Unità immobiliari contigue e autonome – Fusione catastale – Effetti – Orientamento della Corte di Cassazione

Con le sentenze n. 8346/2016, 8347/2016 e 8348/2016, la Corte di Cassazione ha riaffermato che i benefici fiscali previsti per l’acquisto della c.d. “prima casa” possono essere riconosciuti anche quando la casa sia costituita da più unità immobiliari contemporaneamente acquistate, purché ricorrano due condizioni:
–  la destinazione da parte dell’acquirente delle unità immobiliari, nel loro insieme, a costituire un’unica unità abitativa;
–  la qualificabilità come alloggio “non di lusso” delle unità immobiliari unificate.
Per tale tipologia di immobili, inoltre, è possibile richiedere la fusione catastale soltanto quando i diritti reali di possesso sono omogenei, cioè soltanto se tutti i beni da fondere appartengono allo stesso soggetto.

Cause di non punibilità – Pagamento del debito tributario – Particolare tenuità del fatto – (Cass. pen. 5.5.2016 n. 18680)

La Corte di Cassazione, nella sentenza 5.5.2016 n. 18680, ha precisato che l’introduzione ad opera del DLgs. 158/2015 della nuova causa di non punibilità di cui all’art. 13 del DLgs. 74/2000 – prevista per i reati di omesso versamento IVA, omesso versamento delle ritenute ed indebita compensazione di crediti non spettanti, in caso di integrale pagamento delle somme dovute, comprese sanzioni amministrative e interessi, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado – esclude l’applicazione per gli stessi delitti dell’istituto della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p.
Il pagamento dell’intero debito tributario ovvero il diritto di ottenere un termine per il relativo saldo, a prescindere dall’entità dello scostamento della somma non versata rispetto al valore soglia, ed anzi comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi, contraddice ed esclude l’applicabilità del meccanismo processuale previsto dall’art. 469 co. 1-bis c.p.p. per poter prosciogliere dai citati reati tributari per particolare tenuità del fatto con sentenza pre-dibattimentale; meccanismo processuale né richiamato né fatto salvo dall’art. 13 del DLgs. 74/2000.
Tale preclusione, peraltro, riguarda solo coloro che possono beneficiare della causa di non punibilità contemplata nel sistema penale tributario.
Nel caso di specie, quindi, non potendo trovare applicazione la causa di non punibilità di cui all’art. 13 del DLgs. 74/2000, ci si interrogava sull’applicabilità di quella correlata alla particolare tenuità del fatto. Ma anche questa veniva esclusa a fronte di un omesso versamento di ritenute superiore di 10.000 euro rispetto alla nuova, maggiore, soglia di punibilità (150.000 euro).

Organizzazione di manifestazioni fieristiche – Spese sostenute per l’ospitalità dei giornalisti – Detraibilità dell’IVA (Cass. 4.5.2016 n. 8850)

La Cassazione, con sentenza 4.5.2016 n. 8850, ha affermato che le spese sostenute da una società di organizzazione di manifestazioni fieristiche, per l’ospitalità dei giornalisti alle fiere, non rappresentano spese di rappresentanza la cui IVA è indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis1 del DPR 633/72. Costituiscono, invece, spese di pubblicità funzionalmente collegate a fatti generatori di ricavi, per cui la relativa imposta risulta detraibile.
La decisione si fonda sul principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui sono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa e a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tese alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’attività stessa dell’impresa.
Dunque, considerato che l’attività svolta dalla società consiste nella realizzazione di fiere, il successo delle manifestazioni dipende in buona parte dalla risonanza che le medesime sono in grado di ottenere tra i potenziali interessati e, in questo senso, è rilevante per la vendita dei servizi della società il ruolo che assume la stampa specializzata nel promuovere e descrivere gli eventi.

Detraibilità delle spese di riqualificazione energetica – Spese sostenute su immobili merce – Ammissibilità (C.T. Prov. Firenze 26.4.2016 n. 661/4/16)

Secondo quanto affermato dalla C.T. Prov. Firenze 26.4.2016 n. 661/4, la detrazione del 55-65% delle spese sostenute per gli interventi rivolti alla riqualificazione energetica spetta alla società immobiliare che esercita attività di pura locazione anche sugli immobili che, in quanto destinati alla locazione, configurano l’oggetto dell’attività esercitata (immobili merce) e non cespiti strumentali.
Dalla lettura dell’art. 1 co. 344-349 della L. 296/2006 e del DM 19.2.2007 attuativo, emerge che l’agevolazione compete per tutti gli edifici “esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari” senza alcuna limitazione. Non è dato rinvenire nella norma alcuna limitazione relativa all’utilizzo strumentale o meno dell’immobile.
La sentenza in commento contrasta con l’orientamento espresso dall’Amministrazione finanziaria nella ris. 1.8.2008 n. 340, secondo cui, ai soggetti titolari di reddito d’impresa l’agevolazione in esame spetta “con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali da questi utilizzati nell’esercizio della propria attività imprenditoriale”, a condizione, che per effetto dell’intervento, “consegua una effettiva riduzione dei consumi energetici nell’esercizio dell’attività imprenditoriale”.

