La Corte d’Appello di Napoli, nella sentenza 4.4.2016 n. 1354, ha precisato che il socio accomandante non può esercitare l’azione sociale di responsabilità nei confronti dell’amministratore della società in accomandita semplice.
In particolare, nelle società di persone:
– in base all’art. 2260 c.c., l’azione sociale diretta all’affermazione della responsabilità dell’amministratore può essere promossa solo dalla società e non anche dai soci;
– l’azione “diretta” del socio contro gli amministratori è fondata sull’art. 2043 c.c. Di conseguenza, per ottenere il risarcimento non basta che il pregiudizio lamentato dal socio sia il mero riflesso dei danni eventualmente provocati al patrimonio sociale, ma è necessario che si siano verificati danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori;
– non permettono di giungere a diversa conclusione gli ostacoli all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità che si possono presentare in una compagine con pochi soci.
Accessi alle autorimesse – Applicazione del COSAP in luogo della TOSAP (Cass. 14.9.2016 n. 18108)
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 14.9.2016 n. 18108, ha osservato, anzitutto, che il canone (COSAP) e la tassa (TOSAP) per l’occupazione del suolo pubblico sono basati sul medesimo presupposto di fatto, che è dato dall’occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile.
Tale identità di presupposto di fatto, secondo l’art. 63 co. 1 del DLgs. 446/97, fa quindi sì che i Comuni possano legittimamente richiedere il canone, esercitando in materia la potestà regolamentare prevista dall’art. 52 dello stesso decreto, “in sostituzione” della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche. E tale canone si porrà come corrispettivo determinato nell’atto di concessione in base a tariffa o determinato sul presupposto della rilevata occupazione abusiva (concessione fittizia).
Srl con capitale inferiore a 10.000 euro – Obbligo di conferimento in denaro – Limiti (massima Comitato regionale notarile della Campania n. 21)
Il Comitato regionale notarile della Campania, nella massima n. 21, ha chiarito le modalità di conferimento nelle srl a capitale minimo e nelle srl semplificate.Si ricorda che ai sensi degli artt. 2463 co. 4 e 2463-bis co. 2 n. 3 c.c., in tali società il capitale sociale deve essere formato con conferimenti in danaro, integralmente versati al momento della sottoscrizione.
Secondo l’orientamento notarile campano, il divieto di eseguire conferimenti diversi dal danaro (oltre all’obbligo di versamento integrale dei conferimenti in danaro) trova applicazione sia nella fase costitutiva della società sia durante l’esistenza della stessa fino a quando il capitale sociale non superi la soglia del valore di 10.000 euro, quindi, entro tali limiti, anche in sede di aumento oneroso del capitale.
Solo oltre questa soglia è consentito effettuare anche conferimenti aventi ad oggetto beni diversi dal danaro.
Assemblea – Facoltà di richiedere il rinvio dell’assemblea da parte dei soci di minoranza – Differenti soluzioni
Il Consiglio Notarile di Roma, in una massima dello scorso luglio, ha stabilito che il diritto dei soci di minoranza (titolari di almeno un terzo del capitale sociale) di domandare il rinvio dell’assemblea adducendosi non sufficientemente informati – sancito dall’art. 2374 c.c. solo in materia di spa – pur in assenza di una espressa (e legittima) previsione statutaria, è da ritenersi applicabile in via analogica all’assemblea della srl. Allo stesso modo, il differimento non dovrà superare i cinque giorni.Alla luce della identica esigenza di garantire che il consenso espresso in assemblea sia informato e consapevole, infatti, il mancato richiamo all’art. 2374 c.c. nella disciplina della srl – presente, invece, nel previgente art. 2486 co. 2 c.c. – deve essere addebitato ad una mera dimenticanza del legislatore della riforma del diritto societario.
In senso contrario, peraltro, si è espresso il Consiglio Notarile di Firenze, Pistoia e Prato. Nell’orientamento n. 10/2009 si afferma che è difficile prospettare l’applicazione analogica nella srl dell’art. 2374 c.c., “poiché il fenomeno del rinvio appare funzionale a un tipo societario caratterizzato da un’ampia compagine sociale, buona parte della quale potenzialmente poco propensa alla partecipazione alla gestione societaria e che, conseguentemente, può essere scarsamente informata della vita sociale”.
