Spese legali sostenute per la difesa dell’amministratore sottoposto a procedimento penale – Indeducibilità (Cass. 6.8.2019 n. 20945)

Cass. 6.8.2019 n. 20945 ritiene che il costo relativo alle spese per la difesa penale del presidente e amministratore della società difetta del requisito dell’inerenza e, pertanto, non essendo qualificabile come costo di operazioni sociali legittime o rientranti nell’oggetto sociale, su di esso non può essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA.
Tale spesa, esulando dall’ambito del mandato intercorrente tra società e amministratore, deve configurarsi come occasionale e, pertanto, i costi non possono essere trasferiti alla società.

Vizi relativi all’atto emesso dall’ente impositore – Liti nei confronti del concessionario della riscossione

Nel caso in cui il contribuente presenti ricorso contro la cartella di pagamento o altro atto esattivo, eccependo vizi imputabili, anche o solo, all’ente impositore, spetta all’Agente della riscossione, se il ricorso è stato solo a questi notificato, chiamare in causa l’ente impositore ai sensi dell’art. 39 del DLgs. 112/99.
La chiamata in causa può, tuttavia, avvenire solo previa richiesta al giudice, come sancito da Cass. 3.4.2019 n. 9250.
Comunque, il ricorso non può essere dichiarato inammissibile, e, se l’Agente della riscossione non provvede alla chiamata in causa, risponde delle conseguenze della lite.

Restituzione dell’IVA indebita – Legittimazione del cedente (Cass. 26.6.2019 n. 17500)

La Corte di Cassazione, con la sentenza 28.6.2019 n. 17500, ha negato al cessionario/committente il diritto alla restituzione nei confronti dell’Amministrazione finanziaria dell’IVA versata indebitamente al fallimento, nella qualità di cedente/prestatore, sul presupposto dell’estraneità del cessionario al rapporto che lega il cedente/prestatore con l’Amministrazione finanziaria. I ricorrenti avrebbero dovuto agire nei confronti del fallimento per fare valere un credito da “indebito oggettivo”, che, essendo maturato in occasione della procedura fallimentare nei confronti della massa, non ha natura concorsuale, ma prededucibile (art. 111 co. 2 del RD 267/42).
Né può giungersi a diversa conclusione invocando l’orientamento comunitario che, in ossequio al principio di effettività, legittima il cessionario/committente ad agire nei confronti dell’Amministrazione finanziaria se la ripetizione verso il cedente/prestatore risulti impossibile o eccessivamente difficile, non avendo agito nei confronti del fallimento per la ripetizione del credito prededucibile.

Sede dell’Ufficio diversa dalla sede dell’Agente della Riscossione – Competenza del giudice – Orientamenti giurisprudenziali

La Corte Cost. 3.3.2016 n. 44 ha dichiarato incostituzionale l’art. 4 del DLgs. 546/92, nella parte in cui prevede che la competenza si radica con riferimento alla sede del concessionario locale iscritto all’albo dell’art. 53 del DLgs. 446/97, e non con riferimento alla sede dell’ente locale.
Così, si evita che un Comune sito ad esempio in Veneto, affidi la riscossione ad un concessionario sito in Sardegna, obbligando il contribuente a gestire un processo lontano dal proprio domicilio fiscale.
Detta esigenza non si ravvisa quando la riscossione è in capo ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, posto che l’emanazione della cartella di pagamento avviene ad opera della diramazione territoriale individuata con riferimento al domicilio fiscale del contribuente.
Invece, secondo alcune pronunce, dopo la sentenza 44/2016, la competenza si radica sempre presso la sede dell’ente impositore, quand’anche la riscossione avvenga ad opera dell’ex Equitalia (Cass. 21.11.2018 n. 30054).
Come affermato dalla C.T. Prov. Taranto 12.9.2018 n. 1580/1/18, in questo modo si vanifica il principio affermato dalla Corte Costituzionale, obbligando il contribuente a difendersi in un luogo lontano dalla propria residenza.
Quando sussiste diversità tra ente impositore e Agente della riscossione, infatti, ciò è dovuto ad un mutamento di domicilio fiscale successivo all’emanazione dell’avviso di accertamento.

Cancellazione dal Registro delle imprese – Effetti – Rapporti passivi e attivi non definiti e giudizi pendenti – Azione revocatoria ordinaria (Cass. 21.5.2019 n. 13593)

Nella sentenza 21.5.2019 n. 13593, la Corte di Cassazione ha affermato che il creditore che agisce in revocatoria per veder dichiarare l’inefficacia di un contratto di vendita, con il quale il debitore abbia alienato un bene, così riducendo la garanzia patrimoniale, può chiamare in giudizio, come litisconsorti ex art. 102 c.p.c., sia la società debitrice che quella acquirente del bene oggetto del contratto di alienazione.
Ove, però, il contraddittorio sia costituito regolarmente nei soli confronti di una delle due società, in quanto l’altra si è estinta con cancellazione dal Registro delle imprese in data antecedente alla notifica dell’atto di citazione, il creditore procedente ha diritto ad integrare il contraddittorio nei confronti dei soci della società estinta, che succedono alla società stessa. Il creditore, infatti, può conseguire un titolo esecutivo, per un credito insorto “pendente societate”, anche dopo la sua estinzione, “dovendosi intendere legittimati passivi alla corrispondente domanda i singoli soci i quali succedono alla società nei medesimi rapporti, così da rispondere delle sue obbligazioni, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti nel corso della sua attività, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente”.
Il giudice che, nel corso del giudizio, verifichi l’estinzione di una delle società litisconsorti, è tenuto, in ogni stato e grado del giudizio, a fissare un termine per la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soci ai quali si sono trasmessi in successione i rapporti giuridici della società.

