Tra le diverse misure di carattere previdenziale introdotte dalla L. 232/2016 (legge di bilancio 2017), assumono particolare rilievo l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE “volontario”), nonché un’indennità a favore di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici (c.d. APE “sociale”). Tali misure, aventi carattere sperimentale, diventeranno operative dall’1.5.2017 al 31.12.2018.
In particolare, l’APE volontario consiste in un prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, corrisposto, a quote mensili per 12 mensilità, a un lavoratore in possesso di specifici requisiti – ad esempio, un’età anagrafica minima di 63 anni e un’anzianità contributiva di 20 anni – fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, che deve avvenire entro 3 anni e 7 mesi.
Tale prestito dovrà poi essere restituito al soggetto finanziatore a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, sulla base di un piano di ammortamento ventennale.
La APE sociale, invece, è un’indennità prevista per quei soggetti che versano in particolari condizioni di disagio (invalidi, conviventi con persone con handicap grave, ecc.), con almeno 63 anni di età e 30 anni di contributi (36, se svolgono specifiche attività difficoltose e rischiose). Tale indennità verrà erogata per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.
Novità della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) – APE volontaria – Chiarimenti INPS
L’INPS, in data 10.1.2017, ha messo a disposizione sul proprio sito le schede riepilogative riguardanti le novità previdenziali introdotte dalla legge di bilancio 2017 (L. 232/16), trattando gli aspetti più importanti.
Relativamente all’Ape volontaria, l’Istituto precisa che:
– l’anticipo ottenuto, rispetto alla data di effettivo pensionamento, dovrà essere restituito in 260 rate in un arco temporale di 20 anni, mediante una trattenuta effettuata dall’INPS all’atto del pagamento di ciascun rateo pensionistico;
– il credito, riconosciuto direttamente dall’INPS a partire dal primo pagamento del trattamento pensionistico, è esente da Irpef;
– l’accesso al beneficio è garantito a fronte della cessazione di qualsiasi attività lavorativa anche autonoma;
– l’indennità (1.500 euro mensili non rivalutabili) è corrisposta per 12 rate annuali fino al raggiungimento del primo diritto a pensione (anticipata o vecchiaia);
– la prestazione è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata che determini un reddito non superiore a 8.000 euro annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo, nel limite di 4.800 euro annui.
Anticipo pensionistico (APE) – Tipologie e modalità di accesso – Novità della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017)
L’anticipo pensionistico (APE), in vigore dall’1.5.2017 nelle versioni volontaria e sociale, rappresenta una delle maggiori novità in materia previdenziale introdotte con la legge di bilancio 2017. In sintesi, l’APE volontario è un prestito che viene concesso – previo stipula di una polizza assicurativa contro il rischio di premorienza – per 12 mensilità all’anno, fino a quando l’interessato non avrà raggiunto il diritto a riscuotere la pensione di vecchiaia. Tale prestito dovrà poi essere restituito al soggetto finanziatore a partire dalla maturazione del diritto alla pensione sulla base di un piano di ammortamento ventennale.
I lavoratori interessati devono avere almeno 63 anni di età e l’anzianità contributiva minima richiesta per la pensione di vecchiaia (di norma 20 anni). L’anticipo copre al massimo 3 anni e 7 mesi e la pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’anticipo richiesto, deve risultare non inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’Assicurazione generale obbligatoria.
Invece, l’APE sociale, il cui importo però non può superare i 1.500 euro mensili, può essere richiesto da coloro che si trovano in particolari condizioni di disagio sociale (disoccupati, invalidi, conviventi con familiari disabili, eccetera), mentre non spetta ai soggetti titolari di pensione diretta.
Previdenza – Cumulo dei periodi assicurativi – Novità della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017)
La L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha ampliato l’ambito di operatività del cumulo dei periodi assicurativi di cui alla L. 228/2012: l’istituto – alternativo alla totalizzazione e alla ricongiunzione – consente a chi, a causa della mobilità della propria vita lavorativa, abbia versato contributi in due o più Gestioni previdenziali, di cumulare gratuitamente, a domanda, i periodi assicurativi non coincidenti accreditati presso le stesse, al fine del conseguimento di un’unica pensione.
