Il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 10794/2016, ha precisato che:
– l’amministratore (di srl) non può essere considerato responsabile del minore margine operativo lordo conseguente a una scontistica eccessiva ai clienti che abbia comunque incrementato il fatturato, trattandosi di una decisione che ricade, di per sé, nell’ambito delle scelte squisitamente gestorie. Il pregiudizio in questione, se effettivamente tale, è per definizione irrisarcibile, mentre lo potrebbe divenire solo dimostrando che l’errore manageriale sia dipeso dalla violazione del dovere di diligente gestione;
– nell’ambito della srl, non è applicabile analogicamente la fattispecie di revoca “ex lege” prevista per il caso di delibera “qualificata” di esercizio dell’azione sociale di responsabilità dall’art. 2393 co. 5 c.c., non sussistendo per la srl le ragioni collegate alle soglie azionarie ivi contemplate (cfr. anche (Trib. Milano n. 11735/2015 e Trib. Roma n. 11884/2013).
Chiarezza e motivazione degli atti – Accertamento fondato sulle risultanze di una verifica effettuata presso terzi – Mancanza del PVC – Illegittimità dell’accertamento (Cass. 12.1.2017 n. 562)
La Cassazione, con la sentenza 12.1.2017 n. 562, ha sancito l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente sulla base delle risultanze di una verifica effettuata nei confronti di terzi, se il verbale relativo alla verifica del terzo non è allegato.
Nel caso specifico gli avvisi di accertamento erano stati emessi nei confronti di un artista cui veniva contestata l’omessa dichiarazione di presunti compensi quantificati sulla base di una verifica effettuata nei confronti di una terza società.
I giudici hanno affermato che, secondo l’art. 7 della L. 212/2000, se nella motivazione di un avviso si fa riferimento ad un altro atto per relationem, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama. Conseguentemente, la non allegazione del pvc della società all’accertamento relativo all’artista costituisce violazione della predetta norma e comporta l’illegittimità del provvedimento.
Nella sentenza è stata data rilevanza alla mera omessa allegazione, senza tener conto se l’accertamento riportasse, quanto meno, il contenuto essenziale del verbale non allegato.
Società non operative – Mancata consegna dei mezzi necessari allo svolgimento dell’attività – Disapplicazione della disciplina (C.T. Reg. Firenze 12.12.2016 n. 1638/2/16)
La C.T. Prov. Firenze 12.12.2016 n. 1638/2/16, in tema di società di comodo, ha analizzato il caso di una società, esercente attività di noleggio mezzi di trasporto marittimo e fluviale, che si opponeva agli avvisi di accertamento emessi a seguito di istanza di interpello, ai fini della disapplicazione della disciplina contenuta nell’art. 30 della L. 724/94.
La ricorrente eccepiva l’illegittimità degli avvisi di accertamento, non essendo proprietaria di imbarcazioni per l’esercizio della sua attività e non disponendo dello yacht (oggetto di attenzione da parte dell’Amministrazione finanziaria) che era invece di proprietà di una società di leasing.
La C.T. Prov. riteneva i ricorsi meritevoli di accoglimento, dovendosi disapplicare, nel caso di specie, la normativa di cui all’art. 30 della L. 724/94, per non avere la società percepito, per gli anni in esame, alcun ricavo, stante l’oggettiva impossibilità a esercitare l’attività. Infatti, seppur la ragione della mancata consegna della nuova imbarcazione era dovuta ad inadempimento, da parte della ricorrente, nel pagamento delle rate di leasing, la società, che aveva nell’oggetto sociale l’attività di noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali, non aveva potuto svolgere l’attività, non disponendo di alcun mezzo.
Mancata registrazione del contratto di locazione – Indeducibilità dei canoni (C.T. Reg. Firenze 30.11.2016 n. 2085/29/16)
La C.T. Reg. Firenze 30.11.2016 n. 2085/29/16 ha ritenuto non inerente il costo di una locazione, riguardante un immobile di una società immobiliare, in mancanza di un contratto registrato.