Ritardo nell’erogazione degli importi – Danno da svalutazione monetaria (Cass. 29.4.2016 n. 8540)

In caso di ritardo nell’erogazione del rimborso ad opera dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente, oltre ai normali interessi da ritardata restituzione degli importi, può domandare il danno da svalutazione monetaria.
Tuttavia, come rilevato da Cass. 29.4.2016 n. 8540, è necessaria la dimostrazione del danno subito in conseguenza dell’indisponibilità del denaro, oltre a ciò che è di norma risarcito mediante gli interessi.
La svalutazione monetaria non può essere negata solo per il fatto che il contribuente, in bilancio, avesse iscritto interessi passivi corrisposti ad istituti di credito per reperire le somme non erogate dall’Amministrazione finanziaria, siccome non hanno rilevanza le misure “compensative” utilizzate dal contribuente.

Agevolazione prima casa -Mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi – Forza maggiore (Cass. 27.4.2016 n. 8351)

Con la sentenza n. 8351 del 27.4.2016, la Cassazione ha statuito che, in tema di agevolazione per l’acquisto della prima casa, il trasferimento della residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile costituisce, al fine dell’ottenimento delle agevolazioni fiscali, un vero e proprio obbligo a carico del contribuente e non un onere. Pertanto, trova applicazione al caso di specie l’esimente della forza maggiore.
Più precisamente, le opere di manutenzione straordinaria di un immobile integrano la forza maggiore, in quanto:
– si connotano per il loro carattere di assoluta inevitabilità, poiché necessarie alla conservazione del fabbricato;
– costituiscono evento futuro e incerto, dato che sono successive sia all’acquisto sia alla delibera condominiale con le quali venivano disposte.
Inoltre, la decadenza dall’agevolazione “prima casa”, riguarda l’immobile acquistato con il beneficio fiscale e non qualsiasi altro immobile sito nel comune di destinazione.

Agevolazione prima casa – Abitazioni contigue – Applicazione del beneficio – Irrilevanza del dato catastale (Cass. 27.4.2016 n. 8346)

La Corte di Cassazione, nella sentenza 27.4.2016 n. 8346, ha ribadito che l’agevolazione prima casa può applicarsi anche in ipotesi di acquisto contemporaneo di due abitazioni contigue, purché:
– esse vengano destinate, dall’acquirente, nel loro complesso, a costituire un’unica unità abitativa;
– in base alla disciplina previgente, esse, nel loro complesso, non siano qualificabili come abitazioni “di lusso” a norma del DM 2.8.69.
Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, ai fini della spettanza dell’agevolazione in caso di acquisto contemporaneo di abitazioni contigue, è del tutto irrilevante in dato catastale dell’iscrizione unitaria che può anche non sussistere e che non deve necessariamente essere operata entro 3 anni.
Secondo l’attuale disciplina dell’agevolazione, tuttavia, non è più rilevante la qualifica dell’immobile come “non di lusso”, bensì il fatto che l’abitazione sia catastalmente classificata come A1, A8 o A9. Sebbene il dato catastale sia oggi rilevante, si ritiene che la mancata fusione catastale dei due immobili non sia preclusiva del beneficio, purché esso resti “classificabile” nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 o A11.

Responsabilità del liquidatore di società e degli ex soci e amministratori – Azionabilità della responsabilità per debiti fiscali (Cass. 27.4.2016 n. 8334)

Cass. 27.4.2016 n. 8334, in relazione alla responsabilità fiscale dei liquidatori di società di cui all’art. 36 del DPR 602/73:
– ha ribadito che la stessa, avendo come presupposto la pretesa accertata in capo alla società, richiede che gli importi a carico di quest’ultima siano almeno stati iscritti in ruoli, anche provvisori;
– ha sancito che essa sorge nel momento in cui si redige il bilancio finale di liquidazione e si trasmette la dichiarazione dei redditi, non avendo rilevanza il momento, antecedente, in cui sono state incassate somme poi non dichiarate.
In ragione di ciò, per appurare se sussiste la responsabilità bisogna verificare se, al momento di predisposizione del bilancio di liquidazione e della dichiarazione, il soggetto aveva la qualità di liquidatore, non avendo rilievo automatico che detto status fosse rivestito precedentemente.

Assenza ingiustificata del dipendente – Demansionamento con completa inattività del lavoratore (Cass. 6260/2016)

La Cassazione, con la pronuncia 6260/2016, ha affermato che l’assenza ingiustificata dal lavoro non perde i propri connotati di gravità anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia demansionato il dipendente fino alla sua completa inattività. Infatti, anche in una situazione di demansionamento, il dovere primario del lavoratore rimane quello di rendere (o, quantomeno, offrire di rendere) la propria prestazione lavorativa.
Si segnala, in contrasto con detto principio, la pronuncia della Cassazione 1693/2013 in cui è stata data rilevanza al principio di autotutela di cui all’art. 1460 c.c., in forza del quale il rifiuto di svolgere la prestazione lavorativa può essere legittimo ove proporzionato all’illegittimo comportamento del datore di lavoro e conforme alla buona fede.

Ipoteca iscritta sul fondo patrimoniale – Debiti tributari contratti per esigenze familiari (Cass. 15.4.2016 n. 7521)

Per Cass. 15.4.2016 n. 7521, nonostante l’ipoteca esattoriale non sia un atto espropriativo, in via interpretativa rientra nell’ambito applicativo dell’art. 170 c.c., quindi è onere del debitore dimostrare che essa non è iscrivibile in quanto il debito è estraneo ai bisogni della famiglia e il creditore ne era a conoscenza.
Tale circostanza, in relazione ai debiti IVA, non è automaticamente esclusa per il fatto che si tratta di debiti sorti nell’esercizio di attività commerciali.
Il problema emerge poichè, ai sensi dell’art. 170 c.c., “la esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.