Le sanzioni amministrative, in ragione del principio di personalità della sanzione, non si trasmettono ai soci e ai liquidatori in caso di estinzione della società per intervenuta cancellazione.
Trattasi, precisa la Cass. 9.8.2023 n. 24316 di questione rilevabile anche d’ufficio.
Revoca degli amministratori – Motivi della revoca (Trib. Catanzaro 4.12.2018 n. 2031)
Trib. Catanzaro 4.12.2018 ha stabilito che l’amministratore della società ha diritto al risarcimento del danno se l’assemblea lo revoca dall’incarico senza una giusta causa.
Peraltro, se la delibera non chiarisce i motivi della revoca, la società non potrà poi esporre le relative ragioni nel giudizio per il risarcimento promosso dall’ex amministratore.
Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza – Novità del DLgs. 14/2019 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Il DLgs. 12.1.2019 n. 14 (nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, attuativo della L. 19.10.2017 n. 155 per la riforma delle procedure concorsuali) è stato pubblicato sulla G.U. 14.2.2019 n. 38 S.O. n. 6.
Tra le numerose novità si segnalano le modifiche al diritto societario, che impongono agli imprenditori di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili funzionali al rilevamento tempestivo della crisi e le procedure di allerta e di composizione della crisi.
Il nuovo sistema è congegnato in modo che, sulla base di indicatori di crisi, l’esposizione debitoria del debitore sia costantemente monitorata.
Poteri e doveri degli amministratori e dei sindaci – Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza – Novità del DLgs. 14/2019 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Il DLgs. 12.1.2019 n. 14, pubblicato sulla G.U. 14.2.2019 n. 38 S.O. n. 6, introduce nel nostro ordinamento il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, apportando diverse e significative modifiche al codice civile.
Le norme riguardanti gli amministratori e i sindaci entreranno in vigore il 30° giorno successivo alla pubblicazione del decreto e, quindi, il 16.3.2019.
Meritano di essere segnalate, in particolare, le seguenti novità:
– sia gli amministratori di società di persone sia quelli di società di capitali dovranno provvedere ad istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale;
– anche gli amministratori di srl – come avviene per gli amministratori di spa – potranno essere chiamati a rispondere verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi relativi alla conservazione del patrimonio sociale;
– i sindaci, anche se nominati nelle srl, in caso di gravi irregolarità commesse dagli amministratori, potranno chiedere l’intervento dell’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 2409 c.c. ;
– infine, ai sindaci di spa e di srl viene attribuito il potere di chiedere la liquidazione giudiziale della società.
Soci accomandanti – Poteri di controllo prima della comunicazione annuale del bilancio – Limiti (Trib. Roma 13.2.2018)
Secondo il Tribunale di Roma, la possibilità per i soci accomandanti di sas di consultare i libri e i documenti contabili è limitata alla fase successiva alla comunicazione annuale del bilancio. Solo dopo tale fase è consentita la consultazione della documentazione in possesso della società e, comunque, solo al fine di controllare l’esattezza delle relative informazioni.
Infatti, non possono essere assimilati, da un lato, il diritto di comunicazione di cui all’art. 2320 c.c. e, dall’altro, il potere di cui all’art. 2261 c.c., con specifico riguardo ai soci della società semplice (e della snc) che non partecipano all’amministrazione.
Di conseguenza, la richiesta del socio accomandante di accesso alla documentazione relativa all’anno sociale in corso non può essere ammessa.
Acquisto da parte di soci – Potere dispositivo degli amministratori – Esclusione – Obbligo di contrarre – Esecuzione in forma specifica (Trib. Roma 14.3.2018)
Il Giudice del Registro delle imprese presso il Tribunale di Roma, nel provvedimento del 14.3.2018, ha precisato che:
– ai sensi dell’art. 2437-bis co. 2 c.c. e dell’art. 2437-quater c.c., il recedente da spa rimette nella disponibilità della società e, per essa, degli amministratori il potere di alienare i titoli azionari. In funzione di ciò si prevede, da un lato, il deposito delle azioni presso la sede sociale e, dall’altro, l’incedibilità per il socio delle stesse. La spa è così configurata al pari di un “commissario per la vendita”;
– diversamente, nelle srl non è previsto nulla di simile e neppure è applicabile analogicamente quanto disposto per le spa. L’attribuzione agli amministratori di spa di un potere dispositivo sulla partecipazione del recedente costituisce oggetto di una norma di carattere eccezionale;
– in caso di esercizio del diritto di recesso da una srl, quindi, agli amministratori non è riconosciuto alcun potere dispositivo sulla relativa partecipazione in funzione del “rimborso” mediante acquisto da parte di altri soci o di terzi, configurandosi, in capo al recedente, un vero e proprio obbligo di contrarre, coercibile ex art. 2932 c.c.