Nella specie, i giudici di primo grado hanno accolto le ragioni della società ricorrente, anche considerato che:
– risultavano agli atti le fatture di pagamento della locatrice;
– l’inerenza del rapporto poteva evincersi dall’attività svolta dalla società, che era necessitata ad avvalersi di imprese terze per il montaggio di carpenteria, con conseguente messa a disposizione dei locali per l’alloggio del personale.
Avverso tale decisione, l’Amministrazione finanziaria proponeva quindi appello. Secondo la C.T. Reg, che ha accolto la pretesa dell’Agenzia, infatti, non risultavano provate le condizioni necessarie per ritenere inerente la spesa per il canone di locazione dell’immobile in questione, sia ai fini della deducibilità del costo che ai fini della detraibilità dell’IVA. In particolare:
– le fatture, sulla base delle quali la C.T. Prov. aveva ritenuto di riconoscere la deducibilità del costo, non riportavano specificatamente chi utilizzasse l’immobile, non fornendo dunque l’inerenza della spesa;
– le fatture per lavori di montaggio (svolti da imprese terze) attestavano solo che tali ditte avevano svolto la propria attività a favore della società ricorrente, ma non dimostravano che la stessa si fosse accollata anche le spese di alloggio dei dipendenti delle ditte in questione;
– erano irrilevanti le bollette della luce relative all’immobile prodotte dalla società, dato che le stesse utenze erano intestate alla società proprietaria dell’immobile
Tarsu – Inizio dell’attività – Termini entro cui inviare la dichiarazione (Cass. 6.12.2016 n. 24886)
In tema di TARSU, la Corte di Cassazione, con la sentenza 6.12.2016 n. 24886, ha affermato che la disposizione contenuta nell’art. 70 co. 1 del DLgs. 507/93 secondo cui “i soggetti di cui all’art. 63 presentano al Comune entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune” sta a significare che:
– le occupazioni iniziate tra il 1° e il 19 gennaio devono essere dichiarate entro il 20 gennaio dello stesso anno;
– le occupazioni successive al 20 gennaio vanno dichiarate entro il 20 gennaio dell’anno successivo.
La Corte ha peraltro già evidenziato che occorre differenziare il caso in cui la detenzione o occupazione dei locali è in corso fin dall’inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva. Nel primo caso, il termine di decadenza per la notifica dell’accertamento decorre dall’anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell’anno successivo (Cass. 3.11.2016 n. 22224).
Violazioni in materia di lavoro – Ricorsi amministrativi contro ordinanze, ingiunzioni e atti di accertamento in materia di lavoro e previdenza – Disciplina applicabile dall’1.1.2017
A partire dall’1.1.2017, in seguito alla piena operatività dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), trovano applicazione le nuove regole sui ricorsi amministrativi contro le ordinanze ingiunzioni e gli atti d’accertamento emessi in materia di lavoro e previdenza (DLgs. 149/2015).
In sintesi, i ricorsi sugli atti d’accertamento in materia di lavoro, adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, devono essere presentati entro 30 giorni dalla notifica dell’atto che si intende impugnare. La sede territoriale competente dell’INL deciderà entro il termine di 60 giorni, decorso inutilmente il quale il ricorso si intende respinto (silenzio – rigetto).
Diversamente, i ricorsi avverso gli accertamenti compiuti dagli ispettori del lavoro e da quelli dell’INPS e dell’INAIL devono essere presentati alla sede competente dell’Inl, che deciderà entro i successivi 90 giorni.
L’INL, con la circ. operativa 29.12.2016 n. 4, ha spiegato che, in mancanza di una disciplina transitoria, le nuove disposizioni trovano immediata applicazione dall’1.1.2017. Pertanto, i ricorsi amministrativi non ancora decisi sono improcedibili e le relative ordinanze sono opponibili davanti al Tribunale entro 30 giorni dalla notifica dell’atto.
