In relazione a Cass. 9416/2017 che, in ordine alla previgente disciplina, ha ribadito la configurabilità della prorogatio nei confronti dei sindaci dimissionari, si osserva, innanzitutto, come alla luce della disciplina vigente, il CNDCEC (nella Norma di comportamento 1.6) abbia sostenuto che le dimissioni del sindaco producano effetto immediato a prescindere dalla sostituibilità del medesimo, a cui peraltro la società è tenuta (art. 2400 co. 3 c.c.).
Al riguardo, inoltre, il MISE ha chiarito che:
-spetta agli amministratori procedere, entro trenta giorni, all’iscrizione nel Registro delle imprese della cessazione dall’ufficio di sindaco;
-decorsi i trenta giorni senza che gli amministratori abbiano provveduto, le risultanze del Registro delle imprese non saranno allineate alla reale situazione della società, rendendosi pertanto necessaria l’iscrizione d’ufficio della cessazione del sindaco ai sensi dell’art. 2190 c.c. In questa seconda ipotesi, il sindaco dimissionario può sollecitare il Registro delle imprese a procedere con l’iscrizione d’ufficio (ex art. 9 della L. 241/90).
Nomina dell’amministratore delegato di società di capitali (massime del Consiglio notarile di Firenze)
Secondo una massima del Consiglio notarile di Firenze, la nomina dell’amministratore delegato delle società di capitali può avvenire mediante un’apposita deliberazione del consiglio di amministrazione oppure già in sede di atto costitutivo della società, mediante una nomina diretta da parte dei soci. In quest’ultimo caso però occorre che:
– tutti coloro che sono nominati componenti del consiglio di amministrazione partecipino all’atto costitutivo, abbiano accettato la carica e abbiano assunto la decisione all’unanimità; oppure, in alternativa, seppur non partecipanti all’atto costitutivo, abbiano preventivamente accettato la carica in forma scritta e abbiano sottoscritto una dichiarazione di nomina e di delega di poteri a favore di uno o più fra loro;
– nel caso in cui, in sede di atto costitutivo, sia nominato anche il Collegio sindacale (come è necessario che accada quando si costituisce una spa), tutti i membri dell’organo di controllo partecipino all’atto costitutivo e abbiano accettato la carica; oppure, in alternativa, seppur non partecipanti all’atto costitutivo, abbiano preventivamente accettato la carica in forma scritta e abbiano sottoscritto una dichiarazione di presa d’atto della scelta dei soci in ordine alla nomina di uno o più amministratori delegati.
Cessione totalitaria di quote societarie – Riqualificazione in cessione d’azienda – Illegittimità – Condizioni (C.T. Reg. Cagliari, sez. Sassari, 386/8/16)
La C.T. Reg. Cagliari sez. Sassari, nella sentenza 386/8/16, ha chiarito che la cessione totalitaria di quote societarie non può essere riqualificata, ai fini dell’imposta di registro, come cessione di azienda.
Secondo la Commissione, infatti, la cessione d’azienda e la cessione – anche totalitaria – di quote sono istituti ben distinti, aventi effetti giuridici, contabili, gestionali e fiscali diversi. Pertanto, la scelta di una figura in luogo dell’altra non configura elusione ma determina un legittimo risparmio di imposta a norma dell’art. 10-bis della L. 212/2000.
Inoltre – afferma la Commissione – l’art. 20 del DPR 131/86 non legittima una riqualificazione degli atti basata sul loro contenuto economico, bensì solo fondata sugli “effetti giuridici” degli atti portati alla registrazione, come si legge chiaramente dal testo normativo. Pertanto, l’Ufficio può ricostruire la natura giuridica dell’atto portato alla registrazione ma non può dare rilievo alle vicende economiche sottese all’atto stesso o ad elementi extra testuali non desumibili dall’atto medesimo.
