Gestione separata – Cassetto previdenziale – Novità (messaggio INPS 30.6.2016 n. 2885)

L’INPS, con il messaggio 30.6.2016 n. 2885, ha comunicato di aver provveduto all’implementazione del Cassetto previdenziale riservato ai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata e agli intermediari autorizzati ad operare per conto loro, mediante l’inserimento, all’interno del menu “Comunicazione bidirezionale”, della nuova funzionalità della “Bidirezionalità”.
L’obiettivo è il miglioramento della comunicazione con il contribuente sia in termini di efficacia dell’azione amministrativa che in termini di efficienza, mediante il potenziamento, appunto, del canale telematico rappresentato dal suddetto Cassetto:
– disponibile dal 31.12.2012 con la finalità di offrire ai professionisti un accesso personalizzato, in grado di orientarli alle funzioni specifiche della categoria, con la consultazione dei dati contenuti negli archivi dell’Istituto e delle informazioni sulla propria posizione previdenziale;
– accessibile, direttamente o tramite intermediario, seguendo il percorso www.inps.it, “Servizi on line”, “Per tipologia di utente”, “Aziende, Consulenti e Professionisti”, “Cassetto Professionisti”;
– costituente, tra l’altro, l’unica modalità di invio delle istanze concernenti la Gestione separata.
Nello specifico, la novità consiste nella possibilità di aprire un sottomenù con 4 voci: “Nuova comunicazione”, “Lista comunicazioni inviate”, “Lista comunicazioni ricevute”, “Contatti”.
Si segnala che, in data 30.6.2016, l’INPS ha pubblicato anche il messaggio n. 2878, riguardante la “Comunicazione di irregolarità Gestione separata committenti”.

Pagamento diretto dell’INPS – Nuova procedura on line per la presentazione delle istanze (Messaggio 23.6.2016 n. 2800)

Con il messaggio 23.6.2016 n. 2800, l’INPS ha comunicato che a partire dall’1.8.2016 sarà attiva una nuova funzionalità per consentire ad aziende e professionisti l’inoltro delle domande di pagamento diretto del Fondo di Tesoreria (moduli FTES01 e FTES02) e di pagamento diretto della quota di TFR maturata durante l’ultimo periodo di CIGS (modulo SR41), nonché della dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale necessaria ai fini dell’intervento dei Fondi di garanzia (moduli SR52 e SR95).
In pratica, attraverso il nuovo servizio le aziende interessate potranno inviare flussi telematici, nei formati predefiniti, contenenti tutti i dati necessari all’Istituto previdenziale per il pagamento di quanto spettante ai lavoratori coinvolti nelle procedure di fallimento.
Come specificato nel messaggio in argomento, il nuovo servizio on line è destinato a sostituire l’attuale “Domande Fondo Tesoreria”, e sarà raggiungibile sul sito www.inps.it seguendo il percorso “Servizi on line – accedi ai servizi – per tipologia di utente – aziende, consulenti e professionisti – TFR: pagamento diretto Fondo Tesoreria, pagamento diretto quota maturata in CIGS, dichiarazione del responsabile procedura concorsuale Fondi Garanzia”.

Anticipo pensionistico (Ape) – Rendita pensionistica temporanea anticipata erogata dai fondi pensionistici aziendali o contrattuali

L’anticipo pensionistico (Ape) è lo strumento che consente al lavoratore di ricevere, fino a tre anni prima di raggiungere la pensione, una prestazione economica calcolata a partire dalla data della cessazione del rapporto di lavoro. Il relativo finanziamento, solo in minima parte concesso dal sistema pubblico, può avvenire mediante le seguenti forme, tra loro non del tutto alternative:
– un prestito erogato da un istituto di credito, che il lavoratore dovrà restituire in 20 anni, una volta pensionato, mediante trattenute sulla pensione finale da parte dell’INPS;
– la somma maturata dal lavoratore nell’ambito del fondo pensione aziendale o contrattuale, convertita poi in Rendita integrativa temporanea anticipata (Rita).
Qualora la Rita risulti sufficiente a finanziare interamente l’Ape, il lavoratore potrebbe anticipare la cessazione dal servizio senza la necessità di ricorrere anche al prestito, evitando gli impatti negativi che quest’ultimo comporta.

