Secondo alcuni interventi della giurisprudenza di merito, l’Ufficio non può dedurre l’esistenza di operazioni oggettivamente inesistenti (trattasi nella specie di inesistenza parziale, ovvero di sovrafatturazione) solo dalle risultanze della verifica condotta nei confronti dell’emittente le fatture, nonché autore del sistema fraudolento (C.T. Reg. Venezia 30.9.2015 n. 1486/5/15).
Il ragionamento ipotetico dell’Amministrazione, infatti, è espressione di un sospetto generico e non costituisce una prova neanche indiziaria (C.T. Reg. Firenze 15.3.2018 n. 505/21/17).
Cessione totalitaria di partecipazioni
Nella sentenza 9.4.2018 n. 8619, la Corte di Cassazione ha ribadito che, con riferimento a operazioni realizzate durante la vigenza della precedente disciplina, gli uffici potevano riqualificare in cessione di azienda le cessioni totalitarie di partecipazioni senza provare l’intento antielusivo e senza obbligo di instaurazione del contraddittorio. Il nuovo art. 20 del DPR 131/86, avendo natura innovativa, non può essere applicato retroattivamente.
Licenziamento per giusta causa – Svolgimento di attività extralavorativa durante l’assenza dal lavoro per malattia – Legittimità (Cass. 13.3.2018 n. 6047)
La Corte di Cassazione, con la sentenza 13.3.2018 n. 6047, ha ribadito il principio secondo cui l’attività extralavorativa posta in essere durante il periodo di assenza per malattia costituisce un illecito disciplinare non solo se da tale comportamento deriva un’effettiva impossibilità temporanea della ripresa del lavoro, ma anche quando la ripresa è solo messa in pericolo dalla condotta imprudente, con una valutazione di idoneità che deve essere svolta necessariamente ex ante, in riferimento al momento in cui il comportamento viene realizzato.
Il caso di specie riguardava un dipendente che, durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia a causa di un episodio di lombosciatalgia, si era esibito una sera suonando la fisarmonica con la propria band durante una festa di paese. La partecipazione all’evento, che era stato pubblicizzato sia da un giornale locale sia dallo stesso lavoratore sul proprio profilo Facebook, non aveva pregiudicato la guarigione, tenuto conto che il lavoratore era rientrato regolarmente al lavoro al termine del periodo di malattia.
La Suprema Corte, ritenendo che nella lettera di contestazione fosse imputato al lavoratore solo il mancato rispetto dei suoi obblighi contrattuali e non anche l’insussistenza dello stato di malattia, cassa la decisione della Corte d’Appello – che aveva deciso la reintegrazione del lavoratore sul posto di lavoro per insussistenza del fatto contestato – e rinvia la decisione alla Corte d’Appello perché valuti se il comportamento del lavoratore sia stato imprudente e contrario ai doveri di correttezza e buona fede e agli obblighi specifici di diligenza e fedeltà.
Modalità di corresponsione della retribuzione variabile – Obiettivi a cui è subordinata la corresponsione del premio – Omissione (App. Milano 3.11.2017 n. 1712)
Con la sentenza 3.11.2017 n. 1712 la Corte d’Appello di Milano si è pronunciata in merito all’onere probatorio che grava sul lavoratore nell’ipotesi in cui sia prevista l’assegnazione di un premio aziendale subordinatamente al raggiungimento di determinati obiettivi annuali, ma il datore di lavoro, ponendo in essere un vero e proprio inadempimento contrattuale, ne ometta l’individuazione.
Secondo la Corte territoriale, in tal caso, spetta al dipendente dedurre e provare il raggiungimento da parte sua degli obiettivi che, secondo i principi di correttezza e buona fede, avrebbero dovuto essere ragionevolmente assegnati in un’ottica di continuità con quelli in precedenza fissati e in relazione alle potenzialità aziendali nonché alle situazioni contingenti del mercato.
Conferimento di azienda in società e successiva cessione delle partecipazioni – Riqualificabilità in cessione d’azienda – Inammissibilità (C.T. Prov. Milano 12.2.2018)
Anche la C.T. Prov. 12.2.2018 si pronuncia sull’applicazione dell’art. 20 del DPR 131/86 , come modificato dall’art. 1 co. 87 della L. 205/2017.
In particolare, la Commissione ripercorre l’evolversi della questione, ricordando che:
– la Relazione illustrativa alla legge di bilancio 2018 considera la nuova formulazione dell’art. 20 del DPR 131/86 come interpretativa e, quindi, avente efficacia retroattiva (C.T. Prov. Reggio Emilia 4/2/2018);
– secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. 2007/2018) la norma è innovativa e non può valere che per il futuro;
– nel corso di Telefisco, l’Agenzia delle Entrate ha accolto la natura innovativa della norma, affermandone l’applicabilità agli atti notificati dall’1.1.2018.
La Commissione di Milano condivide che la nuova versione dell’art. 20 del DPR 131/86 non possa essere retroattiva, ma afferma che la precedente versione
non deve necessariamente essere interpretata in senso contrastante alla “nuova”. Secondo la Commissione, è possibile accogliere un’interpretazione del previgente art. 20 costituzionalmente orientata dal principio di ragionevolezza. Pertanto, la Commissione accoglie l’indirizzo (minoritario) che, già prima della legge di bilancio, non riteneva legittimo riqualificare in atti di cessione di azienda i conferimenti seguiti dalla cessione di quote.
