Mancanza dei requisiti anagrafici e contributivi – Anticipo della pensione tramite accordi

Tra le possibilità, per il lavoratore, di anticipare il proprio pensionamento, esistono soluzioni che richiedono una collaborazione dell’azienda datrice di lavoro, che deve farsi carico di alcuni oneri. In particolare, tali soluzioni riguardano la possibilità di:
-gestire il personale in esubero pagando una “pensione anticipata” e versando la contribuzione figurativa ai dipendenti a cui mancano non più di quattro anni alla pensione di vecchiaia o anticipata (L. 92/2912);
-erogare, grazie all’estensione dei fondi di solidarietà operata dal DLgs. 148/2015, un assegno straordinario di sostegno al reddito per i lavoratori a cui mancano non più di cinque anni alla pensione di vecchiaia o anticipata;
-disporre un part – time abbinato alla pensione nell’ambito di contratti di solidarietà espansiva, secondo quanto previsto dal DLgs. 148/2015;
-usufruire di un’altra forma di part – time volto al “pre-pensionamento”, relativamente poco oneroso per le aziende. In particolare, si tratta di una prosecuzione del rapporto di lavoro a orario ridotto, più che di un prepensionamento effettivo.

Contributi INPS Artigiani e Commercianti – Notifica della cartella di pagamento – Prescrizione per gli atti successivi – Termine applicabile – Rimessione alle Sezioni Unite (Cass. 29.1.2016 n. 1799)

Cass. 29.1.2016 n. 1799 ha rimesso al Primo Presidente la valutazione circa l’opportunità di devolvere alle Sezioni Unite la problematica relativa al termine di prescrizione sussistente per riscuotere contributi previdenziali e assistenziali a seguito di cartella di pagamento non impugnata.
Per effetto dell’art. 24 del DLgs. 46/99, la cartella di pagamento va opposta, a pena di decadenza, entro quaranta giorni dalla notifica.
Si rammenta che:
– secondo un primo orientamento, i contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 3 co. 9 della L. 335/95, si prescrivono con il decorso di cinque anni, e ciò vale anche quando la cartella di pagamento non è stata impugnata;
– in base ad una diversa corrente di pensiero, che equipara la cartella di pagamento ad un titolo giudiziale, opera l’art. 2953 c.c., secondo cui “i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.

Tutele per gli iscritti alla Gestione separata – Novità del Jobs act (circ. INPS 26.2.2016 n. 42)

L’art. 13 del DLgs. 80/2015 ha previsto, a beneficio delle lavoratrici e dei lavoratori parasubordinati, l’indennità di maternità per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS anche in caso di mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del committente e la prestazione garantita anche in caso di adozione e affidamento. I lavoratori parasubordinati tenuti all’iscrizione presso la Gestione separata INPS – cioè i lavoratori che svolgano attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad albi professionali o attività non soggette al versamento contributivo ad altri enti – sono così equiparati ai lavoratori dipendenti per quanto riguarda l’indennità di maternità e paternità. Le novità, in particolare, prevedono che:
– in caso di adozione nazionale o internazionale, alla lavoratrice spetti un’indennità per i cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia;
– le lavoratrici parasubordinate abbiano diritto all’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla gestione dei relativi contributi previdenziali, da parte del committente in quanto le prestazioni di previdenza e assistenza obbligatorie sono dovute al lavoratore anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti (art. 2116 c.c.).
Il diritto all’indennità di congedo parentale, invece, continua a essere riconosciuto a condizione che sussista il versamento effettivo di almeno tre mesi di contributi nei 12 mesi presi a riferimento per l’indennità di maternità.
Queste regole non trovano applicazione in favore di quei lavoratori iscritti alla Gestione separata che siano responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva, ad esempio i liberi professionisti.

