Disegno di legge di riordino del lavoro autonomo – Misure allo studio del Governo

E’ al vaglio del Senato un disegno di legge sul lavoro autonomo sul quale si è tenuto, in data 18.2.2016 a Roma, un convegno organizzato da Confprofessioni Lazio, nel corso del quale si sono analizzati punti di forza e criticità del provvedimento.
Il disegno di legge introdurrà garanzie e tutele invocate da tempo dai lavoratori autonomi, costituendo così un notevole passo avanti, ma dovrà essere migliorato nel corso del suo iter di approvazione. Si renderà necessario, infatti, risolvere altre questioni importanti che, ad oggi, sono rimaste fuori dal testo sottoposto all’attenzione parlamentare, quali ad esempio:
– l’equo compenso;
– il tema della continuità lavorativa;
– l’individuazione di quegli aspetti che vanno a definire esattamente le caratteristiche del lavoratore (che rimane un lavoratore anche se non ha un rapporto di lavoro dipendente);
– i mancati pagamenti da parte della clientela;
– il tema della previdenza che riguarda, da un lato, quella relativa agli autonomi non ordinistici (per i quali si dovrà arrivare ad una stabilizzazione dell’aliquota contributiva), dall’altro, le Casse private.

Fondo di integrazione salariale – Obbligo di contribuzione – Modalità di verifica – Computo degli apprendisti nella base occupazionale (messaggio INPS 548/2016)

A partire dall’1.1.2016, gli apprendisti devono essere conteggiati nella base occupazionale ai fini della verifica dell’obbligo di contribuzione al Fondo integrazione salariale (Fis). Sotto questo profilo, l’INPS, con il messaggio n. 548/2016 e sulla base dei chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro con la nota n. 457/2016, spiega che i datori di lavoro che, nel mese di gennaio, abbiano superato la soglia dei 15 dipendenti considerando gli apprendisti, qualora non abbiano ancora provveduto, dovranno regolarizzare il pagamento del contributo dovuto al Fis (per la mensilità di gennaio 2016) entro il mese di maggio, procedendo al relativo versamento per la contribuzione entro il 16.6.2016.
L’INPS, inoltre, con il messaggio n. 306/2016 ha dato il via libera alla contribuzione al Fis (operativo dall’1.1.2016 in sostituzione del Fondo di solidarietà residuale) e, d’accordo con il Ministero del lavoro, ha stabilito che sono tenuti alla contribuzione, nella nuova misura dello 0,65% tutti i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti e che erano già iscritti all’ex Fondo di solidarietà residuale. La nuova regola di calcolo della forza lavoro (inclusione degli apprendisti) è immediatamente applicabile; pertanto, spiega l’INPS, a decorrere da febbraio 2016, la procedura Uniemens inserirà gli apprendisti nel computo della media occupazionale di più di 15 dipendenti nel semestre precedente.

Enasarco – Attività di procacciamento di affari – Obblighi contributivi (Cass. 2.2.2016 n. 1974)

Con la sentenza n. 1974 del 2.2.2016, la Cassazione affronta il tema concernente l’individuazione degli elementi caratterizzanti il rapporto di agenzia rispetto a quelli attinenti al rapporto di procacciamento d’affari, ai fini del versamento dei contributi previdenziali da corrispondere all’Enasarco, previsto per gli agenti di commercio.
In particolare:
– in riferimento al contratto di agenzia, il rapporto che si instaura con l’imprenditore-preponente è caratterizzato dalla continuità e dalla stabilità;
– il rapporto di procacciamento d’affari si sostanzia nell’attività di chi, senza vincolo di stabilità e sporadicamente, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni.
Dal Regolamento delle attività istituzionali della Fondazione ENASARCO si evince che il presupposto per l’iscrizione all’apposita gestione è l’esercizio, da parte degli agenti, delle attività di cui agli artt. 1742 e 1752 c.c; rimangono, di conseguenza, esclusi dall’obbligo di iscrizione e di versamento delle relative contribuzioni i soggetti che non rientrino in tali nozioni, quali appunto i procacciatori di affari.

