Cass. 12.10.2016 n. 20533 ha sancito la sussistenza del litisconsorzio processuale tra notaio e parti contraenti nei processi ove è stato presentato ricorso contro l’avviso di liquidazione della maggiore imposta principale.
Così, se l’avviso di liquidazione viene impugnato sia dal notaio che da (una o più) parti contraenti, tutte le parti che hanno partecipato al primo grado (avendo presentato ricorso) devono necessariamente partecipare al grado di appello.
Se ciò non avviene, e quindi se l’appello è notificato ad esempio alla sola parte contraente, la C.T. Reg., in applicazione dell’art. 331 c.p.c., deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del notaio, e, se l’ordine non viene ottemperato, deve dichiarare inammissibile l’impugnazione.
Immobili merce delle imprese di costruzione – Assoggettabilità fino all’anno 2013 – Richiesta di rimborso dell’IMU (C.T. Reg. Torino 26.1.2017 n. 155/4/17)
Secondo la C.T. Reg. Torino 26.1.2017 n. 155/4/17, la norma che prevede, a decorrere dall’anno 2014, l’esenzione IMU per gli immobili merce delle imprese di costruzione avrebbe abrogato quella precedente che ne prevedeva la tassabilità.
Il ragionamento dei giudici parte dall’analisi generale del ruolo che gli immobili merce hanno nell’impresa, trattandosi di quegli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività e che concorrono alla formazione del reddito d’impresa tramite i costi di acquisizione o di costruzione e i ricavi derivanti dalla cessione.
Dando un’interpretazione costituzionalmente orientata, la Commissione ha ritenuto, quindi, che il legislatore avrebbe introdotto la disposizione agevolativa concernente l’esenzione dall’IMU dall’anno 2014 per abrogare tacitamente la norma previgente. Di conseguenza, sarebbe dovuto il rimborso dell’IMU versata per gli immobili in argomento anteriormente all’anno 2014.
Giroconti tra conto personale e conto dedicato all’attività – Incongruenza – Prova contraria (Cass. 22.3.2017 n. 7259)
Cass. 22.3.2017 n. 7259 sancisce che, in linea di principio, è legittimo l’accertamento basato sui versamenti bancari nella misura in cui ci siano incongruenze tra i versamenti effettuati sul conto corrente personale dell’imprenditore e i prelevamenti eseguiti dal conto corrente utilizzato per l’attività.
Tuttavia, l’eccedenza rispetto ai giroconti può essere giustificata anche in base ad elementi presuntivi, dimostrando che lo scarto può essere dovuto all’utilizzo di contanti per le esigenze di vita personali e/o familiari.
Bisogna anche valutare l’eventuale insorgenza di spese straordinarie, che possono incidere sull’incongruenza menzionata.
Permuta di cosa presente con cosa futura – Permuta di terreno edificabile con fabbricato da costruire – Base imponibile – Valore al momento dell’effetto traslativo (Cass. 10.3.2017 n. 6171)
La Corte di Cassazione, nella sentenza 10.3.2017 n. 6171, ha chiarito che, ai fini dell’imposta di registro, in caso di contratto di permuta di cosa presente (terreno edificabile) con cosa futura (immobile da costruire), la base imponibile va determinata con riferimento al momento del verificarsi dell’effetto traslativo della proprietà, che si realizza all’atto dell’attribuzione dell’opera edilizia realizzata, a prescindere dal fatto che, nel relativo atto, sia dichiarato che il trasferimento del bene immobile avviene con effetto “ex tunc”.
Società non operative – Rimborso IVA – Mancata effettuazione di operazioni produttive di redditi – Preclusione (Cass. 10.3.2017 n. 6195)
Secondo la Corte di Cassazione, è precluso il rimborso IVA alle società che si limitano ad effettuare una sola operazione di carattere patrimoniale (nella fattispecie, l’acquisto di un capannone industriale) senza poi porre in essere alcuna operazione suscettibile di produrre reddito.
La Suprema Corte afferma, altresì, che è legittimo il controllo ex post effettuato dall’Agenzia delle Entrate dopo l’erogazione del rimborso in conto fiscale in merito all’effettiva sussistenza dei requisiti per il rimborso; se il controllo dà esito negativo la società è, quindi, tenuta a restituire le somme ricevute.
Redditometro – Onere probatorio a carico del contribuente (Cass. 14.2.2017 n. 3804)
La prova contraria che il contribuente deve fornire per contrastare l’accertamento sintetico basato sull’incremento patrimoniale non deve essere eccessivamente gravosa.
Cass. 14.2.2017 n. 3804, confermando i propri precedenti, ha sancito che, per dimostrare che l’acquisto è avvenuto grazie a fondi elargiti da terzi, è sufficiente depositare l’estratto conto bancario, da cui si evince che, in un momento temporale ragionevolmente contiguo all’acquisto (la c.d. persistenza della durata del possesso), erano presenti i fondi per sostenerlo.
