Rivalutazione dei trattamenti pensionistici – Incostituzionalità della mancata perequazione per il biennio 2012-2013 – Effetti sull’entità delle pensioni

Con la sentenza 30.4.2015 n. 70, la Corte Costituzionale ha accertato l’illegittimità del blocco della perequazione nell’ambito dei trattamenti pensionistici per il biennio 2012-2013, così come previsto dal co. 25 dell’art. 24 del DL del 6.12.2011 n. 201.
Per effetto di tale pronuncia, recepita dall’art. 1 del DL 21.5.2015 n. 65, l’anno prossimo gli assegni compresi tra 3 e 6 volte il minimo cresceranno, seppur di poco (nonostante il tasso di rivalutazione provvisorio da applicare alle pensioni nel 2016 sia pari a zero), mentre chi sta sotto 3 volte il minimo o sopra le 6, invece, sarà chiamato a restituire la differenza tra quanto incassato provvisoriamente nel 2015 e il valore definitivo.
Inoltre, poiché l’assegno del 2016 sarà uguale a quello definitivo del 2015, e quindi più basso di quello attuale, l’anno prossimo avrà una pensione più leggera. Sul punto, si ricorda che con il DM 19.11.2015, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che il tasso provvisorio di rivalutazione per il 2016 è zero, e quello definitivo da applicare al 2015 è 0,2%, invece del provvisorio 0,3%. Di conseguenza, sulla rata di gennaio 2016 saranno recuperate le somme erogate in eccesso quest’anno.

Titolari di redditi da pensione residenti – Modalità di invio (circ. INPS 30.11.2015 n. 195)

Entro l’11.1.2016, l’Inps metterà a disposizione una nuova procedura semplificata, illustrata nella circ. 30.11.2015 n. 195, per la comunicazione diretta delle dichiarazioni reddituali da parte dei soggetti titolari di redditi da pensione. Essa sarà accessibile tramite il sito dell’Inps, i Caf e altri soggetti abilitati e potrà essere utilizzata già per la campagna Red da parte dei soggetti residenti in Italia.
Nel caso in cui la situazione reddituale risulti invariata rispetto all’anno precedente o i redditi siano già stati dichiarati integralmente all’Amministrazione finanziaria, oppure ancora nel caso in cui la pensione costituisca l’unico reddito, la nuova procedura consente di presentare una semplice dichiarazione di conferma.
Si ricorda che la dichiarazione reddituale 2015 (redditi 2014) dovrà essere presentata entro il 31.3.2016.

Prestazioni legate al reddito – Modello RED 2015 – Istruzioni (Circ. INPS 30.11.2015 n. 195)

Con la circ. 30.11.2015 n. 195, l’INPS ha illustrato le modalità operative che riguardano la “campagna ordinaria RED ITA” relativa al 2015 (redditi anno 2014), caratterizzata dalla presenza di una nuova modalità di presentazione semplificata del modello RED.
Sono tenuti all’adempimento in questione tutti coloro (pensionati) che beneficiano sia di prestazioni di carattere assistenziale, sia di benefici economici sui trattamenti pensionistici il cui riconoscimento è subordinato all’importo dei redditi del titolare della prestazione e, in taluni casi, del coniuge e dei familiari componenti il nucleo reddituale rilevante.
Operativamente, i pensionati interessati potranno comunicare i predetti redditi rilevanti direttamente tramite la procedura collocata sul sito www.inps.it, accedendo ai Servizi on line del Cittadino con il PIN dispositivo (seguendo il percorso “Dichiarazione Reddituale”, “Anno Campagna”, “Tipo Campagna”), oppure tramite il Contact Center o le Sedi INPS e, infine, avvalendosi dell’intermediazione dei CAF o dei professionisti abilitati. Nell’adempiere a tale obbligo, il pensionato potrà confermare la situazione reddituale invariata rispetto all’anno precedente oppure confermare integralmente quanto già dichiarato all’Amministrazione finanziaria. Potrà, altresì, dichiarare l’assenza di redditi ulteriori oltre alle pensioni, oppure fornire una dichiarazione semplificata reddituale.
Infine, nella circ. 195/2015 si precisa che il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni reddituali della Campagna RED ordinaria 2015 (redditi anno 2014) è il 31.3.2016.

Perequazione dei trattamenti pensionistici – Misura applicabile nel 2016 (DM 19.11.2015)

Il DM 19.11.2015, pubblicato in G.U. in data 1.12.2015, fissa a zero (valore stabilito sulla stima di variazioni positive negli ultimi tre mesi dell’anno) la percentuale provvisoria di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni, evidenziando che, al momento, non vi sarà nel 2016, alcun incremento degli importi delle pensioni in pagamento per effetto dell’adeguamento dell’inflazione.
L’attuale meccanismo della perequazione automatica delle pensioni, che deriva dall’art. 11 co. 1 del DLgs. 503/92, prevede che venga fissato un valore stimato, calcolato sull’anno in corso, da applicare in quello immediatamente successivo (in questo caso il 2016) e contemporaneamente divenga definitivo quello utilizzato nell’anno in corso (il 2015, ma riferito al 2014).
Per l’effetto combinato di questi due valori, nel 2016 ci sarà un’ulteriore conseguenza negativa per i pensionati e più precisamente, dato che l’indice previsionale applicato finora al 2015 è stato dello 0,3%, ma il tasso definitivo è dello 0,2%, all’inizio dell’anno prossimo i pensionati dovranno restituire lo 0,1% in più incassato quest’anno.