Dicitura “atto firmato digitalmente” in luogo della firma autografa – Nullità (C.T. Prov. Treviso 15.1.2018 n. 55/1/18)
L’avviso di accertamento notificato in forma cartacea e sottoscritto con l’indicazione a stampa del firmatario e la dicitura ”firmato digitalmente” è da considerarsi giuridicamente inesistente (C.T. Prov. Treviso 15.1.2018 n. 55/1/18).
Solamente l’avviso di accertamento notificato via PEC, infatti, può essere sottoscritto mediante la firma digitale, in quanto, solo in questo caso, è possibile verificare l’identità dell’autore, l’integrità, l’immodificabilità del documento e la riconducibilità dell’atto all’organo amministrativo titolare del potere di accertamento.
Notifica a mezzo PEC dopo le ore 21 – Slittamento al giorno successivo – Questione di legittimità costituzionale (App. Milano 16.10.2017)
In ragione dell’art. 1 co. 2 del DLgs. 546/92, anche nel contenzioso tributario potrebbe operare l’art. 147 c.p.c., secondo cui le notificazioni non possono essere eseguite prima delle 7 del mattino e dopo le 21 di sera.
L’art. 16-septies del DL 179/2012 sancisce, per il processo civile telematico, che “quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”.
La Corte d’Appello di Milano (ordinanza del 16.10.2017, pubblicata sulla G.U. 7.2.2018 n. 6) dubita della legittimità costituzionale della norma, ove la si interpretasse senza tenere conto del principio, costituzionalmente rilevante, di scissione del momento di perfezionamento della notifica.
Valorizzando quest’ultimo principio, si potrebbe ritenere che:
– per il notificante, la notifica eseguita dopo le ore 21 dell’ultimo giorno utile per l’adempimento (nella specie, la citazione in appello) si dà per eseguita il giorno stesso;
– per il notificatario, si considera eseguita il giorno successivo.
Una tale interpretazione, tuttavia, causerebbe l’abrogazione implicita dell’art. 16-septies del DL 179/2012, con la conseguente lesione della difesa del notificante, che non potrebbe sfruttare appieno il termine giornaliero per la notifica.
Licenziamento disciplinare – Illegittimità del licenziamento per tardività della contestazione – Indennità risarcitoria (Cass. SS.UU. 27.12.2017 n. 30985)
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 27.12.2017 n. 30985, hanno affermato che in caso di licenziamento illegittimo per tardività della contestazione disciplinare al dipendente si applica, a seconda della misura del ritardo nella contestazione, un diverso regime indennitario, ma non può essere riconosciuta la reintegrazione perché l’inadempimento contestato che determina il licenziamento è reale e, quindi, non si rientra nell’ipotesi di insussistenza del fatto contestato, in relazione alla quale il co. 4 dell’art. 18 prevede la reintegrazione.
Nello specifico, i giudici di legittimità affermano che:
– se il ritardo è considerevole (nel caso di specie, 2 anni), il datore di lavoro vìola i principi generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), per cui deve essere applicata la tutela indennitaria c.d. forte, prevista dal co. 5 dell’art. 18 (indennizzo da 12 a 24 mensilità);
– se il ritardo è minimo e comporta solo il mancato rispetto di termini previsti dalla legge o dal contratto collettivo per il corretto espletamento del procedimento disciplinare, la fattispecie ricade nell’alveo delle violazioni di carattere procedimentale per le quali il co. 6 dell’art. 18 prevede una tutela indennitaria c.d. debole (indennizzo da 6 a 12 mensilità).
Eredi del contribuente defunto – Accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario – Effetti (C.T. Prov. Reggio Emilia 13.12.2017 n. 318/1/17)
La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, con sentenza n. 318/1/17 del 13.12.2017, ha ritenuto che l’erede che ha accettato con beneficio di inventario sia legittimato a ricevere la notifica delle cartelle esattoriali per debiti tributari del defunto in quanto soggetto passivo della relativa imposta.
A tale conclusione è giunta in base all’art. 490 c.c., a mente del quale colui che accetta l’eredità con beneficio d’inventario è erede.
Rispetto all’accettazione pura e semplice, però, il patrimonio del defunto è distinto da quello dell’erede e si producono gli effetti indicati dall’art. 490 co. 2 c.c..
Ne consegue che l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario non determina il venir meno della responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti, anche tributari, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non rispondere al di là dei beni lasciati dal de cuius.
Relata di notifica della sentenza eseguita per via telematica – Rinvio alle Sezioni Unite (Cass. 20.12.2017 n. 30622)
Con l’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 30622 del 20.12.2017 è stata richiesta la valutazione dell’orientamento che impone di considerare se, nel caso in cui la notifica della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematica, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica il difensore debba estrarre le copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata e della relazione di notificazione redatta dal mittente (art. 3-bis della L. 53/94).
Successivamente, l’ordinamento impone l’attestazione con propria sottoscrizione autografa della conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e di depositare queste ultime presso la cancelleria della Corte entro il termine stabilito dalla disposizione codicistica.
Il deposito di una relata di notifica irregolare causa l’improcedibilità del ricorso per Cassazione, da qui la rilevanza della questione.