Disciplina del c.d. “invecchiamento attivo” – Novita della legge di stabilità 2016

Tra le diverse novità in materia di lavoro e previdenza contenute nella L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), si segnala anche la previsione, al co. 284 dell’art. 1, di un’apposita disciplina volta a introdurre elementi di flessibilità nello svolgimento del lavoro negli ultimi anni della carriera del lavoratore ultrasessantenne, consentendo, previo accordo con il datore di lavoro, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con una riduzione dell’attività lavorativa tra il 40% e il 60%.
L’ambito applicativo di tale misura, denominato “invecchiamento attivo”, risulta comunque relativamente limitato, trovando applicazione esclusivamente nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato, con contratto a tempo pieno e indeterminato, che maturino entro il 2018 i requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia.
Inoltre, l’esercizio di tale opzione non è solo condizionato al raggiungimento di un accordo tra datore di lavoro e lavoratore, bensì anche all’ottenimento di un’apposita autorizzazione da parte dell’INPS e della DTL, da richiedersi a cura del datore di lavoro nel rispetto delle specifiche procedure che verranno individuate da un apposito DM.
Infine, si prevede che i minori introiti per il lavoratore siano parzialmente compensati dalla corresponsione in busta paga da parte del datore di lavoro di un importo non soggetto a tassazione né a contribuzione previdenziale, pari alla contribuzione ai fini pensionistici a carico dello stesso datore relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Al lavoratore verrà altresì riconosciuta la contribuzione figurativa per la prestazione non effettuata, non subendo, quindi, conseguenze in ordine alla prestazione che andrà a percepire una volta in quiescenza.

Disponibile la circolare 1/2016

La presente Circolare riepiloga le aliquote contributive applicabili nel 2016 nei confronti dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 8.8.95 n. 335, tenendo conto degli incrementi stabiliti dall’art. 1 co. 79 della L. 24.12.2007 n. 247 e successive modifiche.
In particolare, vengono riepilogate:
– le aliquote applicabili nei confronti dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati;
– le aliquote applicabili nei confronti dei soggetti iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati;
– le modalità di ripartizione dell’onere contributivo.
Le precedenti aliquote contributive rimangono applicabili in relazione ai compensi:
– corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi e ai lavoratori a progetto;
– relativi al 2015, se corrisposti fino al 12.1.2016 (compreso).

Leggi la circolare

Lavoro e previdenza – Novità della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016)

Numerose sono le novità che interessano il comparto “lavoro” nel 2016. Tra le più significative a livello contributivo si segnalano le seguenti:
– l’applicazione dell’aliquota del 27% per la contribuzione alla Gestione separata INPS a carico di lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, non iscritti ad altre gestioni di previdenza né pensionati, a fronte dell’incremento delle aliquote per collaboratori non iscritti ad altra Gestione e assimilati (31%) e per i titolari di pensione (24%);
– l’incremento annuale dello 0,45% dell’aliquota previdenziale a carico di artigiani e commercianti;
– l’incremento annuale dello 0,20% del contributo destinato al Fondo Pensioni Lavoro Dipendente per la generalità delle aziende agricole e per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti;
– l’aggiornamento del contributo dovuto dai datori di lavoro per le interruzioni di rapporti a tempo indeterminato previsto dal co. 31 dell’art. 2 della L. 28.6.2012 n. 92.

Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS – Contribuzione dovuta per il 2016 – Novità della legge di stabilità 2016

Con riferimento alla contribuzione dovuta alla Gestione separata INPS, la legge di stabilità 2016 ha disposto il blocco degli aumenti per i soli lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti in via esclusiva alla gestione stessa e tenuti al pagamento dell’aliquota contributiva in misura piena (incluso il versamento della percentuale aggiuntiva dello 0,72% destinato al finanziamento delle misure assistenziali).
Aumenta, invece, di un punto l’aliquota pensionistica nei confronti degli iscritti alla Gestione non titolari di partita IVA, quali i collaboratori coordinati e continuativi, gli associati in partecipazione che apportano attività lavorativa (in essere prima delle modifiche apportate dal Jobs Act) e, a specifiche condizioni, i lavoratori autonomi occasionali (se il compenso supera 5.000,00 euro annui). L’art. 1 co. 79 della L. 247/07 aveva, infatti, previsto il progressivo adeguamento delle aliquote contributive pensionistiche: 31% per il 2016, 32% per il 2017 e 33% dal 2018; a queste percentuali va poi aggiunta l’aliquota dello 0,72% destinata all’assistenza.

Pensione di vecchiaia: dal 2016 nuovi requisiti anagrafici

Con il 2016 aumentano i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia. In particolare, le lavoratrici dipendenti andranno in pensione a 65 anni e 7 mesi, le lavoratrici autonome e iscritte alla Gestione Separata INPS a 66 anni e 1 mese, gli uomini lavoratori dipendenti e autonomi e le donne dipendenti del pubblico impiego a 66 anni e 7 mesi. A partire dal 2018, il requisito anagrafico per il diritto a pensione di vecchiaia sarà di 66 anni e 7 mesi, unico per tutti i lavoratori.

Determinazione degli assegni pensionistici – Novità della legge di stabilità 2016

Con particolare riferimento alle prestazioni pensionistiche, la legge di stabilità 2016 interviene in materia di indicizzazione tramite tre differenti misure.
In sintesi, con le prime due si interviene per evitare la riduzione, anche temporanea, dell’assegno pensionistico, mentre con la terza si stabilisce l’estensione fino al 2018 del meccanismo di perequazione introdotto dalla L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), determinando una minor rivalutazione delle pensioni di importo superiore a 3 volte il minimo.
In particolare, per quanto riguarda le misure atte a preservare l’importo dell’assegno, nella legge di stabilità 2016 si stabilisce che anche a fronte di una variazione dei prezzi negativa, l’indicizzazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali non potrà essere inferiore a zero. Inoltre, si dispone il rinvio di un anno il conguaglio negativo che si avrebbe sulla rata di gennaio 2016 derivante dal fatto che finora sulle pensioni 2015 si è applicata una rivalutazione dello scorso anno provvisoria dello 0,3% mentre quella definitiva è dello 0,2%. Dunque con il prossimo assegno avrebbe dovuto essere restituita una minima parte di quanto ricevuto nel corso di quest’anno. Tenuto conto, però, che il prossimo gennaio le pensioni non cresceranno perché il tasso provvisorio è pari a 0,0%, si è deciso di rimandare il conguaglio per tutelare in particolare gli importi inferiori a tre volte il minimo.

Emendamenti in materia previdenziale alla legge di stabilità 2016

Tra gli emendamenti governativi alla legge di stabilità 2016 approvati in Commissione Bilancio alla Camera, figurano nella materia previdenziale:
– l’anticipazione al 2016 dell’estensione della no tax area per le pensioni più basse: per i soggetti con meno di 75 anni passerà da 7.500,00 a 7.750,00 euro, mentre per i soggetti con almeno 75 anni salirà da 7.750,00 a 8.000,00 euro;
– la “sterilizzazione”, ai fini del calcolo delle pensioni, del valore negativo dell’indice dei prezzi al consumo (deflazione);
– lo stanziamento delle risorse per la proroga nel 2016 della Dis-Coll, ossia il meccanismo di disoccupazione per i collaboratori;
– l’introduzione di un monitoraggio sulla spesa impegnata per la sperimentazione in corso fino a fine anno per l’anticipo della pensione alle lavoratrici che maturino i requisiti entro il 31 dicembre (57 anni o 58 anni, se autonome, con 35 di contributi), che consenta il reimpiego dei risparmi realizzati per finanziare la stessa misura per le eventuali escluse.