Nuova assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI) – Rioccupazione dei dipendenti – Conservazione della NASPI – Limiti (circ. INPS 27.11.2015 n. 194)

Con la circolare 27.11.2015 n. 194, l’INPS ha fornito alcune istruzioni applicative relative al percorso delle politiche attive definite dal decreto attuativo del Jobs act (DLgs, 150/2015).
In particolare, viene precisato:
– per quanto concerne la disciplina della Naspi, che il disoccupato la mantiene anche nel caso di rioccupazione (purché dall’attività derivi un reddito annuo inferiore agli 8.000,00 euro per i redditi da lavoro dipendente e a 4.800,00 euro per il lavoro autonomo e ne dia comunicazione preventiva all’INPS);
– in merito all’accertamento dello stato di disoccupato, che il decreto individua due modalità di presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità di lavoro (la registrazione al portale nazionale delle politiche del lavoro, costituito dall’Anpal e la presentazione della domanda di Naspi e di Dis- Coll).

Contributi alla gestione separata e facoltà di computo

Un mese di contributi alla Gestione Separata Inps apre le porte alla pensione. Se si appartiene al regime «misto» (si hanno cioè meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995), infatti, si può invocare la c.d. «facoltà di computo», che consente di sommare i vari spezzoni contributivi versati in altre gestioni Inps (lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e lavoratori autonomi) al fine di raggiungere il requisito contributivo per la pensione (vecchiaia, anticipata, inabilità, invalidità, superstiti).

Contributi di lavoro dipendente e contributi alla gestione commercianti – Cumulo contributivo – Limiti (Mess. Inps 25.11.2015 n. 7145)

Con il messaggio 25.11.2015 n. 7145, l’INPS è intervenuto materia di cumulo dei periodi assicurativi, chiarendo che in presenza di contributi accreditati presso la gestione dei lavoratori autonomi e di contributi da lavoro dipendente nell’assicurazione generale obbligatoria, non sempre si può far ricorso al cumulo contributivo introdotto dalla L. 228/2012 (legge di Stabilità per il 2013). In sintesi, l’Istituto previdenziale ricorda che il cumulo contributivo era già stato in precedenza regolato dalla L. 613/66, che ha esteso l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali e ai loro familiari coadiutori. Con tale disposizione è stato altresì stabilito che i periodi di contribuzione nella gestione istituita dalla legge stessa si cumulino con quelli coperti da contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria, nonché con quelli relativi ad altra attività autonoma soggetta all’obbligo assicurativo IVS.
Pertanto, l’eventuale presenza di contribuzione quale lavoratore autonomo unitamente a quella da lavoratore dipendente dovrà essere sommata al fine di verificare il raggiungimento di un diritto a pensione secondo le regole della L. 613/66. In questo caso, ancorché il lavoratore possegga ulteriore contribuzione a carico delle forme sostitutive ed esclusive (come l’ex INPDAP dei dipendenti pubblici) si vedrà preclusa la facoltà di cumulo ai sensi della L. 228/2012.

Omesso versamento di ritenute previdenziali – Schemi di decreto approvati dal Consiglio dei Ministri

In data 13.11.2015, il Consiglio dei Ministri ha approvato due schemi di decreto legislativo in materia di depenalizzazione e di introduzione di “illeciti civili”. Tra le novità emerge l’irrilevanza penale delle omesse ritenute previdenziali sotto la soglia dei 10.000 euro annui (art. 2 co. 1-bis del DL 463/83), per le quali sarà prevista la sola sanzione amministrativa. Detta sanzione, però, potrà essere da 10.000,00 euro a 50.000,00 euro, per cui si rivela assai penalizzante. Rimane, sia ai fini penali che amministrativi, la non punibilità se il datore di lavoro versa le ritenute entro 3 mesi dalla contestazione della violazione o dall’accertamento.

Contributi INPS per artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata – Secondo acconto per il 2015 – Termine del 30.11.2015

I lavoratori autonomi – ossia artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata – dovranno adempiere, entro il 30.11.2015, al versamento all’INPS del secondo acconto  della contribuzione di previdenza per il 2015, sulla base dei redditi conseguiti lo scorso anno.
Per quanto riguarda gli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti, coloro che per il 2014 hanno dichiarato un reddito d’impresa superiore a 15.548 euro (minimale 2015) dovranno versare un acconto che si desume da una quota pari all’11,325% per gli artigiani, mentre per i commercianti il valore è posizionato all’11,370%, della differenza tra il reddito d’impresa dichiarato in UNICO 2015 e il predetto minimale. Inoltre, l’aliquota sale all’11,825% per gli artigiani e all’11,870% per i commercianti per la quota di reddito 2014 compresa tra 46.123 euro (c.d. tetto pensionabile) e 76.872 euro (massimale contributivo per il 2015).
Invece, per quanto riguarda il contributo dei professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata dell’INPS, l’importo da pagare al 30.11.2015 si ricava considerando il reddito professionale del 2014 assoggettato ad IRPEF entro il limite di 100.324 euro, cui va applicata un’aliquota del 9,40% oppure dell’11,088%, a seconda che il contribuente benefici o meno di un’altra copertura previdenziale.

Requisiti pensionistici per le donne – Novità del Ddl. di stabilità 2016

Tra le novità in materia previdenziale contenute nel Ddl stabilità 2016, trova posto la possibilità di beneficiare, anche per il 2016, del regime sperimentale previsto dall’art. 1, co. 9 della L. 23.8.2004 n. 243 (c.d. “opzione donna”), a favore delle lavoratrici che manifestano la volontà di accedere al trattamento pensionistico con 35 anni di contributi e 57-58 anni di età, previo ricalcolo del relativo assegno con il metodo contributivo. In altri termini, salvi gli adeguamenti legati alla speranza di vita registrati nel triennio 2013/2015, sono ammesse al regime sperimentale anche coloro che raggiungeranno i predetti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31.12.2015 e che, in forza dell’applicazione della finestra mobile, potrebbero riscuotere il primo assegno pensionistico oltre tale data.