di tutti i requisiti per la pensione.
Pertanto, se venisse confermato tale aumento, sarebbero necessari ben 67 anni per ottenere la pensione di vecchiaia, 43 anni e 3 mesi di contributi per la pensione anticipata degli uomini e 42 anni e 3 mesi di contributi per quella delle donne.
Inoltre, aumenterebbero di 5 mesi tutti i requisiti delle prestazioni soggette ad adeguamento, come ad esempio le pensioni di anzianità e di vecchiaia in regime di totalizzazione, l’assegno sociale e l’APE.
Le possibilità di evitare l’aumento sono estremamente ridotte, poiché le risorse finanziarie a disposizioni per bloccarlo sono insufficienti e l’ISTAT ha reso noto che l’aspettativa di vita media è aumentata e non ha subito ulteriori decrementi, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 24 co. 12 del DL 201/2011, anche i requisiti per la pensione devono essere incrementati secondo specifici parametri individuati dal decreto medesimo.

Prestazioni relative a invalidità civile – Verifica del requisito del reddito – Applicazione del criterio di competenza (messaggio INPS 25.7.2017 n. 3098)

Con il messaggio 25.7.2017 n. 3098, l’INPS è intervenuto in materia di prestazioni relative all’invalidità civile, chiarendo che il loro riconoscimento sarà più facile grazie ad una modifica dei criteri di verifica dei requisiti reddituali.
Tale modifica – operata sulla base di orientamenti giurisprudenziali – riguarda le somme arretrate soggette a tassazione separata, che, per la determinazione del limite reddituale, venivano computate a prescindere dall’anno di competenza, ossia applicando un criterio di cassa.
Ora, invece, rende noto l’INPS nel messaggio in esame, nel computo dei redditi in tema di liquidazione delle prestazioni di invalidità civile, gli arretrati verranno calcolati non nel loro importo complessivo, ma sulla base dei ratei maturati in ciascun anno di competenza.

APE sociale e beneficio pensionistico per i lavoratori precoci – Integrazione delle domande (messaggio INPS 11.7.2017 n. 2884)

L’INPS, con il messaggio 12.7.2017 n. 2884, fornisce ulteriori chiarimenti sulla presentazione delle domande dell’APE sociale e di quelle di pensionamento anticipato dei lavoratori precoci.
In entrambi i casi la domanda deve essere presentata telematicamente tramite un’apposita procedura, al termine della quale all’utente viene rilasciata una ricevuta di presentazione della domanda recante un numero di protocollo, la data e l’orario esatto di ricevimento. Sul punto, il messaggio chiarisce che:
– è possibile integrare la domanda con la documentazione necessaria, anche dopo la presentazione della stessa, senza che a tal fine sia necessario modificare il numero di protocollo/data/ora di ricezione rilasciato al momento dell’invio;
– l’integrazione è possibile per i soli documenti allegati e non per i dati forniti al momento dell’invio della domanda, entro e non oltre i termini tassativi fissati dai DPCM per la presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni relativi ai due benefici;
– in caso di difformità tra i documenti integrativi e quelli, invece, già indicati, la domanda presentata sarà respinta e sarà necessario presentarne una nuova alla quale sarà attribuito un nuovo numero di protocollo/data/orario di ricezione.

Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE volontario) e RITA – Modalità di applicazione

In data 18.4.2017 è stato firmato il DPCM attuativo dell’APE sociale (art. 1 co. 179-186 della L. 232/2016), l’indennità sperimentale a sostegno del reddito erogata dall’INPS per 12 mensilità annue, che accompagna il suo fruitore fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia (e dunque non ha una durata massima, a differenza dell’APE volontario). Il richiedente dovrà avere compiuto 63 anni di età e non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto.
In particolare, sarà necessario rientrare in una delle seguenti categorie possedendo il requisito contributivo correlato, ben più alto di quello previsto per l’APE volontario e RITA:
-disoccupati in seguito a licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale e che abbia esaurito da 3 mesi l’indennità spettante di disoccupazione, con 30 anni di contributi;
-lavoratori che assistano da almeno 3 mesi un soggetto disabile, con 30 anni di contributi;
-lavoratori invalidi civili di grado maggiore o pari a 74%, con 30 anni di contributi;
-lavoratori dipendenti con almeno 6 anni continuativi in attività usuranti, con 36 anni di contributi.
Spetta al DPCM chiarire la procedura di richiesta che si articolerà in almeno due step: la richiesta di certificazione dei requisiti APE sociale e la successiva domanda di ammissione alla prestazione, entrambe rivolte all’INPS.

Contribuzione ai fondi pensione – Limite di deducibilità – Compilazione della dichiarazione

Nel vademecum riguardante ritenute, oneri detraibili, oneri deducibili e crediti di imposta fornito con la circ. 4.4.2017 n. 7, l’Agenzia delle Entrate si è, altresì, soffermata sulle modalità con cui devono essere esposti, nel modello 730/2017, i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, in funzione delle diverse ipotesi di deducibilità previste dalla legge.
Innanzitutto, si ricorda che:
– danno diritto alla deduzione di cui all’art. 10 co. 1 lett. e-bis) del TUIR tutti i Fondi pensione disciplinati dal DLgs 252/2005;
– poiché il limite di deducibilità generale di 5.164,57 euro, previsto dall’art. 8 co. 4 del DLgs, 252/2005, è complessivo, in presenza di contributi per previdenza complementare indicati in più Certificazioni uniche non conguagliate, il soggetto che presta l’assistenza fiscale dovrà verificare che il sostituto d’imposta abbia compilato le annotazioni (codice CC) al fine di accertare che non sia stato superato il suddetto limite.
Si passa, quindi, ad esaminare i righi (da E27 a E31) interessati.

Abrogazione del lavoro accessorio – Voucher baby sitting – Modalità di erogazione (comunicato INPS 30.3.2017)

L’INPS ha comunicato che restano ferme le consuete modalità di erogazione dei c.d. “voucher baby sitting” e del “contributo asili nido”, misure introdotte in via sperimentale dall’art. 4 co. 24, lett. b) della L. 92/2012 e prorogate, per il biennio 2017-2018, dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, co. 356 e 357 della L. 232/2016).
Tali benefici, tra loro utilizzabili alternativamente, spettano nella misura massima di 600 euro mensili (da riproporzionare in caso di rapporto di lavoro part time) alle lavoratrici madri dipendenti del settore privato e pubblico o iscritte alla Gestione separata che abbiano diritto al congedo parentale e che, al momento della domanda, possano ancora usufruirne anche solo parzialmente.
Il chiarimento arriva in riposta ai dubbi sollevati dall’abrogazione del lavoro accessorio (artt. 48 – 50 del DLgs. 81/2015, da parte del DL 17.3.2017, n. 25), che ha fatto salvo un periodo transitorio fino al 31.12.2017, nel corso del quale potranno continuare a essere utilizzati i buoni lavoro (c.d. voucher) richiesti fino al 17.3.2017 compreso, ma non potrà più esserne richiesta l’erogazione.

Anticipo pensionistico (Ape) – Lavoratori precoci – Presentazione della domanda all’INPS tra l’1.5.2017 e il 30.6.2017

Con riferimento al “pacchetto previdenza” previsto dalla legge di bilancio 2017, il Governo, in data 20.3.2017, ha chiarito ai sindacati che i lavoratori precoci che quest’anno intendono beneficiare dell’uscita anticipata (di 1 anno e 10 mesi se uomini e di 10 mesi per le donne), nonchè i dipendenti o gli autonomi che vogliono accedere all’Ape sociale, dovranno presentare la loro domanda all’INPS tra l’1.5.2017 e il 30.6.2017, mentre, per l’anno 2018, la domanda dovrà essere presentata entro fine marzo.
Secondo tecnici governativi le platee di destinatari devono restare quelle previste dalla legge di bilancio 2017, ma i sindacati restano preoccupati sia di una interpretazione troppo restrittiva delle categorie di lavoratori che potranno accedere agli anticipi pensionistici, sia dei tempi di pubblicazione dei relativi decreti attuativi.

Omesso versamento di ritenute previdenziali – Parziale depenalizzazione – Conseguenze sulla struttura del reato – Momento consumativo (Cass. pen. 9.1.2017 n. 649)

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 649/2017, ha ribadito che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali deve ritenersi “perfezionato” nel momento e nel mese in cui l’importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell’anno considerato, superi l’importo di 10.000 euro senza che, attesa la necessaria connessione con il periodo temporale dell’anno, le ulteriori omissioni che seguano nei mesi successivi dello stesso anno, sino al mese finale di dicembre, possano “aprire” un nuovo periodo e, dunque, dare luogo, in caso di secondo superamento, a un ulteriore reato.
Ciò si riflette sul momento consumativo (determinante ai fini della prescrizione). Infatti, mentre ante riforma il reato si consumava in corrispondenza di ogni omesso versamento mensile, attualmente la consumazione può realizzarsi:
– con il superamento, a partire dal mese di gennaio, dell’importo di euro 10.000 ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione;
– con l’ulteriore o le ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno;
– definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell’anno successivo.
La struttura del “nuovo” reato impone, inoltre, di tenere conto, al fine dell’individuazione o meno del superamento del limite di 10.000 euro, di tutte le omissioni verificatesi nel medesimo anno e, dunque, anche di quelle eventualmente estinte per prescrizione.

Agevolazioni contributive per il settore edile relative al 2016 – Ambito applicativo (DM 10.11.2016)

Il DM 10.11.2016, pubblicato il 12.1.2017, ha confermato la riduzione contributiva dell’11,50%, per i periodi paga da gennaio a dicembre 2016, applicabile dalle imprese edili ai soli operai occupati per 40 ore a settimana.
Per accedere allo sgravio è necessario che il datore di lavoro:
– sia in possesso del DURC, cioè della regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi eventualmente sottoscritti con le organizzazioni sindacali (art. 1 co. 1175 della L.. 296/2006);
– non abbia riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nei cinque anni precedenti la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis co. 8 del DL 223/2006).
La domanda all’INPS deve essere presentata esclusivamente in via telematica (modulo «Rid-Edil») e il datore di lavoro deve autocertificare il possesso dei requisiti citati.
L’esito positivo al controllo determina l’attribuzione del codice di autorizzazione 7N, con il quale le aziende sono autorizzate a esporre lo sgravio nella denuncia contributiva mensile Uniemens, entro il termine che sarà prossimamente comunicato dall’INPS.