Tutele per gli iscritti alla Gestione separata – Novità del DLgs. 80/2015

Inserendo l’art. 64-ter nell’ambito del DLgs. 151/2001, il DLgs. 80/2015 (attuativo del “Jobs Act”) ha esteso il c.d. principio di “automaticità” delle prestazioni:
– alle indennità per congedo di maternità (astensione obbligatoria) e di paternità, di cui, quindi, viene ammessa la fruibilità anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del soggetto obbligato all’adempimento;
– spettanti alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95, non iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie.
L’INPS, con la circ. 26.2.2016 n. 42, ha precisato che la nuova disposizione trova applicazione:
– per i soli lavoratori “parasubordinati” (collaboratori coordinati e continuativi o associati in partecipazione), i quali non sono responsabili del versamento della contribuzione, che è, invece, in capo al committente o associante. Sono esclusi i lavoratori iscritti alla Gestione separata responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva, quali i liberi professionisti;
– per i periodi di congedo di maternità/paternità iniziati in data successiva al 25.6.2015 ovvero in corso di fruizione a tale data, anche per la parte di congedo anteriore (c.d. periodi “a cavaliere”). Sono, invece, esclusi
i periodi di congedo di maternità/paternità conclusisi prima del 25.6.2015, così come i peridi di congedo parentale (astensione facoltativa);
– a condizione che, per almeno 3 mensilità nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo di congedo, la contribuzione risulti “dovuta”, avendo il committente/associante provveduto a pagare il compenso alla lavoratrice o al lavoratore, anche se non effettivamente versata.

Rateizzazione dei debiti contributivi – Profili operativi

Nel caso in cui un contribuente non abbia effettuato tutti i pagamenti dei contributi previdenziali all’INPS, può regolarizzare la propria posizione chiedendo una dilazione. In tal caso, per mantenere in essere la rateazione, occorrerà versare regolarmente le rate e la contribuzione corrente durante tutta la durata della dilazione (cfr. circ. INPS 12.7.2013 n. 108).
Tecnicamente, il contribuente riceverà tanti piani di ammortamento quante sono le gestioni INPS coinvolte ed effettuerà i versamenti delle rate con le codifiche previste dalle singole gestioni. Una volta approvato il piano ed effettuato il primo pagamento, si entra nella fase di “gestione” della dilazione. In pratica, il contribuente dovrà continuare a pagare regolarmente le rate e ad essere in regola con i versamenti correnti dei contributi per mantenere in essere la dilazione. Infatti, se il contribuente salta due rate mensili consecutive della rateazione, l’INPS revoca la dilazione e predispone l’avviso di addebito. Se, ad esempio, in dilazione ci sono i contributi dei dipendenti e quelli della Gestione separata e il contribuente si dimentica di versare due rate consecutive relative a quest’ultima, la rateazione verrà interamente revocata, anche per la parte relativa ai contributi dei dipendenti, malgrado i versamenti siano regolari.

Contributi INPS artigiani e commercianti – Omesso versamento contributivo – Emissione avviso bonario – Disciplina

Nel caso in cui l’iscritto ad una delle Gestioni artigiani o commercianti dell’INPS non effettui alla scadenza prevista il versamento dei contributi previdenziali, riceverà dallo stesso Istituto previdenziale un avviso bonario (cfr. art. 24 del DLgs. 46/99) e, qualora non ottemperi a tale obbligo in tempi successivi, riceverà un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo e la partita del recupero del credito verrà affidata ad Equitalia.
Sul punto, si ricorda che da alcuni anni l’INPS ha scelto di “dematerializzare” l’avviso bonario, non utilizzando più il formato cartaceo ma depositando la richiesta direttamente all’interno del “cassetto bidirezionale” artigiani e commercianti e inviando un avviso (alert) al debitore. Il percorso on line previsto per accedervi, una volta presenti sulla home page del sito www.inps.it, è: Accedi ai servizi  – Elenco di tutti i servizi – Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti. In particolare, nella sezione “Posizione Assicurativa” – Avvisi Bonari saranno visualizzabili gli avvisi bonari, mentre nella sezione “Avvisi bonari generalizzati” sarà presente la comunicazione in pdf.
Nel caso l’iscritto avesse in realtà già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando l’apposito servizio presente sempre nel Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti utilizzando la funzione “Invio quietanza di versamento”.

Obbligo di iscrizione alla Gestione esercenti attività commerciali – Condizioni (Cass. 26.2.2016 n. 3835)

Con la sentenza n. 3835/2016, la Corte di Cassazione è intervenuta con riferimento agli obblighi di iscrizione alle Gestioni speciali dell’INPS, respingendo la tesi del medesimo Istituto previdenziale secondo cui, per il socio accomandatario della Sas, l’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti scatta automaticamente in ragione della posizione rivestita all’interno della compagine societaria, essendo tale tipologia di socio l’unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della società in argomento.
In particolare, i giudici di legittimità precisano che l’obbligo dell’iscrizione sorge per i singoli soci non soltanto quando è presente il requisito della responsabilità illimitata per gli oneri e i rischi della gestione, bensì è altrettanto necessaria la presenza di un’ulteriore condizione, quale la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Sul punto, si osserva che, alla luce di tale pronuncia, resta ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 3240/2010 hanno evidenziato che l’assicurazione alla Gestione commercianti è posta a protezione non già dell’elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, ma per il fatto che i soci sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall’espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente all’interno dell’impresa.