Di contro, non è necessario dimostrare, in maniera specifica, che il denaro posseduto è stato utilizzato proprio per acquistare quel bene.
Recesso del lavoratore per giusta causa – Condizioni di legittimità (Cass. 17.1.2017 n. 985)
Con la sentenza 17.1.2017 n. 985, la Corte di Cassazione riconosce la legittimità delle dimissioni immediate per giusta causa del lavoratore che, avendo scelto di prestare la propria attività durante il periodo di preavviso conseguente a una prima lettera di dimissioni, venga posto dal datore di lavoro in ferie, con integrale sovrapposizione di queste al periodo di preavviso.
Viene quindi accolto il ricorso di un lavoratore che, dimessosi una prima volta manifestando la propria disponibilità a lavorare durante il periodo di preavviso di 3 mesi, era poi receduto dal rapporto per giusta causa e con effetto immediato dopo qualche giorno, in seguito alla decisione datoriale di fargli godere, senza il suo consenso, i 62 giorni di ferie maturati e non ancora fruiti, di fatto coincidenti con il periodo di preavviso residuo.
Per i giudici di legittimità, fermo il potere del datore di lavoro di collocare il dipendente in ferie anche durante il periodo di preavviso, quale legittimo esercizio dei poteri organizzativi e gestori del rapporto di lavoro, non vi può essere una perfetta coincidenza del periodo di godimento coatto delle ferie con il periodo di preavviso residuo, poiché in tal caso risulta violato il divieto posto dall’art. 2109 c.c. di computare il periodo di preavviso nelle ferie.
Consumo unitario di tovaglioli – Tovaglioli di carta e di stoffa
La giurisprudenza è costante nel ritenere che il consumo unitario di tovaglioli rappresenti un fatto noto da cui dedurre l’esistenza di maggiori ricavi, in quanto da ciò si desume il numero di pasti effettuato nel ristorante, dovendosi comunque scomputare i tovaglioli utilizzati dal personale e una ragionevole percentuale di scarto (Cass. 24.9.2014 n. 20060; Cass. 5.10.2016 n. 19863).
E’ stato però altresì sancito che occorre dare rilievo, per i tovaglioli di stoffa, al dato derivante dalla lavanderia, mentre per quelli di carta al dato derivante dall’acquisto.
A nostro avviso, la presunzione non ha fondamento per i tovaglioli di carta, che possono oggettivamente essere usati per fini diversi dalla ristorazione (esempio come fazzoletto), per di più è usuale che ogni cliente ne consumi più di uno.
Ritenute operate ma non versate dal sostituto – Responsabilità del sostituito (C.T. Reg. Milano 6.12.2016 n. 6550/49/16)
La responsabilità del professionista (sostituito) per le ritenute non versate dal cliente (sostituto) sussiste solo quando quest’ultimo, dopo aver omesso di effettuare la ritenuta, non l’ha nemmeno versata (C.T. Reg. Milano 6.12.2016 n. 6550/49/16).
Risponde, di contro, solo il cliente quando egli ha operato la ritenuta omettendone poi il versamento.
Infatti, l’art. 22 del TUIR sancisce che la ritenuta “operata” (e non pure versata) va scomputata dall’imposta dovuta.
Per la giurisprudenza di legittimità, invece, entrambi i soggetti sono sempre responsabili solidali, altresì quando la contestazione deriva dal solo mancato versamento della ritenuta prima operata (Cass. 13.6.2016 n. 12076).
Deducibilità dei canoni di locazione dell’immobile strumentale – Libertà di scelta rispetto all’indeducibilità delle quote di ammortamento – Non configura abuso del diritto (C.T. Prov. Alessandria 14.11.2016 n. 386/1/16)
Ad avviso della C.T. Prov. Alessandria 14.11.2016 n. 386/1/16, non configura abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000 la deducibilità, in capo ad un notaio, dei canoni di locazione di un immobile ad uso ufficio locato da una società immobiliare il cui socio al 99% è la moglie del notaio stesso.
Nello specifico, viene riconosciuta la libertà per il professionista di scegliere il regime fiscale più favorevole a disposizione, vale a dire la deducibilità dei canoni di locazione rispetto all’indeducibilità delle quote di ammortamento in caso di acquisto dell’immobile strumentale.
Inoltre, il contribuente ha dato prova tanto della sua estraneità alla compagine sociale della società immobiliare, quanto dell’operatività della medesima all’infuori del contratto di locazione oggetto di accertamento.
Si osserva che i giudici hanno applicato al caso di specie, relativo al 2010, la nuova disciplina sull’abuso del diritto in ragione dell’art. 1 co. 5 del DLgs. 128/2015, posto che l’avviso di accertamento è stato notificato il 28.12.2015.