Con la sentenza 22.7.2016 n. 15198, la Corte di Cassazione ha ribadito che:
– i posti barca in porti turistici, così come gli stabilimenti balneari, vanno classificati nel gruppo catastale D (unità immobiliari a destinazione speciale) e precisamente nella categoria D/12, anziché nel gruppo E (unità immobiliari a destinazione particolare);
– lo specchio acqueo e il costo di costruzione del posto barca sono oggetto di valutazione, in quanto nel calcolo del valore catastate di un porto turistico (classificabile nella categoria catastale D/9) vanno ricompresi anche gli specchi d’acqua antistanti al porto ed ai singoli posti barca, i quali sono censibili catastalmente in ragione della loro stabile autonomia funzionale e reddituale.
La determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari dei gruppi “D” ed “E” avviene con stima diretta, ma mentre quelle classificate nel gruppo D sono assoggettate all’ICI/IMU/TASI, quelle classificate nel gruppo E sono esenti da tali tributi.
Considerato, quindi, che i posti barca devono essere classificati nel gruppo “D” con rendita autonoma, nel caso di concessione su aree demaniali, il concessionario è tenuto al versamento delle imposte
Cessione dell’intero capitale sociale di una società – Assimilazione alla cessione d’azienda – Applicazione dell’imposta in misura pari al 3% (C.T. Reg. Toscana 7.7.2016 n. 1252/13/16)
La C.T. Reg. Toscana, nella sentenza 1252/2016, ha affermato che la cessione dell’intero capitale sociale di una società va equiparato alla cessione di azienda e, pertanto, sconta l’imposta di registro nella misura del 3% (a norma dell’art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86).
Si ricorda, che, invece, la cessione di quote societarie sconta, a norma dell’art. 11 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, l’imposta di registro fissa nella misura di 200,00 euro.
Secondo la Corte, tuttavia, l’operazione di cessione dell’intero capitale sociale, realizzando i medesimi effetti della cessione di azienda, andrebbe tassata (facendo applicazione dell’art. 20 del DPR 131/86) come questo ultimo atto e, pertanto, si applicherebbe l’imposta di registro del 3% (in assenza di immobili ed in assenza dell’indicazione dei singoli valori aziendali).
In senso opposto si era espresso, invece, il consiglio Nazionale del Notariato nello Studio n. 170-2012/T, ove aveva rilevato come gli effetti delle due operazioni (cessione di azienda e cessione totalitaria di quote) siano ben diversi e non possano essere equiparati.
Autonoma organizzazione – Imprese familiari con collaboratori “esecutivi” – Esclusione da IRAP – Condizioni (Cass. 30.8.2016 n. 17429)
Con la sentenza 30.8.2016 n. 17429, la Suprema Corte, richiamando la sentenza a Sezioni Unite 9451/2016, ha affermato che, in capo alle imprese familiari, il presupposto impositivo IRAP deve essere accertato verificando la natura dell’attività svolta dai collaboratori.Pertanto, ove il partecipante all’impresa familiare sia unico ed espleti “mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o (…) generico”, l’impresa stessa non è soggetta IRAP, se difettano ulteriori indici di autonoma organizzazione. Nell’ordinanza in commento viene altresì confermato che il principio afferente all’impiego di personale, enunciato dalle Sezioni Unite con specifico riferimento ai lavoratori autonomi, è applicabile anche ai “piccoli” imprenditori.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, affinché decida la controversia alla luce del citato assunto.
Irregolarità nella notifica della cartella di pagamento – Effetti sull’iscrizione di ipoteca (C.T. Reg. Lazio n. 4148/21/16)
Secondo quanto stabilito dalla C.T.Reg. Lazio n. 4148/21/2016, l’ipoteca deve essere cancellata se Equitalia non ha eseguito correttamente la notifica della cartella di pagamento.Nel caso di specie, i giudici di secondo grado accolgono la doglianza del contribuente relativa all’erronea applicazione dell’art. 140 del Codice di procedura civile il quale stabilisce che, se non è possibile eseguire la consegna, l’attività dell’ufficiale giudiziario si articola in tre fasi:
– deposito di una copia dell’atto presso la sede del Comune mediante consegna al segretario comunale o a un impiegato;
– affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario;
– spedizione di una lettera raccomandata con cui si comunica al destinatario il deposito (comunicazione di avvenuto deposito).
La notifica si perfeziona quando sono state compiute tutte le suddette formalità.
Nel caso esaminato dai giudici, Equitalia ha prodotto in giudizio la copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa priva della sottoscrizione del destinatario; ciò significa che “non vi è prova che il destinatario della cartella – e cioè il contribuente – sia stato effettivamente informato della notifica, ex articolo 140 codice di procedura civile”. Di conseguenza, per la C.T.Reg. Lazio, deve essere accolto l’appello del contribuente e, per l’effetto, deve essere annullata l’iscrizione ipotecaria.
Indagini finanziarie – Versamenti e prelevamenti bancari – Possessori di reddito di lavoro autonomo (Cass. 5.8.2016 n. 16440)
Cass. 5.8.2016 n. 16440 ha stabilito che, per i possessori di reddito di lavoro autonomo, a seguito della sentenza Corte Cost. 6.10.2014 n. 228, non sussiste più alcun effetto legale presuntivo sia per i prelevamenti sia per i versamenti non giustificati.
Pertanto, in merito all’onere della prova, spetta all’Agenzia delle Entrate dimostrare che la movimentazione bancaria non giustificata si è concretizzata in un’evasione d’imposta.