Soci lavoratori di cooperative – Trattamento economico applicabile (Cass. 20.2.2019 n. 4951)

La Corte di Cassazione, con sentenza 20.2.2019 n. 4951, ha stabilito che, fermo restando quanto previsto dall’art. 36 della L. 300/70, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine.
In particolare, la stessa Suprema Corte specifica che, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito dì applicazione di quei contratti di categoria applicano, ai propri soci lavoratori, trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria, con il fine di contrastare il dumping salariale.

Beni concessi in comodato – Spese di gestione – Deducibilità – Condizioni (Cass. 7.11.2018 n. 28375)

La Cass. 7.11.2018 n. 28375 ha stabilito che, in caso di esternalizzazione a impresa terza dell’attività di produzione di beni venduti dal contribuente, i relativi costi per l’uso del capannone (nella specie, acqua, energia elettrica, gas e telefono) e per la manutenzione dei macchinari di sua proprietà, concessi in comodato all’impresa che svolge in esclusiva per il comodante l’attività di produzione, sono deducibili ai sensi dell’art. 109 co. 5 del TUIR, con conseguente detraibilità della relativa IVA ex art. 19 del DPR 633/72, trattandosi di spese che si inseriscono nel suo programma economico e devono, pertanto, ritenersi inerenti la sua attività produttiva in quanto ad essa strumentali.

Sponsorizzazioni – Natura dell’onere – Criteri di deducibilità (Cass. 10.10.2018 n. 25021)

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 10.10.2018 n. 25021, ha affermato che le spese di sponsorizzazione, in quanto idonee al più ad accrescere il prestigio dell’impresa, vanno considerate spese di rappresentanza.
Infatti, in base alla normativa vigente fino al 2007, tali oneri sono deducibili previa dimostrazione, a carico del contribuente, del requisito dell’inerenza, consistente non solo nella giustificazione della congruità dei costi, rispetto ai ricavi o all’oggetto sociale, ma soprattutto nell’allegazione delle potenziali utilità per la propria attività commerciale o dei futuri vantaggi conseguibili attraverso la pubblicità svolta dall’impresa.
Letta a contrario, tale pronuncia sembra costituire l’implicita conferma che, nell’attuale contesto legislativo, le spese di sponsorizzazione devono essere considerate di pubblicità e, come tali, non vanno soggette ai limiti di deducibilità previsti dall’art. 108 co. 2 del TUIR (in senso conforme, tra gli altri, l’approfondimento Assonime 6/2013).

Panificio – Accertamento fondato sulle quantità di farina e lievito acquistate – Attendibilità (Cass. 7.9.2018 n. 21860)

Secondo la Cass. 7.9.2018 n. 21860, è legittimo l’accertamento analitico-induttivo esperito dall’Ufficio a carico di un panificio, basato sulle discrepanze relative alle ricostruzioni indirette dei ricavi fondate a sua volta sulle quantità acquistate di due materie prime indispensabili, fatta salva la prova contraria fornita dal contribuente.
Nel caso di specie, il recupero a tassazione dei maggiori ricavi non contabilizzati derivava dalla ricostruzione delle quantità acquistate sia di farina che di lievito per la fabbricazione del pane.

Omessa o irregolare notifica della cartella di pagamento – Inizio dell’esecuzione forzata – Tutela del contribuente (Corte Cost. 31.5.2018 n. 114)

Secondo Corte Cost. 31.5.2018 n. 114, il contribuente è ammesso a proporre opposizione all’esecuzione davanti al tribunale ordinario qualora sia iniziata l’esecuzione e non è possibile trovare adeguata tutela nel processo tributario.
Tale azione presuppone, infatti, che i rimedi contro l’accertamento o la cartella siano stati esperiti ovvero che siano inutilmente decorsi i termini per proporre ricorso davanti al giudice tributario.
L’opposizione rientra nell’ambito dell’art. 615 co. 2 c.p.c. e si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione del tribunale competente per territorio (art. 27 c.p.c.).
Nella diversa ipotesi in cui, invece, tramite l’opposizione venga contestata la notifica del titolo esecutivo, la giurisdizione sarà del giudice tributario e l’azione dovrà essere proposta entro sessanta giorni dalla notifica del primo atto esecutivo (Cass. SS. UU. 13913/2017).