La Cass. 27.9.2017 n. 22486 ha ribadito che ai fini dell’ICI, dell’IMU e della TASI, l’area edificabile posseduta in comproprietà da più soggetti, dei quali almeno uno lo conduca per lo svolgimento di attività agricola, in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP), deve essere considerato quale terreno agricolo.
Per tutti i comproprietari, infatti, opera la “finzione giuridica” prevista dall’art. 2 co. 1 lett. b) del DLgs. 504/92 che esclude la natura di area fabbricabile per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.
Ravvedimento operoso – Pagamento frazionato delle somme dovute – Legittimità – Condizioni (C.T. Reg. Cagliari 6.7.2017 n. 223/5/17)
Il ravvedimento operoso può avvenire in modo frazionato, riducendo le sanzioni a seconda dei momenti in cui il medesimo avviene e parametrando la diversa riduzione alla porzione di imposta versata (C.T. Reg. Cagliari 6.7.2017 n. 223/5/17).
Quanto esposto è coerente con il principio della ris. Agenzia delle Entrate 23.6.2011 n. 67.
Così, se un tardivo versamento IVA viene ravveduto in parte entro i trenta giorni e in parte entro i novanta giorni, la riduzione della sanzione del 15% sarà, per la prima tranche, pari a 1/10, e, per la seconda tranche, pari a 1/9.
Cartella di pagamento -Causale generica – Nullità della cartella – Condizioni (C.T. Reg. Bari 18.9.2017 n. 2688/7/17)
Deve essere dichiarata nulla la cartella di pagamento avente una causale generica, del tipo “Ires interessi”, in quanto non è dato compredere a cosa si riferisce il recupero, nè se il medesimo è stato già definito dal contribuente (C.T. Reg. Bari 18.9.2017 n. 2688/7/17).
L’obbligo motivazionale degli atti impositivi, secondo cui essi devono indicare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa vale, ex art. 7 della L. 212/2000, anche per quelli degli Agenti della riscossione.
Ammissione allo stato passivo fallimentare di un credito in via ipotecaria – Mancata inclusione del cespite nell’attivo fallimentare – Irrilevanza (Cass. 2.11.2017 n. 26058)
Nell’ordinanza n. 26058/2017, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’ammissione allo stato passivo di un credito ipotecario può avvenire anche ove il cespite non sia ancora acquisito all’attivo fallimentare.
Nel caso di specie, in particolare, il bene era stato oggetto di azione revocatoria della curatela, ma il giudizio non era ancora stato definito.
Infatti, è orientamento consolidato della giurisprudenza quello secondo cui, in sede di verifica dello stato passivo, è sufficiente l’accertamento dell’esistenza del credito e della correlativa causa di prelazione, in quanto è la successiva fase del riparto che verificherà la sussistenza dei beni.
Così, nel caso di specie, il bene doveva essere ammesso in via ipotecaria, con riserva all’esito dell’azione revocatoria.
Donazione di area edificabile a un prossimo congiunto – Successiva vendita a un terzo – Tassabilità della plusvalenza (Cass. 26.7.2017 n. 18487)
Secondo la Cass. 18487/2017 configura un’ipotesi di simulazione relativa la donazione di un’area edificabile a un prossimo congiunto, con successiva vendita da parte di quest’ultimo a un terzo; non risultano, infatti, sufficienti ad escludere lo scopo elusivo le circostanze che le operazioni siano state effettivamente poste in essere e il prezzo della cessione sia stato incassato dal donatario (tra le altre, cfr. anche Cass. 21794/2014 e 20250/2015).
In tali casi, per la Suprema Corte, l’Amministrazione finanziaria può imputare la plusvalenza al donante, non considerando la donazione e utilizzando, per il calcolo della plusvalenza, il prezzo di acquisto del terreno da parte del donante e il corrispettivo della cessione finale ai terzi.
Diverso orientamento, che pare destinato a rimanere isolato, è stato espresso dalla Cass. 12316/2017, in base alla quale la donazione di un terreno edificabile a favore dei figli non è simulata se il prezzo della successiva vendita è effettivamente incassato dai donatari e non vi è alcun elemento per dimostrare che il corrispettivo sia stato, da questi ultimi, retrocesso al donante (nel caso di specie, tra le operazioni di donazione e cessione, avvenute al medesimo importo, erano trascorsi circa due mesi).
Conto cassa con saldo negativo (Cass. 25.10.2017 n. 25289)
Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25289 del 25.10.2017, il conto cassa aziendale con saldo negativo legittima l’emanazione di un accertamento induttivo puro ai sensi degli artt. 39 co. 2 lett. d) del DPR 600/73 e 55 del DPR 633/72.