Impossibilità di conseguire l’oggetto sociale – Mancanza di continuità aziendale (caso Assonime 15/2017)
Assonime, nel caso 15/2017 (“La perdita di continuità aziendale quale causa di scioglimento delle società di capitali”), pubblicato ieri, ha precisato, tra l’altro, che, anche aderendo ad una lettura estensiva della causa di scioglimento della sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale ex art. 2482 co. 1 n. 2 c.c., è indubbio che questa debba caratterizzarsi per una vera e propria impossibilità (e la prevista assemblea ha proprio il compito di accertare tale assolutezza). Ciò esclude che possa essere tale la mancanza di continuità nel senso del diritto commerciale (quale situazione di crisi reversibile tramite piani e strategie).
La mancanza di continuità aziendale può, invece, configurare una causa di scioglimento quando presenti carattere di assolutezza, non sussistendo piani ragionevoli e appropriati per il superamento della crisi, né soci disposti ad intervenire.
Tuttavia, non è affatto detto che una situazione di mancanza di continuità “assoluta” debba essere necessariamente gestita quale causa di scioglimento per impossibilità sopravvenuta di conseguimento dell’oggetto sociale. Sembra, infatti, praticabile anche la diversa strada del ricorso agli istituti di gestione della crisi d’impresa e, in particolare, al fallimento, che è l’istituto attivabile in presenza di uno stato di insolvenza.
Sottoscrizione digitale ai fini fiscali di atti societari – Novità del DL 148/2017 convertito
L’operatività dell’art. 11-bis del DL 148/2017, che introduce la possibilità di firmare digitalmente determinati atti societari, è circoscritta ai connessi atti di “natura fiscale”. Conseguentemente, la norma non produce alcun effetto rispetto all’operatività delle procedure civilistiche prescritte per la formazione e la pubblicizzazione delle operazioni societarie, le quali non sono influenzate dall’utilizzo della firma digitale che costituisce la forma elettronica della tradizionale firma autografa cartacea che va apposta sui documenti informatici.
Così, prendendo ad esempio l’operazione di trasformazione societaria, la validità dell’atto continuerà ad essere condizionata alla forma dell’atto pubblico.
Sottoscrizione digitale ai fini fiscali di atti societari – Novità del maxiemendamento al DL 148/2017
Il maxiemendamento approvato dal Senato in sede di conversione del DL 148/2017 introduce il nuovo co. 1-ter all’art. 36 del DL 112/2008 (in materia di class action e sottoscrizione dell’atto di trasferimento di partecipazioni societarie).
La nuova disposizione estende la facoltà di utilizzo della firma digitale alla sottoscrizione delle seguenti tipologie di atti:
– gli atti di trasformazione delle società (art. 2498 c.c.);
– gli atti di scissione delle società (art. 2506 c.c.);
– i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione (art. 2556 c.c.).
L’utilizzo della firma digitale deve avvenire nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici.
Al riguardo, si ritiene che la norma non sembri di per sé idonea ad incidere sulle attuali modalità di gestione dell’atto e che la sottoscrizione digitale non sia altro che una forma di redazione telematica del documento.
Società tra professionisti – Attività non soggetta a fallimento (Trib. Forlì 25.5.2017)
Il Tribunale di Forli, con la sentenza del 25.5.2017, ha precisato che è esclusa dal fallimento la società tra professionisti, respingendo così un’istanza di fallimento avanzata nei confronti di una società tra professionisti, nella specie, in forma di srl, con oggetto sociale l’esercizio della professione di dottore commercialista.
Secondo il Tribunale, infatti, l’impossibilità di fallire (seguendo i criteri di fallibilità di cui all’art. 1 del RD 267/42) è da ricollegare al fatto che la società tra professionisti non svolge attività di impresa commerciale.
Sul punto, si segnala che, ai sensi dell’art. 5 co. 2 lett. m) della L. 247/2012, recante la delega al Governo per l’introduzione della società tra avvocati, il legislatore ha posto, fra i criteri e i principi direttivi, quello che la società tra avvocati non sia soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento.