La Cassazione, con la sentenza n. 13424 del 30.6.2016, ha statuito che il termine di decadenza per l’accertamento dell’imposta di registro decorre da quando avviene l’evento che rende impossibile l’esecuzione degli impegni assunti in sede di registrazione dell’atto (nel caso di specie, una società aveva ceduto l’area oggetto di imposta agevolata, prima di edificarla).
In particolare, secondo i giudici:
– il contribuente non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione della sopravvenuta decadenza dai benefici fiscali;
– l’Amministrazione finanziaria è in condizione di verificare autonomamente (e senza necessità di segnalazione da parte del contribuente) l’avvenuto adempimento dell’obbligo dichiarato nell’atto registrato, quale presupposto dell’agevolazione provvisoriamente fruita.
Pertanto, anche in assenza di tale informativa, la liquidazione della maggior imposta può essere notificata entro il termine di 3 anni (e non di 5 anni).
Emendabilità della dichiarazione – Ambito applicativo e termini (Cass. SS.UU. 30.6.2016 n. 13378)
Cass. SS.UU. 30.6.2016 n. 13378, risolvendo una questione della massima importanza, ha sancito che il contribuente, in sede di ricorso contro la cartella di pagamento derivante dalla dichiarazione, può contestare il merito della pretesa anche sulla base di errori od omissioni presenti nella dichiarazione, indipendentemente dai termini indicati dall’art. 2 del DPR 322/98, che si riferiscono alla sola fase amministrativa.
Quanto esposto non vale se l’irretrattabilità del dato indicato (o da indicare) in dichiarazione ha fondamento normativo, come per il credito d’imposta sulla ricerca scientifica (vedasi l’art. 6 del DM 22.7.98 n. 275).
La dichiarazione dei redditi integrativa, ove comporti un minor reddito o, comunque, un minor debito d’imposta (art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98), può essere emendata entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo, potendo compensare il credito che ne deriva ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
Spirato il menzionato termine, non viene meno la possibilità, per il contribuente, di inviare la domanda di rimborso ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73, entro il termine decadenziale dei 48 mesi dal pagamento, ma risulta inibita l’integrativa con successiva compensazione.
Qualora la dichiarazione integrativa sia a sfavore del contribuente, può essere trasmessa entro il termine decadenziale per l’accertamento, di cui all’art. 43 del DPR 600/73 (art. 2 co. 8 del DPR 322/98).
Società di comodo – Società di costruzione – Impossibilità di reperire i finanziamenti per la costruzione del complesso immobiliare – Disapplicazione della disciplina (C.T. I Bolzano 8/20/16)
Secondo la sentenza della C.T. I° Bolzano 8/20/16, non è di comodo una società di costruzioni che, pur non rispettando i parametri fissati dall’art. 30 della L. 724/94, non ha potuto produrre ricavi per difficoltà nel reperire i finanziamenti necessari per portare avanti il progetto edilizio, rappresentato dalla demolizione di un fabbricato preesistente e dalla costruzione di un nuovo fabbricato a destinazione alberghiera sul sedime.
La società ha dimostrato che, con l’ingresso di un nuovo socio, il progetto ha potuto perfezionarsi, e che ci si trovava quindi non in uno stato di inattività, ma di una situazione nella quale il progetto era soltanto stato rallentato da una situazione di crisi finanziaria momentanea.
Prestazioni dell’esercente a favore del gestore di slot machine – Applicazione del regime di esenzione (C.T. II di Bolzano 22.1.2015 n. 11/2/15)
La C.T. II di Bolzano, nella sentenza 22.1.2015 n. 11, ha riconosciuto l’esenzione IVA ex art. 10 co. 1 n. 6 del DPR 633/72 alle prestazioni accessorie (es. custodia e manutenzione degli apparecchi) rese dall’esercente a favore del gestore di slot machine. La sentenza accoglie l’orientamento espresso sinora dalla giurisprudenza maggioritaria di merito.
Si deve rilevare, tuttavia, che l’Amministrazione finanziaria non concorda con la citata interpretazione. L’Agenzia delle Entrate, nella circ. 13.5.2005 n. 21 (§ 7.1), ha circoscritto l’ambito di applicazione dell’esenzione ai rapporti fra il concessionario e l’esercente (o il gestore). Secondo il citato documento di prassi, pertanto, l’attività resa dall’esercente nei confronti del gestore sarebbe da considerare imponibile.
Determinazione della plusvalenza – Valore accertato ai fini dell’imposta di registro – Efficacia ai fini delle imposte dirette – Novità del DLgs. 147/2015 – Valenza retroattiva (Cass. 6.6.2016 n. 11543)
Con l’ordinanza 6.6.2016 n. 11543, la Corte di Cassazione ha esteso alle fattispecie anteriori all’introduzione del co. 3 dell’art. 5 del DLgs. 14.9.2015 n. 147 le tutele in materia di accertamento delle plusvalenze derivanti da cessioni di immobili, di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi.
In particolare, il DLgs. 147/2015 ha eliminato la possibilità per gli Uffici di assumere il maggior valore determinato ai fini dell’imposta di registro come presupposto per la rettifica della plusvalenza nell’ambito delle imposte sui redditi.
Nel caso della sentenza, un contribuente ha impugnato un accertamento con cui l’Ufficio rideterminava, in modo automatico, la plusvalenza derivante da una cessione di un terreno edificabile assumendo il maggior valore accertato ai fini dell’imposta di registro per richiedere al contribuente maggiori imposte dirette.