In particolare, l’inattendibilità delle scritture contabili (causa che legittima l’accertamento induttivo in oggetto) e, dunque, la presenza di ricavi occulti, può essere desunta dal raffronto fra il conto cassa negativo e l’analisi degli estratti conto bancari.
Periodo di ferie – Mancata attribuzione da parte del dirigente – Diritto alla indennità sostitutiva (Cass. 23697/2017)
Con la sentenza n. 23697/2017, la Corte di Cassazione è intervenuta con riferimento ad un caso di licenziamento di un dirigente, confermando la decisione d’appello che non aveva riconosciuto a quest’ultimo il diritto al pagamento delle ferie non godute relative ad annualità precedenti, bensì solo di quelle riferite all’anno in corso del licenziamento.
Nel caso di specie, infatti, il dirigente aveva il potere di attribuirsi i periodi di ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro e, non avendo esercitato tale diritto, aveva così rinunciato al periodo di riposo annuale.
Inoltre, si osserva nella sentenza in esame, il dirigente in sede di giudizio non aveva provato che la mancata fruizione della ferie era dovuta ad imprevedibili ed indifferibili esigenze aziendali.
In altri termini, osserva la Cassazione, la mancata fruizione delle ferie annuali risultava essere conseguenza di una libera ed autonoma scelta del dirigente, che esclude l’ipotesi di un inadempimento colpevole del datore di lavoro, per violazione dell’art. 10 del DLgs. 66/2003.
Pertanto, appare corretta la sentenza della Corte d’appello che ha riconosciuto la monetizzazione solo delle ferie maturate relative all’annualità in corso del licenziamento.
Prestazione svolta in modo discontinuo – Natura subordinata del rapporto – Riconoscimento – Condizioni (Cass. 3.10.2017 n. 23056)
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 3.10.2017 n. 23056, ha affermato che il concetto di subordinazione di cui all’art. 2094 c.c. non presuppone necessariamente una continuità giornaliera della prestazione lavorativa, perché le parti possono esprimere una volontà, anche con comportamenti di fatto concludenti, di svolgimento del rapporto con modalità che prevedono una prestazione scadenzata con tempi alternati o diversamente articolati rispetto alla prestazione giornaliera o anche con messa in disponibilità del lavoratore a richiesta del datore di lavoro.
Alla luce di questo principio, la Suprema Corte ha accolto il ricorso di una lavoratrice che rivendicava l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti della struttura alberghiera presso la quale aveva prestato servizio, in modo discontinuo, come cameriera al piano, per quasi cinque anni.
Aree edificabili – Determinazionedel valore venale (C.T. Prov. Bergamo 4.9.2017 n. 445)
Secondo C.T. Prov. Bergamo 4.9.2017 n. 445, la delibera estimativa comunale con cui è stabilito il valore venale in comune commercio di fondi con terreni edificabili svolge una funzione analoga a quella degli studi di settore ed è idonea a fondare l’accertamento analitico-induttivo.
Tale atto normativo, integrando una fonte di presunzione, può essere utilizzato, anche retroattivamente, sia dall’amministrazione comunale sia dallo stesso giudice tributario e può essere vinto dalla prova contraria fornita dal contribuente.
Controversie di lavoro – Foro competente – Rilevanza del luogo di lavoro (Corte di giustizia UE 14.9.2017 C-168/16 e C-169/16)
Secondo la Corte di Giustizia UE (sentenza 14.9.2017, cause riunite C-168/16 e C-169/16), quando i lavoratori svolgono la propria attività lavorativa sul territorio di più Stati, come il personale di cabina nell’ambito del trasporto aereo di passeggeri, il datore di lavoro non può far valere le clausole del contratto di lavoro volte a designare come competente il giudice di un particolare Stato.
Al riguardo, l’art. 19 del reg. CE 44/2001 stabilisce che il datore di lavoro possa essere convenuto – tra le altre cose – in un altro Stato membro rispetto a quello in cui è domiciliato, davanti al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge o svolgeva abitualmente la propria attività. Secondo la Corte, tale norma deve essere interpretata come il luogo in cui o a partire dal quale il lavoratore adempie la parte più importante delle sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro.
Se il giudice non è in grado di individuare in modo certo detto luogo, deve individuare il luogo a partire dal quale il lavoratore adempie principalmente alle proprie obbligazioni, mentre non rileva la nazionalità dell’aereo.