Accertamento notificato alla società – Valenza nei confronti del socio (Cass. 9.8.2016 n. 16713)
Secondo la sentenza Cass. 9.8.2016 n. 16713, ai fini della riscossione della pretesa tributaria, non è necessario che l’Ufficio notifichi direttamente al socio di società di persone l’avviso di accertamento o la cartella di pagamento già formalmente comunicato alla società, in quanto la notifica di un atto tributario attraverso detta società produce effetti di prescrizione anche per il socio.
Tale presupposto muove dalla considerazione che la responsabilità illimitata dei soci, in merito alle obbligazioni tributarie, rappresenta un’incombenza di tipo diretto per la quale il debito della società si trasforma in debito del socio.
In sostanza, nelle società personali la responsabilità illimitata del socio è indiretta e si confonde con quella della società. Pertanto, la notifica dell’atto impositivo alla società personale produce effetti anche nei confronti del socio relativamente alla riscossione futura delle somme ed in termini di prescrizione.
Nel caso di specie, è stata notificata al socio di una snc una cartella di pagamento decorsi 10 anni dalla notifica dell’avviso di accertamento alla società.
Start up costituite in forma di srl – Modifiche dell’atto costitutivo (DM 28.10.2016)
Con il DM 28.10.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26.11.2016 n. 277, il Ministero dello Sviluppo economico ha rilasciato il modello per le modifiche delle start up innovative costituite in forma di srl ai sensi dell’art. 4 co. 10-bis del DL 3/2015 (conv. L. 33/2015), ai fini dell’iscrizione nel Registro delle imprese.
Più precisamente, con riguardo agli oneri formali, tali atti sono redatti in forma elettronica, in conformità al modello standard allegato e firmati digitalmente dal presidente dell’assemblea e da ciascuno dei soci che hanno approvato la delibera, nel caso di società pluripersonale, o dall’unico socio, nel caso di società unipersonale.
L’atto sottoscritto secondo modalità diverse non è iscrivibile nel Registro delle imprese.
Si precisa che il decreto in commento riguarda le modifiche non comportanti la perdita dei requisiti stabiliti per le start up innovative e, conseguentemente, la cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle imprese delle stesse. Pertanto, contestualmente al deposito per l’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese del verbale modificativo, viene richiesto alle start up il deposito anche della dichiarazione di attestazione del mantenimento dei requisiti.
Start up innovative – Spese di ricerca e sviluppo – Obbligo di indicazione in Nota integrativa per le micro-imprese (parere Min. Sviluppo economico 17.11.2016 n. 361851)
Il Ministero dello Sviluppo economico, con il parere 17.11.2016 n. 361851, relativo al requisito della ricerca e sviluppo nelle start up innovative, chiarisce che l’obbligo di indicazione di tali spese in Nota integrativa permane anche dopo l’entrata in vigore del DLgs. 139/2015 che ha semplificato le modalità di redazione dei bilanci per le c.d. micro-imprese.
Con riferimento alle start up innovative, ed in particolare alle società che possiedono come requisito quello relativo alla percentuale di spese in ricerca e sviluppo (15% del maggiore tra valore della produzione e costi della produzione), la norma richiede che le spese in ricerca e sviluppo risultino dall’ultimo bilancio approvato e siano descritte in Nota integrativa (art. 25 co. 2 lett. h) n. 1 del DL 179/2012).
Tale disposizione viene considerata “lex specialis” rispetto alla novità introdotta dal DLgs. 139/2015, secondo cui per le micro-imprese il bilancio sarà composto semplicemente dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale, non essendo più richiesta la Nota integrativa.
Mancata impugnazione della delibera assembleare – Cessione delle partecipazioni senza pagamento del corrispettivo – Simulazione (Trib. Roma 19.8.2016)
Il Tribunale di Roma, con l’ordinanza 19.8.2016, ha stabilito che non è configurabile la simulazione del conferimento di capitale effettuato in base a una delibera assembleare di aumento delle partecipazioni sociali.
