Secondo quanto deciso dalla Cass. 1.10.2018 n. 23702, per il calcolo della plusvalenza originata dalla cessione di un terreno edificabile, che risulta imponibile ex art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR, al costo fiscale dell’area ceduta si deve sommare anche il costo sostenuto per l’acquisizione di altri appezzamenti ceduti poi gratuitamente al Comune per ottenere la volumetria necessaria.
Ad avviso della Corte, si tratta di costi inerenti ad un’unica iniziativa urbanistica e come tali devono essere sottratti al prezzo di cessione per il calcolo della plusvalenza.
Locazione di immobili commerciali – Risoluzione contrattuale – Effetti (C.T. Reg. Roma 30.1.2018 n. 469/16/18, C.T. Reg. Roma 9.2.2018 n. 756/9/18)
Il canone di locazione di immobili ad uso commerciale concorre a formare il reddito del contribuente locatore durante il tempo in cui il contratto esplica i suoi effetti, anche se non percepito per cause imputabili al conduttore; pertanto, deve essere dichiarato pure se non riscosso.
Secondo C.T. Reg. Roma 30.1.2018 n. 469/16/2018, nel caso in cui il contratto contenga una clausola risolutiva espressa per il caso di morosità, la conclusione del rapporto negoziale si verifica al momento del mancato pagamento del canone dovuto; pertanto, le somme spettanti al proprietario non sono riconducibili ai canoni di locazione (e non devono essere tassate come tali), ma hanno natura risarcitoria.
Invece, per C.T. Reg. Roma 9.2.2018 n. 756/9/18, pur in presenza di una clausola di risoluzione, se il contribuente locatore non esercita il diritto allo scioglimento del vincolo, permane l’obbligo di dichiarare i canoni scaduti e non riscossi, fino alla conclusione del procedimento di sfratto.
Cessione di terreno edificabile di pertinenza dell’abitazione – Plusvalenza autonomamente tassabile (Cass. 6.7.2018 n. 17792)
La Corte di Cassazione ha ribadito che la natura pertinenziale del terreno edificabile è irrilevante, nell’ambito dell’applicazione della disciplina dei redditi diversi di cui all’art. 67 del TUIR, in quanto tale norma non fa alcun riferimento alle pertinenze e precisa che, per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, la tassabilità delle plusvalenze sussiste “in ogni caso”.
Ciò significa – spiega la Corte – che la natura pertinenziale di un bene non ne esclude di per sè la potenzialità edificatoria secondo gli strumenti urbanistici e, quindi, l’assoggettabilità al pagamento della plusvalenza.
Lo stesso terreno, tuttavia, non è soggetto al pagamento dell’ICI (oltre che dell’IMU e della TASI stante il rinvio operato dall’art. 13 co. 2 del DL 201/2011 all’art. 2 del DLgs. 504/92) in quanto l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza scontano l’imposta unitamente al fabbricato.
Antenne di telefonia mobile – Esclusione dall’IMU (C.T. Prov. Ravenna 1.1.2018 n. 170/1/18)
Ad avviso della C.T. Prov. Ravenna n. 170/1/18, gli impianti funzionali ai servizi di telecomunicazione (antenne di telefonia mobile) non sono soggetti a IMU/TASI.
Tale posizione deriva dalla previsione interpretativa dell’art. 12 del DLgs. 33/2016, che ha stabilito che le opere di telecomunicazione possono essere soggette esclusivamente a TOSAP o a COSAP.
Imposta sulla pubblicità – Apposizione di faretti sulle vetrate (C.T. Prov. Varese 10.4.2018 n. 130/2/18)
L’art. 7 co. 7 del DLgs. 507/93 prevede che l’imposta sulla pubblicità è aumentata del 100% se effettuata in forma luminosa o illuminata.
Pertanto, la maggiorazione, secondo la C.T. Prov. Varese 10.4.2018 n. 130/2/18, spetta quando la vetrina del negozio è illuminata da appositi faretti.
Non rileva, a fini tributari, che, mediante tale illuminazione, venga fatta luce anche sul territorio comunale dove transitano i pedoni.
Autonoma organizzazione – Compensi per attività di sindaco, consulente tecnico d’ufficio e pubblicista – Esclusione da IRAP – Condizioni (Cass. 17.5.2018 n. 12052)
La Corte di Cassazione, con la sentenza 17.5.2018 n. 12052, ha affermato che non sono soggetti a IRAP gli emolumenti percepiti per:
– attività di sindaco e revisore di società;
– lezioni e diritti d’autore;
– consulenze tecniche d’ufficio e di parte.
Affinché operi l’esclusione, occorre che il professionista (nel caso di specie, commercialista) sia in grado di scindere i suddetti compensi rispetto a quelli prodotti avvalendosi di un’autonoma organizzazione.
L’accertamento delle varie attività esercitate e lo scorporo dei relativi proventi spetta al giudice di merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.
Atto firmato digitalmente notificato a mezzo posta – Nullità (C.T. Prov. Vicenza 25.1.2018 n. 74/3/18
Secondo quanto affermato da C.T. Prov. Vicenza 25.1.2018 n. 74/3/18, l’avviso di accertamento firmato digitalmente e notificato in via ordinaria è affetto da nullità insanabile per violazione dell’art. 42 del DPR 600/73, in quanto privo di sottoscrizione.
Solamente gli atti prodotti da sistemi informativi automatizzati derivanti da attività di carattere seriale (come alcune tipologie di accertamenti parziali), secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 2.11.2010 n. 4114, possono contenere l’indicazione del nominativo a stampa in luogo della firma autografa.
Ciclomotore strumentale all’attività del contribuente (C.T. Reg. Roma 4.4.2018 n. 2144/13/18)
In base a quanto disposto dall’art. 86 del DPR 602/73, non possono essere oggetto di fermo amministrativo i veicoli strumentali all’attività esercitata dal contribuente.
Il concetto di strumentalità del bene riguarda l’organizzazione del lavoro e, dunque, i beni che fanno parte dell’impresa o dell’attività professionale.
Conseguentemente, possono essere sottoposti a fermo i veicoli (ivi compresi i ciclomotori) utilizzati per recarsi presso il posto di lavoro, in quanto si tratterebbe non tanto di beni strumentali all’attività, bensì strumentali alla persona (C.T. Reg. Roma 4.4.2018 n. 2144/13/18).
Polizze per rischio di morte o invalidità degli amministratori – Deducibilità – Condizioni (C.T. Reg. Lombardia 14.2.2018 n. 615/1/2018)
Secondo la C.T. Reg. Lombardia 14.2.2018 n. 615/1/2018:
– i premi per polizze di responsabilità civile di amministratori, sindaci e dirigenti devono considerarsi inerenti all’attività d’impresa in quanto coprono il rischio di perdite patrimoniali della società per risarcimenti richiesti da terzi per comportamenti posti in essere da dipendenti o organi sociali in ragione del loro ufficio, con possibile responsabilità indiretta della società;
– i premi per polizze infortuni di dirigenti e consulenti e per il rimborso delle spese mediche di amministratori e dirigenti sono inerenti, in quanto strettamente collegate al rapporto di lavoro ed alla funzione di amministratore che mirano ad agevolare;
– i premi per polizze vita (key-man) sottoscritte per l’evento morte dell’amministratore non sono inerenti all’attività d’impresa, in quanto non vi è alcun rapporto diretto tra l’evento (che può ben avvenire a carica cessata) e l’attività d’impresa.
Tale ultima copertura assicurativa deve essere considerata non un costo, ma semmai un’immobilizzazione finanziaria, poiché collegata ad un evento non direttamente connesso con l’attività sociale.
Utilizzo dei guanti monouso da parte del dentista – Rilevanza ai fini dell’accertamento (Cass. 4.5.2018 n. 10692)
Secondo la Cass. 4.5.2018 n. 10692, è legittimo l’accertamento analitico-induttivo effettuato nei confronti di un odontoiatra fondato sull’utilizzo di guanti monouso, sebbene il percorso di ricostruzione indiretta dei compensi del professionista tenga in considerazione anche le rimanenze, elemento estraneo alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, perché rilevante solo per il calcolo del reddito d’impresa.
La valorizzazione di tali elementi di consumo monouso, infatti, non è affatto
inibita, potendosi al contrario attribuirne rilevanza probatoria nel contesto di un più complesso quadro probatorio.