Mancata comunicazione del reddito alla Cassa di previdenza – Verifica della continuità dell’esercizio professionale (Cass. 2.3.2016 n. 4092)

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 2.3.2016 n. 4092 ha dichiarato che, qualora l’avvocato non comunichi ogni anno alla Cassa di previdenza l’importo dei redditi di riferimento, non possa pretendere che la verifica di quest’ultima sulla continuità dell’esercizio professionale sia limitata agli ultimi cinque anni. Sulla base di questo principio i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso di un avvocato, operante con continuità dal 1973 – anno di iscrizione all’Albo – in qualità di socio amministratore di società semplice al quale, la Cassa forense, aveva rifiutato la domanda di pensione di anzianità per l’omessa comunicazione annuale dell’importo dei redditi di riferimento. La Corte, in particolare, ha dichiarato che:
– la Cassa forense è tenuta per legge a verificare l’esistenza del requisito del legittimo esercizio della professione. In mancanza, non si può ottenere la pensione, ma si ha solo il diritto a farsi rimborsare le somme versate;
– in base all’art. 17 della L. 576/1980, gli iscritti ogni anno devono comunicare il reddito professionale dichiarato ai fini Irpef e il volume complessivo di affari dichiarato ai fini IVA. Solo a fronte di questo adempimento, il periodo che la Cassa di previdenza può prendere in considerazione nell’attività di verifica è limitata al quinquennio precedente.

Facoltà di riscatto del corso legale di laurea e dei periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro – Novita previdenziali nella legge di stabilità 2016 (Circolari INPS 29.2.2016 nn. 44 e 45)

Con le circolari 29.2.2016 n. 44 e 45, l’INPS ha fatto il punto su alcune delle novità in materia previdenziale contenute nella legge di stabilità 2016 (L. 208/2015). In particolare, con la circ. 44/2016, l’Istituto previdenziale ha ricordato che l’art. 1, co. 298 del citato provvedimento, abrogando il co. 2 dell’art. 14 del DLgs. 503/92, ha reso possibile la cumulabilità tra la facoltà di riscatto del corso legale di laurea e quella di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro. Sul punto, si osserva che la cumulabilità delle facoltà opera anche con riferimento a periodi antecedenti all’1.1.2016, nel senso che le istanze di riscatto presentate a decorrere da quest’anno, potranno avere ad oggetto anche periodi di corso di laurea e/o periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro antecedenti a tale data. Viceversa, il regime di incumulabilità e alternatività continua ad essere vigente per le istanze di riscatto presentate prima del 2016, in quanto ricadenti sotto le regole vigenti all’epoca. Invece, tra le novità di maggior rilievo esaminate nella successiva circ. 45/2016, si segnala la proroga al prossimo 31.12.2016 – in luogo dello scorso 30.6.2015 – del termine per la presentazione all’INPS delle domande di riconoscimento del beneficio previdenziale per i lavoratori che hanno ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a 10 anni e in quantità superiore ai limiti di legge.

Regime forfetario ex L. 190/2014 – Disciplina agevolata di determinazione dei contributi (circ. INPS 19.2.2016 n. 35)

L’INPS, con la circ. 19.2.2016 n. 35, ha fornito indicazioni in merito all’agevolazione contributiva utilizzabile dai soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, come modificato dalla L. 208/2015 (ossia la riduzione del 35% dei contributi – sul reddito minimale e su quello eccedente – dovuti alle Gestioni INPS artigiani e commercianti).
La circolare conferma la natura opzionale dell’agevolazione e la sua accessibilità tramite apposita domanda da presentare, a pena di decadenza, entro il 28.2.2016.
Per quanto concerne l’accredito della contribuzione versata ai sensi dell’art. 2 co. 29 della L. 335/95, si precisa che “nel caso in cui l’importo complessivamente versato risulti inferiore all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato. Ai fini dell’accredito di 12 mesi di contribuzione, dunque, dovrà essere versata una somma pari all’importo del contributo dovuto sul minimale. Ove venga effettuato un versamento corrispondente al contributo calcolato sul minimale ordinario ma inferiore rispetto al dovuto, si procederà al recupero della differenza, nel rispetto del limite del 65%”.