Finora, la facoltà di cumulo ha riguardato:
– sotto il profilo soggettivo, gli iscritti all’AGO per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi), alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 o alle forme assicurative sostitutive ed esclusive dell’AGO;
– sotto il profilo delle prestazioni conseguibili, la pensione di vecchiaia e i trattamenti di inabilità o ai superstiti.
Ora, mediante la modifica del co. 239 dell’art. 1 della citata L. 228/2012, la stessa viene estesa:
– da un lato, alle forme di previdenza obbligatoria dei lavoratori professionisti, con conseguente possibilità di cumulare anche i contributi accantonati presso una Cassa libero-professionale;
– dall’altro, alla pensione anticipata (attualmente conseguibile, a prescindere dai requisiti anagrafici, in presenza di un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne).
È, inoltre, stata soppressa la condizione di accesso consistente nella mancata maturazione, da parte del richiedente, dei requisiti per l’autonomo diritto alla pensione in una delle Gestioni interessate.
Domande di riscatto dei periodi contributivi – Gestioni previdenziali dei dipendenti privati – Modalità telematica esclusiva (circ. INPS 29.12.2016 n. 228)
L’INPS, con la circ. 29.12.2016 n. 228, ha reso note le modalità di applicazione del regime telematico per presentare le domande di riscatto di periodi contributivi nelle gestioni previdenziali dei dipendenti privati (inclusa la gestione PALS), indicate nell’elenco allegato. In particolare, a partire dal 1.4.2017, la presentazione delle domande di riscatto indicate dalla circolare potrà avvenire esclusivamente tramite le modalità telematiche ivi descritte e, pertanto, salvo che la causa ostativa sia imputabile al sistema informatico dell’INPS, eventuali istanze pervenute mediante altri canali non saranno prese in considerazione.
La circolare precisa, inoltre, che:
– le tipologie di domande di riscatto non indicate nell’allegato continueranno ad essere presentate in modalità cartacea anche oltre il 1° aprile 2017;
– i soggetti legittimati possono presentare l’istanza telematica in esame via web, utilizzando direttamente i servizi attivati sul sito dell’INPS, tramite Patronati o, ancora, servendosi dell’ausilio del Contact Center;
– la domanda è sempre consultabile dall’interessato, al fine di acquisire informazioni in ordine allo stato di definizione della pratica;
– la procedura telematica descritta nulla innova circa le istanze di riscatto del corso di studi e quelle relative alla Gestione dipendenti pubblici (Ex INPDAP), per la cui presentazione telematica (esclusiva) si rinvia, rispettivamente, alle circolari INPS nn. 77/2011 e 147/2013 e al messaggio 22.11.2013 n. 18976, nonché alla circolare INPS n. 12/2013.
Accertamenti contributivi relativi al periodo 2009-2012 – Comunicazione degli esiti – Modalità (messaggio INPS 5128/2016)
Con il messaggio 5128/2016, l’INPS ha reso noto di aver concluso le verifiche e gli accertamenti contributivi relativi al periodo 2009-2012 che riguardano i professionisti c.d. “senza cassa”, ossia iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, e di aver inviato gli avvisi per i casi in cui sono state riscontrate irregolarità.
In particolare, gli avvisi possono consistere: nella comunicazione che indica la liquidazione d’ufficio, determinata sulla base di calcoli sbagliati nella dichiarazione dei redditi (il controllo è effettuato tramite un confronto dei dati della dichiarazione dei redditi e le informazioni in possesso dell’INPS); nella comunicazione di debito, individuato tramite il confronto dei dati della dichiarazione dei redditi con quelli del modello F24; nella comunicazione che indica la compensazione indebita su modello F24.
In qualsiasi caso, il contribuente avrà 30 giorni di tempo per effettuare il pagamento, e quindi la regolarizzazione; non farlo comporterà l’emissione di un avviso di addebito con valore esecutivo.