Mancato versamento delle imposte – Debenza dell’aggio (Cass. 24.11.2016 n. 24020)
Cass. 24.11.2016 n. 24020 ha sancito che l’aggio di riscossione è dovuto anche se il contribuente, notificatario della cartella di pagamento, non ha pagato le imposte.
Si evidenzia che l’aggio, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 112/99, spetta nella misura del 6% delle somme iscritte a ruolo, se gli importi non sono onorati entro sessanta giorni dalla cartella di pagamento, o entro il termine per il ricorso nel caso degli accertamenti esecutivi, oppure per il 3% se il pagamento avviene entro i sessanta giorni (nel caso degli accertamenti esecutivi, se il pagamento avviene nei termini esso non è dovuto).
Peraltro, la sua debenza non viene meno per effetto dell’art. 1 del DL 22.10.2016 n. 193, che, a decorrere dall’1.7.2017, ha soppresso Equitalia, sostituendola con l’ente pubblico economico “Agenzia delle Entrate-Riscossione”.
Tardivo versamento della prima rata – Esiguità – Applicazione retroattiva dell’art. 15-ter del DPR 602/73 (C.T. Reg. Genova 21.10.2016 n. 1227/4/16)
L’art. 15-ter del DPR 602/73, norma che disciplina i lievi inadempimenti delle somme da versare a seguito di liquidazione automatica/controllo formale delle dichiarazioni, è applicabile retroattivamente in ragione del favor rei (C.T. Reg. Genova 21.10.2016 n. 1227/4/16).
Ciò nonostante l’art. 15 del DLgs. 24.9.2015 n. 159, che ha introdotto la norma, ne preveda l’applicabilità solo a decorrere da certi periodi d’imposta.
In senso negativo, però, si è espressa Cass. 6.5.2016 n. 9176, in merito agli importi dovuti a seguito di acquiescenza.
Penali previste da contratto per inadempimento – Deducibilità (C.T. Prov. Milano 28.11.2016 n. 9113/3/16)
La C.T. Prov. Milano 28.11.2016 n. 9113/3/16 ha stabilito che la penale contrattuale derivante dall’inadempimento del cliente moroso deve essere dichiarata tra i componenti positivi del reddito d’impresa, qualora questa sia prevista in modo esplicito nel contratto e risulti, quindi, liquida ed esigibile a seguito dell’inadempimento contrattuale.
Per effetto dell’inadempimento, nasce, infatti, una nuova obbligazione di natura risarcitoria (già preventiva forfettizzazione del danno), che non abbisogna dell’intervento del giudice per la sua quantificazione, assolvendo la penale la funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e di liquidare preventivamente la prestazione risarcitoria.
Mancata esposizione del credito IVA in dichiarazione – Riporto a nuovo del credito – Legittimità (Cass. 21.11.2016 n. 23624)
Con la sentenza n. 23624/2016, la Corte di Cassazione ha stabilito che il soggetto passivo può riportare a nuovo il credito IVA (correttamente determinato nelle liquidazioni periodiche) anche se lo stesso credito non ha trovato evidenza nella dichiarazione annuale relativa al periodo di maturazione, purché il riporto avvenga, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.
Sulla questione si erano formati in passato due orientamenti giurisprudenziali contrastanti e che anche la prassi amministrativa in materia non si era dimostrata univoca.
Tuttavia, la conclusione raggiunta dai giudici di legittimità nella pronuncia in oggetto è conforme al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 17757/2016, secondo cui, in ragione della neutralità dell’IVA, il diritto alla detrazione non può essere negato laddove siano rispettati dal soggetto passivo tutti i requisiti sostanziali, ossia anche laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione dell’eccedenza a credito, sia dimostrato che la detrazione riguarda acquisti effettuati da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.