Il collegio, prendendo in esame le modifiche legislative di recente introduzione, ha precisato che la norma ha chiara ed evidente valenza interpretativa autentica in forza della quale, anche in base allo Statuto del contribuente, produce effetti retroattivi.
Tale tesi è stata riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate nell’audizione parlamentare del 19.5.2015.
Pertanto, secondo i Giudici, la presunzione scaturente dall’accertamento del valore ai fini dell’imposta di registro non può più essere utilizzata per l’accertamento della plusvalenza patrimoniale, e deve essere disapplicata anche nelle controversie sorte in epoche precedenti alla modifica (Cfr. anche Cass. 30.3.2016 n. 6135).
Somma riconosciuta al conduttore per la risoluzione anticipata di un contratto di locazione commerciale – Deducibilità – Condizioni (C.T. Reg. Roma 23.5.2016 n. 3208/1/16)
Secondo la C.T.Reg. Roma 23.5.2016 n. 3208/1/16, la somma versata, a titolo di accordo transattivo, dal proprietario persona fisica a fronte della risoluzione anticipata di un contratto di locazione commerciale, non è deducibile se non espressamente riferita alla perdita dell’avviamento commerciale.
Nel caso esaminato, dalla scrittura privata stipulata tra le parti, emergeva che il versamento era erogato al fine di ottenere la rinuncia della società conduttrice a reclamare qualsiasi pretesa riferita alla perdita dell’avviamento commerciale.
I giudici rigettano l’appello del contribuente in ordine alla deducibilità della somma, in quanto corrisposta a titolo transattivo e non espressamente riferita alla perdita dell’avviamento commerciale.
TIA – Produzione di rifiuti speciali – Superficie tassabile (Cass. 20.5.2016 n. 10469)
La Cassazione, con la sentenza 20.5.2016 n. 10469, ha affermato che anche per la TIA (tariffa di igiene ambientale) valgono le disposizioni contenute nell’art. 62 co. 3 del DLgs. 507/93 che, in materia di TARSU, stabiliscono che per la determinazione della superficie tassabile non si deve tenere conto di quella parte di essa ove si formano, di regola, rifiuti speciali.
Al contribuente, tuttavia, spetta l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione di tali aree.
Tanto più che l’art. 49 co. 3 e 14 del DLgs. 5.2.97 n. 22 dispongono che la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, salvo l’applicazione di una riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al recupero.
Convocazione del contribuente recapitata 15 giorni prima del termine per il ricorso – Tempestività (Cass. 31.5.2016 n. 11348)
Cass. 31.5.2016 n. 11348 ha stabilito che non può ritenersi intempestivo l’invito al contraddittorio finalizzato all’adesione ex art. 6 co. 2 del DLgs. 218/97 notificato 15 giorni prima dello spirare del termine per il ricorso.
Per questa ragione, non può nemmeno ritenersi violato l’art. 10 della L. 212/2000, sulla buona fede e leale collaborazione tra le parti.
I giudici non si pronunciano, comunque, sulla validità dell’accertamento qualora mancasse l’invito in oggetto, nonostante la domanda di adesione trasmessa dal contribuente in seguito alla ricezione dell’accertamento. In passato, cospicua giurisprudenza ha negato che ciò comportasse l’invalidità (per tutte, Cass. SS.UU. 17.2.2010 n. 3676).
Rinuncia all’incasso della parcella – Assoggettamento ad imposizione dell’importo fatturato (C.T. Prov. Ancona 1279/3/2016)
La sentenza C.T. Prov. Ancona n. 1279/3/2016, ha considerato legittimo un avviso di accertamento che richiedeva la fatturazione ed il versamento di imposte in relazione a prestazioni professionali gratuite erogate ad amici e parenti.
Nel caso di specie, un notaio ha rinunciato a richiedere l’onorario per prestazioni professionali, limitandosi ad addebitare le sole “spese vive” degli atti (bolli, registrazione).
I giudici di merito, pur riconoscendo che l’incasso di onorari irrisori, o l’erogazione di prestazioni gratuite, può essere giustificata da rapporti di “consuetudine” e “amicizia”, hanno, tuttavia, ritenuto che lo stesso avrebbe dovuto regolarmente fatturare gli omaggi concessi, declinarne l’incasso e, comunque, assolvere il corrispondente onere fiscale.
Indennità percepite a titolo di risarcimento – Imponibilità – Condizioni (Cass. 6.5.2016 n. 9180)
La Cass. 6.5.2016 n. 9180 ribadisce che, in base all’art. 6 co. 2 del TUIR, le indennità percepite dalla persona fisica a titolo di risarcimento sono soggette a IRPEF se e nei limiti in cui risultino destinate a reintegrare un danno concretizzatosi nella mancata percezione di redditi (c.d. “lucro cessante”), mentre non lo sono nell’ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (c.d. “danno emergente”).
Nel caso di specie, un contribuente aveva ricevuto una somma, a seguito della cessione bonaria di un grande terreno, nell’ambito di una procedura di esproprio per pubblica utilità, tesa ad indennizzare la perdita della qualità di imprenditore agricolo, il costo delle pratiche burocratiche per il cambio della destinazione d’uso dell’immobile rimasto di proprietà, nonché il costo della serra e dell’impianto di riscaldamento e, infine, il ristoro del “danno biologico”.