Part time agevolato – Procedura amministrativa in vigore dal 2.6.2016

Dallo scorso 2.6.2016 è possibile attivare la procedura amministrativa per consentire al lavoratore in possesso dei requisiti necessari di poter accedere al c.d. part time agevolato ex art. 1 co. 284 della L. 208/2015 e DM 7.4.2016. Si ricorda che possono beneficiarne i lavoratori dipendenti con contratto a tempo pieno e indeterminato del settore privato, iscritti all’AGO (o alle forme sostitutive o esclusive della medesima) ed in possesso del requisito contributivo di 20 anni, che raggiungano, entro il 31.12.2018, l’età pensionabile prevista per il pensionamento di vecchiaia (66 anni e 7 mesi).
Come illustrato dall’INPS con la circ. 26.5.2016 n. 90, il primo passaggio della procedura amministrativa riguarda la domanda di rilascio della certificazione INPS che attesta il possesso dei requisiti. In seguito, si potrà procedere alla redazione e sottoscrizione dell’accordo di trasformazione da full time a part time la cui durata è legata alla data di raggiungimento dell’età pensionabile.
Concluso il contratto fra le parti, il datore lo dovrà trasmettere alla competente DTL, la quale rilascerà un proprio visto di conformità, con la previsione del silenzio assenso in caso di mancato riscontro entro 5 giorni.
Ricevuto il visto o trascorsi inutilmente i 5 giorni, il datore di lavoro trasmetterà istanza telematica all’INPS con le indicazioni utili alla stima del beneficio e i dati del contratto di lavoro.
L’Istituto previdenziale dovrebbe quindi rilasciare la relativa autorizzazione entro 5 giorni lavorativi dalla domanda e, in questo caso, non si prevede l’applicazione del silenzio assenso.

Contributi agricoli – Criteri di calcolo e modalità di versamento – Istruzioni operative (circ. INPS 7.6.2016 n. 93)

Con la circ. 7.6.2016 n. 93, l’INPS ha dettato le istruzioni relative agli obblighi contributivi previsti per il 2016 a carico di coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali.
Per quanto riguarda la contribuzione IVS, si ricorda che l’importo dei contributi viene determinato moltiplicando il reddito medio convenzionale – fissato per quest’anno nella misura di 56,62 euro – per il numero di giornate indicate nella “Tabella D” allegata alla L. 233/90, in corrispondenza della fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l’azienda. Fatto ciò, si applicano al risultato le aliquote percentuali – individuate ai sensi dell’art. 24 co. 23 del DL 201/2011 – che per il 2016 sono pari al: 23,2% (ridotta a 22,6% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese; 22,3% (ridotta a 21,0% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni) per le imprese ubicate in territori montani o in zone svantaggiate.
Invece, l’importo annuale della contribuzione di maternità rimane fissato nella misura di 7,49 euro, così come l’importo del contributo INAIL, che risulta invariato nella misura capitaria annua di 768,50 euro per le zone normali e 532,18 euro per i territori montani e le zone svantaggiate.
Infine, per quanto riguarda le modalità di pagamento dei contributi in argomento, l’INPS ricorda che potranno essere utilizzati i modelli F24 disponibili nel Cassetto Previdenziale per Autonomi Agricoli e che i termini per effettuare i versamenti sono il 18.7.2016, il 16.9.2016, il 16.11.2016 e il 16.1.2017.

Dipendenti del settore privato – Maturazione del diritto all’assegno di vecchiaia entro il 2018 – Riduzione dell’orario di lavoro

Dal 2.6.2016 è in vigore la norma circa il part time agevolato in favore dei dipendenti del settore privato (ossia, il contratto con cui le parti convengono di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno e indeterminato a tempo parziale, con una riduzione oraria oscillante tra il 40 e il 60%).
Più precisamente, sono tre i passaggi che la legge prevede:
– la certificazione, da richiedere all’INPS, attestante i requisiti anagrafici e contributivi dell’interessato per l’accesso alla pensione di vecchiaia entro il termine massimo del 31.12.2018;
– la sottoscrizione del contratto a tempo parziale, da trasmettere alla Direzione territoriale del lavoro (DTL) per la relativa autorizzazione;
– l’accoglimento, da parte dell’INPS, della richiesta circa la sussistenza della disponibilità finanziaria idonea a coprire l’onere della contribuzione figurativa.

Proposte di modifica allo studio del Governo – Rendita integrativa temporanea anticipata

Il disegno complessivo cui sta lavorando la cabina di regia economica di Palazzo Chigi guidata dal Sottosegretario alla Presidenza, Tommaso Nannicini, con la finalità di rendere più flessibile in uscita la riforma Fornero, si compone di vari tasselli, alcuni già definiti ed altri ancora allo studio dei tecnici.
Tra di essi, possono annoverarsi i seguenti:
– l'”anticipo pensionistico” o “Ape”, con una riduzione dell’assegno anticipato per i soli over 63 (nati tra il 1951 e il 1953) variabile, anche per effetto di un apposito meccanismo di detrazioni, in relazione agli anni dell’anticipo, all’entità dell’assegno percepito e all’appartenenza a categorie svantaggiate;
– la “Rendita integrativa temporanea anticipata” o “Rita”, con la previsione della possibilità, per coloro che abbiano scelto l’Ape per un ritiro anticipato dal lavoro, di optare per un trasferimento del capitale cumulato nel fondo integrativo, in modo da chiedere un prestito per l’Ape inferiore;
– il meccanismo del “prestito” per l’erogazione dell’assegno anticipato agli over 63, con garanzia prestata dalle banche (sotto forma di cessione del prestito individuale) e assicurazione sui rischi collegati al processo di restituzione a rate del prestito stesso, che scatterà, con ammortamento ventennale, a partire dal raggiungimento del requisito di vecchiaia.

Maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia entro il 2018 – Diritto al pensionamento – Novità della legge di stabilità 2016 – Disposizioni attuative – Pubblicazione in G.U.

È stato pubblicato sulla G.U. 18.5.2016 n. 115 il DM 7.4.2016, che attua le disposizioni dell’art. 1 co. 284 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) in materia di “part time agevolato”, il quale ha l’obiettivo di consentire a datori di lavoro e lavoratori (con contratto a tempo pieno e indeterminato, che maturino i requisiti per andare in pensione di vecchiaia entro il 31.12.2018) di convertire i contratti di lavoro da tempo pieno a part time.
Il nuovo istituto entrerà in vigore il 2.6.2016 e prevede che:
– l’INPS certifichi l’esistenza dei requisiti pensionistici utili per l’accesso al beneficio;
– la certificazione previdenziale consenta di procedere alla trasformazione del nuovo contratto da tempo pieno a parziale;
– il nuovo contratto sia inviato alla Direzione territoriale del lavoro, che avrà cinque giorni lavorativi per autorizzare la trasformazione (il silenzio equivale ad autorizzazione);
– l’azienda trasmetta telematicamente all’INPS la domanda, comprensiva di quantificazione dell’impegno economico per l’intera durata del contratto;
– l’INPS – verificata la disponibilità dei fondi – risponda entro cinque giorni lavorativi;
– dal mese successivo all’autorizzazione, il part time agevolato confluisca nel Libro Unico del Lavoro e nel flusso UniEmens.

Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali – Gestione separata INPS

Il responsabile economico del Pd, Filippo Taddei, ha annunciato, in data 11.5.2016, la possibilità che prossimamente i contributi versati alla Gestione separata INPS siano ricongiungibili con quelli accantonati in altre Gestioni previdenziali, consentendo così a molti professionisti il recupero di contributi che altrimenti andrebbero persi (ad es. i medici specializzandi e specializzati che dopo la laurea, nel periodo di formazione, devono versare i contributi relativi alle borse di studio alla Gestione separata INPS).
Ad oggi, ove il lavoratore abbia contribuito per un numero sufficiente di anni, è possibile procedere alla totalizzazione dei contributi, sommando quelli versati alla Gestione separata dell’Istituto di previdenza con quelli di altre Gestioni, per ottenere la pensione di vecchiaia, di anzianità o di inabilità, con calcolo dell’assegno con il metodo di calcolo contributivo, fermo restando che, se si è raggiunto il requisito minimo per la pensione in un’altra gestione, si applica il metodo previsto in quest’ultima. Inoltre, è possibile avere una pensione supplementare, se i contributi versati non consentono di raggiungere autonomamente il diritto alla pensione nella Gestione separata, ma questo viene conseguito in un’altra.

Omesso versamento di ritenute previdenziali – Importi non eccedenti 10.000 euro – Depenalizzazione – Indicazioni operative (circ. Min. Lavoro 3.5.2016 n. 9099)

Il Ministero del Lavoro, nella lettera 3.5.2016 n. 9099, dirama le indicazioni operative dell’INPS per la contestazione degli illeciti di omesso versamento di ritenute previdenziali previsti dall’art. 2 co. 1-bis del DL 463/83 come riformato dal DLgs. 8/2016 in materia di depenalizzazione.
Si ricorda, infatti, che:
-se l’ammontare dell’omissione è superiore a 10.000,00 euro, si concretizza un illecito penale punibile con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 1.032,00 euro;
-se invece l’importo non supera i 10.000,00 euro, l’inadempimento è depenalizzato ed è punito con la sanzione amministrativa da 10.000,00 a 50.000,00 euro.
A tali fini, seppure il riferimento temporale deve essere l’anno solare, rilevano le date del 16 gennaio e del 16 dicembre di ciascun anno. Infatti, i contributi mensili del mese di dicembre vanno versati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza.
Il parametro in questione, a differenza dell’anno solare, costituisce un elemento certo in ragione del quale è possibile individuare con esattezza gli importi omessi e quindi la rilevanza penale o amministrativa della fattispecie illecita.
Di conseguenza, ove dovessero emergere omissioni riguardanti l’anno in corso, per concludere l’accertamento ed effettuare le conseguenti contestazioni l’ispettore dovrà attendere la fine dell’anno contributivo, salvo che non sia già prima certo il superamento della soglia di rilevanza penale. E, quindi, a prescindere dalla data o dal numero di accertamenti e contestazioni:
-se l’omissione resta inferiore alla soglia, sarà applicata, per una sola volta, la sanzione amministrativa;
-se, invece, supera la soglia, scatterà la denuncia all’autorità giudiziaria.