Rileviamo che mediante la sentenza Corte Cost. 6.10.2014 n. 228 l’art. 32 del DPR 600/73 è stato dichiarato incostituzionale solo in merito ai prelevamenti non giustificati, essendo irragionevole che, per i possessori di reddito di lavoro autonomo, possa legalmente presumersi che il prelevamento sia stato utilizzato per l’acquisto di merci strumentale alla rivendita di merci “in nero”.
Agevolazione prima casa – Cause di decadenza dall’agevolazione – Cause di forza maggiore (C.T. Reg. Lombardia 14.4.2016 n. 2220/13/16)
La C.T. Reg. Lombardia, con la sentenza n. 2220/13/2016 del 14.4.2016, ha statuito che non decade dall’agevolazione “prima casa” chi compra un’abitazione e non può trasferirvi la residenza siccome occupata abusivamente (nel caso di specie, i due comproprietari avevano presentato denuncia all’autorità giudiziaria prima dei 18 mesi), in quanto in tali casi si è in presenza di forza maggiore.
Si ricorda che:
– la sussistenza della forza maggiore esime il contribuente dall’onere di trasferire la sua residenza, entro 18 mesi dal rogito d’acquisto, nel Comune ove è ubicata la casa oggetto di acquisto agevolato;
– in assenza di forza maggiore, il decorso del diciottesimo mese comporta la conseguenza del recupero dell’imposta “ordinaria” e l’applicazione della sanzione pari al 30% della differenza tra l’imposta ordinaria e l’imposta agevolata.
Tosap – Distributori di carburante – Aree di manovra – Assoggettamento al tributo (C.T. Reg. Palermo 11.4.2016 n. 1362/25/16)
Secondo la C.T. Reg. Palermo 11.4.2016 n. 1362/25/16, l’occupazione di aree pubbliche destinate alla manovra e all’accesso dei veicoli da rifornire, da parte di un esercizio di distribuzione di carburante, è soggetta a TOSAP, perché consiste nella sottrazione di spazi alla pubblica disponibilità. La decisione è conforme all’orientamento della Corte di Cassazione (sentenza 17591/2009) ed ha preso in analisi quanto disposto dall’art. 48 del DLgs. 507/93, che detta le regole specifiche per l’applicazione della TOSAP agli impianti di distribuzione di carburanti, prevedendo che il tributo sia commisurato alla capacità del serbatoio sotterraneo. Tale misura include, convenzionalmente, l’occupazione del sottosuolo e quella del suolo stradale effettuata con le sole colonnine montanti per la distribuzione di carburanti, per l’acqua e l’aria compressa, nonché con un chiosco che insiste su una superficie nel complesso non superiore a 4 metri quadrati. Per le occupazioni diverse da quelle descritte, o in eccesso rispetto all’estensione prevista, occorre applicare la TOSAP secondo le regole ordinarie.
Emendabilità della dichiarazione – Ambito applicativo e termini (Cass. SS.UU. 30.6.2016 n. 13378)
Cass. SS.UU. 30.6.2016 n. 13378, pronunciandosi sull’ambito applicativo della dichiarazione integrativa, ha specificato che:
– la dichiarazione integrativa, ove comporti un minor reddito o, comunque, un minor debito d’imposta (art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98), può essere emendata entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo, potendo compensare il credito che ne deriva ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
– spirato il menzionato termine, non viene meno la possibilità di inviare la domanda di rimborso ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73, entro il termine decadenziale dei 48 mesi dal pagamento;
– ove essa sia a sfavore del contribuente, può essere trasmessa entro il termine decadenziale per l’accertamento, di cui all’art. 43 del DPR 600/73 (art. 2 co. 8 del DPR 322/98);
– in sede di ricorso contro la cartella di pagamento emessa sulla base della dichiarazione, si può contestare il merito della pretesa anche sulla base di errori od omissioni presenti nella dichiarazione.
Compensi agli amministratori di società – Termine di prescrizione quinquennale (Cass. 5.7.2016 n. 13686)
La Cassazione, con la sentenza n. 13686 del 5.7.2016, ha statuito che si applica il termine di prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949 co.1 c.c., al diritto al compenso dell’amministratore.
In particolare, tale norma opera con riguardo al diritto al compenso dell’amministratore di società, in quanto tale diritto scaturisce dal rapporto societario, e cioè dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell’organizzazione sociale in dipendenza diretta del contratto di società.
Residenza fiscale – Cancellazione dall’anagrafe dei residenti – Conservazione della residenza o del domicilio in Italia – Prova (Cass. 15.6.2016 n. 12311)
Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza 12311/2016, va cassata la sentenza di merito che ha escluso la residenza fiscale in Italia sulla sola base dell’iscrizione all’AIRE del contribuente (un pilota automobilistico), senza attribuire alcun rilievo agli elementi indicati dall’Agenzia delle Entrate ai fini di dimostrare la conservazione dei legami personali del contribuente con l’Italia. In particolare, secondo la Corte di Cassazione, tali elementi, di “potenziale valore decisivo” erano costituiti da:
– l’apertura, da parte del contribuente, di numerosi conti correnti in Italia;
– le numerose tracce di frequenti soggiorni in Italia;
– il fatto che i numerosi contratti di sponsorizzazione stipulati dal contribuente prevedessero come foro competente, in caso di controversie, quello italiano;
– l’avvenuta stipula da parte del contribuente di polizze assicurative in Italia;
– il recapito della corrispondenza ad un indirizzo italiano.