Nel caso di specie, poi, il Tribunale ha osservato che le parti ricorrenti, per contestare la validità dell’operazione di aumento di capitale sociale, avrebbero dovuto impugnare la relativa delibera assembleare nel termine stabilito dall’art. 2479-ter c.c. (relativo all’invalidità delle decisioni dei soci). In mancanza, pertanto, la delibera risultava definitivamente produttiva di effetti.
D’altro canto, la cessione di partecipazioni sociali senza il pagamento del corrispettivo da parte del cessionario non è comunque causa di invalidità.
Responsabilità dei soci ex art. 36 del DPR 602/73 – Presunzione di distribuzione degli utili extracontabili (C.T. Reg. Ancona 8.3.2016 n. 150/3/16)
I soci di società di capitali, ai sensi dell’art. 36 co. 3 del DPR 602/73, rispondono in proprio dei debiti fiscali se, nel periodo della liquidazione e nei due anni antecedenti, hanno ricevuto beni sociali o denaro in assegnazione dai liquidatori o dagli amministratori.
Per la C.T. Reg. Ancona 8.3.2016 n. 150/3/16, l’ente impositore può azionare la responsabilità predetta anche se l’avvenuto incasso di utili neri (presupposto per la stessa) deriva dalla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ammessa dalla giurisprudenza per le società di capitali a ristretta base sociale.
I giudici osservano poi che la responsabilità dei soci ha fondamenti diversi da quella, sempre disciplinata dall’art. 36 del DPR 602/73, relativa ai liquidatori e agli amministratori, e non può essere con questa cumulata.
Attività di gestione di beni – Massime del Comitato Triveneto dei Notai
Il Comitato Triveneto dei Notai, nelle massime G.A.10 e O.A.11, ha precisato che l’attività di gestione di beni (mobili o immobili):
– se intesa come “attività non commerciale” può essere oggetto sia di una società “commerciale” sia di una società semplice. L’attività è “non commerciale” se svolta senza coordinamento dei mezzi della produzione, in assenza di qualsiasi organizzazione di tipo industriale, al fine vincolante di ricavarne un utile e con esclusione della possibilità per i soci di utilizzare direttamente i beni sociali (si pensi alla società proprietaria di una o più unità immobiliari destinate ad essere locate in maniera stabile, senza erogare servizi accessori);
– è da intendere come una comunione di godimento e, quindi, non può essere posta come oggetto sociale di alcun tipo di società, ove sui beni gestiti non sia impresso il vincolo negoziale di destinazione economico tipico del contratto di società, vincolo che, se costituito, esclude la disciplina sulla comunione (e, di conseguenza, la facoltà per i comproprietari di usare personalmente i beni e di disporne liberamente pro-quota).
Società di persone – Acconto utili – Disciplina applicabile – Indicazioni statutarie
Ai sensi dell’art. 2262 c.c. – dettato in tema di società semplice ed applicabile alle altre società di persone nei limiti di compatibilità – il socio ha diritto a percepire la propria quota di utili dopo l’approvazione del rendiconto, tranne che nello statuto sociale sia stabilito un patto contrario.
In tema di snc e di sas, peraltro, l’art. 2303 co. 1 c.c. afferma che non può farsi luogo a ripartizione di somme se non per utili realmente conseguiti; e non pare possa ritenersi conseguito un utile che non derivi da un rendiconto approvato. Occorre anche considerare che l’art. 2303 c.c., a differenza dell’art. 2262 c.c., non prevede il possibile patto contrario. Da tale ricostruzione emerge che l’erogazione di un acconto sull’utile costituisce una operazione sempre vietata per snc e sas.
Ciononostante Cass. 10786/2003 ha ritenuto che anche nelle snc e nelle sas è applicabile la previsione di cui all’art. 2262 c.c., cioè è possibile erogare acconti sugli utili previo inserimento di una specifica clausola nello statuto sociale.
A fronte di ciò, occorre valutare l’inserimento negli statuti di tutte le società personali della clausola che permette l’erogazione degli acconti sugli utili. Ferma restando la necessità che le somme erogate in acconto trovino copertura nell’utile effettivamente prodotto a fine esercizio.