Cumulo gratuito per i professionisti – Novità della legge di bilancio 2017
Il Ddl. bilancio 2017 introduce il cumulo gratuito dei periodi di contribuzione obbligatoria anche per le Casse di previdenza per i liberi professionisti che abbiano cambiato attività o comunque tipologia di contribuzione obbligatoria (ad es. i lavoratori dipendenti che abbiano aperto la partita IVA e viceversa).
Relativamente alla gratuità del cumulo, è dubbio se la copertura dell’onere di competenza delle gestioni dei liberi professionisti sia a loro stesso carico o se possa essere coperto tramite il definanziamento del fondo per esigenze indifferibili.
Qualora le coperture facessero riferimento solo all’INPS e non alle Casse, il provvedimento inciderebbe sui bilanci futuri di queste ultime e si renderebbe necessario un aggiornamento dei bilanci tecnici in senso peggiorativo per valutare l’incidenza in termini di sostenibilità finanziaria nel tempo.
Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS – Contribuzione dovuta dal 2017 – Novità della legge di bilancio 2017
La legge di bilancio 2017 fissa al 25% (cui si aggiunge lo 0,72% per maternità, assegni familiari e malattia) l’aliquota contributiva per i professionisti iscritti alla gestione separata INPS.
Secondo la relazione tecnica del provvedimento, tale aliquota riguarda 277.000 professionisti senza Albo. La nuova aliquota garantirà un tasso di sostituzione tra il 70% e l’80%.
Anticipo pensionistico (Ape) – Tipologie e modalità di accesso – Novità del Ddl. di bilancio 2017
Una volta approvato il Ddl. di bilancio 2017, l’anticipo pensionistico (APE) sarà operativo solo dopo l’emanazione del decreto attuativo, che dovrà modulare la percentuale massima di anticipo in base al numero di anni di fruizione e in modo tale da non generare un gap troppo rilevante tra l’assegno APE e il trattamento pensionistico da cui deriva il prestito. Al riguardo, si ipotizza di consentire l’accesso al 95% della pensione teorica con un anno di anticipo e al 90% con due anni di anticipo.
Inoltre, per le Regioni del sud, a partire dall’1.1.2017 sarà riconosciuto un bonus fino a 8.060,00 euro, relativo ai contributi a carico del datore di lavoro, destinato alle nuove assunzioni a tempo indeterminato. L’agevolazione durerà un anno e potrà essere recuperata con l’Uniemens entro febbraio 2019.
Infine, con l’approvazione del Ddl. di bilancio 2017 si consentirà un risparmio sui contributi previdenziali (fino a 9.750,00 euro in tre anni), per quelle aziende che assumono apprendisti o ragazzi impiegati nell’alternanza scuola-lavoro.
Riforma degli ammortizzatori sociali prevista dal c.d. Jobs Act – Principali novità
Il prossimo anno si completerà il processo di riordino delle norme in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria, così come previsto dal Jobs Act (L. 183/2014) e attuato dal DLgs. 4.3.2015 n. 22.
Dall’1.1.2017, infatti, i lavoratori interessati da un licenziamento collettivo non potranno più accedere alla Mobilità (in quanto abrogata), bensì alla NASpI, ossia la nuova assicurazione sociale per l’impiego introdotta a maggio 2015, che diventerà il sostegno universale in caso di disoccupazione, visto che con il 2016 esce di scena anche l’indennità speciale edile. Secondo i dati forniti dall’INPS, la platea dei lavoratori potenzialmente interessati è di circa 60.000 unità.
Sul punto, si ricorda che la Mobilità e la NASpI si differenziano per sistema di calcolo e durata. La prima equivale al 100% dell’assegno di CIG straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo precedente il licenziamento (80% dello stipendio), importo che scende all’80% dopo 12 mesi. La seconda, invece, è il 75% della retribuzione: se questa supera 1.195 euro mensili (rivalutati annualmente), l’indennità è aumentata del 25% della quota eccedente il tetto. Per la NASpI è prevista una riduzione del 3% a partire dal quarto mese.