Ad impedire l’applicazione analogica dell’art. 2374 c.c. alla srl sarebbe, inoltre, il rilievo che in essa vi è la possibilità di assumere decisioni senza l’adozione del metodo assembleare (e cioè con il sistema della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto).
Start up innovative – Registrazione degli atti costitutivi – Versamento dell’imposta di registro e di bollo con il modello F24 (provv. Agenzia Entrate 19.7.2016 n. 115137 e ris. Agenzia Entrate 19.7.2016 n. 56)
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 19.7.2016 n. 115137, ha precisato che, dal 20.7.2016, le imposte di registro, di bollo e le relative sanzioni e interessi, connessi alla registrazione degli atti costitutivi delle start up innovative, si possono versare con il modello F24 (secondo quanto previsto dall’art. 17 del DLgs. 241/97).
Inoltre, con la risoluzione n. 56 del 19.7.2016, l’Amministrazione finanziaria ha istituito gli appositi codici tributo per il pagamento.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno di stipula degli atti, nel formato “AAAA”.
Inoltre, in considerazione dei tempi tecnici necessari per adeguare i sistemi informativi, fino al 31.7.2016 sarà ancora possibile pagare con il modello F23, utilizzando i relativi codici tributo ordinariamente previsti per la registrazione degli atti privati.
Infine, con il provvedimento n. 114710 del 19.7.2016, l’Agenzia ha disposto che, a partire dall’1.9.2016, anche i tributi speciali di cui ai titoli I e II della tabella A allegata al DL 533/54 (conv. L. 869/54 e successive modificazioni e integrazioni) siano versati mediante il modello F24.
Compensi agli amministratori di società – Termine di prescrizione quinquennale (Cass. 5.7.2016 n. 13686)
La Cassazione, con la sentenza n. 13686 del 5.7.2016, ha statuito che si applica il termine di prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949 co.1 c.c., al diritto al compenso dell’amministratore.
In particolare, tale norma opera con riguardo al diritto al compenso dell’amministratore di società, in quanto tale diritto scaturisce dal rapporto societario, e cioè dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell’organizzazione sociale in dipendenza diretta del contratto di società.
Start up innovative costituite nella forma di srl – Modalità di costituzione della società (decreto direttoriale Ministero dello Sviluppo Economico 1.7.2016)
Il Ministero dello Sviluppo economico, con il decreto direttoriale 1.7.2016, ha approvato le specifiche tecniche per la struttura del modello informatico e dello statuto delle società a responsabilità limitata start up innovative (in attuazione di quanto previsto dall’art. 4 co. 10-bis del DL 3/2015).
Nella circolare 1.7.2016 n. 3691/C, il Ministero dello Sviluppo economico ha, poi, fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di costituzione.
In merito, si ricorda che il DL 3/2015 ha introdotto la possibilità di costituire le società destinate all’iscrizione nella sezione speciale delle start up innovative di cui all’art. 25 co. 2 del DL 179/2012 in deroga a quanto previsto agli artt. 2328 ss. cc.
Con il DM 17.2.2016, il Ministero dello Sviluppo economico ha predisposto un modello standard di atto costitutivo e statuto di srl, finalizzato alla costituzione della start up, secondo la procedura derogatoria delle norme codicistiche.
Il procedimento introdotto è percorribile facoltativamente e in via alternativa rispetto a quello ordinariamente previsto dal codice civile.
Fallimento di srl – Società di fatto tra srl e persona fisica – Configurabilità – Attività gestoria – Fallimento in estensione (Cass. 13.6.2016 n. 12120)
La Corte di Cassazione, nella sentenza 13.6.2016 n. 12120, ha stabilito che:
– la partecipazione di una srl in una società di persone, anche di fatto, non esige il rispetto dell’art. 2361 co. 2 c.c., dettato in tema di spa, e costituisce un atto gestorio proprio dell’organo amministrativo, il quale non richiede – almeno allorché l’assunzione della partecipazione non comporti una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale ex art. 2479 co. 2 n. 5 c.c. – la previa decisione autorizzativa dei soci;
– l’efficace assunzione della partecipazione determina tutte le implicazioni conseguenti, compreso il possibile fallimento della società di fatto cui la srl abbia partecipato, e della srl stessa in estensione, ex art. 147 co. 1 del RD 267/42, ovvero senza necessità dell’accertamento di una sua specifica insolvenza;
– a questa conclusione non si frappone il meccanismo organizzativo di tale accertamento in estensione, per come “meramente esemplificato” dai commi 4 e, soprattutto, 5 dell’art. 147 del RD 267/42, che, pena la violazione dell’art. 3 Cost., non può essere limitato all’ipotesi espressamente contemplata dell’imprenditore individuale;
– quand’anche si volesse aderire all’opposta opinione, secondo cui il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 2361 co. 2 c.c. comporterebbe l’invalidità o l’inefficacia dell’assunzione della partecipazione o del vincolo associativo, il fenomeno non resterebbe irrilevante per l’ordinamento, in quanto non varrebbe a determinare la caducazione retroattiva dell’esistenza dell’ente. Ciò in ragione della disciplina peculiare del contratto di società, espressa dall’art. 2332 c.c., ritenuto applicabile anche alle società di persone, in base alla quale la dichiarazione di nullità del contratto costitutivo di una società di persone è equiparabile, quanto agli effetti, allo scioglimento della stessa (cfr. Cass. nn. 9124/2015 e 3166/1999). In pratica, ci si troverebbe in presenza di una società nulla e, tuttavia, considerata valida sia per il passato che per il futuro (in relazione al suo stato di liquidazione), senza caducazione retroattiva della sua esistenza.
SRL – Orientamenti della Commissione società del Consiglio Notarile di Milano
Nell’ambito delle nuove massime rilasciate dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano (massime nn. 145 – 159), si segnalano in particolare le seguenti:
– massima n. 153, relativa alla riscattabilità delle quote della srl;
– massima n. 154, sul diritto di opzione più che proporzionale nelle srl;
– massima n. 148, in tema di versamento dei conferimenti in denaro in sede di costituzione di srl.
Con riguardo alla massima n. 153, il Consiglio Notarile di Milano afferma la legittimità delle clausole statutarie che attribuiscono ai soci di srl o ad alcuni di essi il diritto di riscattare in tutto o in parte le partecipazioni di altri soci, al ricorrere di determinati presupposti o durante determinati periodi di tempo. Rimane ferma l’applicabilità della regola dell’equa valorizzazione delle partecipazioni sociali prevista nei casi di recesso legale.
Nella massima n. 154, poi, il Consiglio Notarile di Milano afferma la legittimità della clausola statutaria che prevede l’attribuzione a uno o più soci di un diritto di opzione più che proporzionale rispetto alla partecipazione posseduta, valevole in tutti i casi di aumento del capitale sociale a pagamento (con eccezione degli aumenti in natura, se previsti dallo statuto). Rimane fermo il diritto di recesso ai soci cui spetta un diritto di opzione meno che proporzionale, in occasione di ogni decisione di aumento del capitale. Viene, inoltre, affermato che il diritto di opzione più che proporzionale costituisce un diritto particolare.
Infine, quanto alla massima n. 148, viene estesa la possibilità di effettuare il versamento dei conferimenti iniziali, in maniera più generale, a qualsiasi mezzo di pagamento che sia idoneo a far conseguire la provvista alla società. Fra i mezzi di pagamento indicati, a titolo esemplificativo, dal Consiglio Notarile di Milano, vi è il versamento in contanti.
SRL – Orientamenti della Commissione società del Consiglio Notarile di Milano
Nell’ambito degli ultimi orientamenti della Commissione società del Consiglio Notarile di Milano, vi sono anche alcune precisazioni dei notai sugli aumenti di capitale nelle srl.
In particolare, quanto agli aumenti di capitale a pagamento, il Consiglio Notarile di Milano ha specificato che risulta legittima la clausola che attribuisce a uno o più soci un diritto di opzione più che proporzionale rispetto alla partecipazione posseduta. Infatti, tale opzione costituisce un diritto particolare (massima n. 154).
Con riguardo, poi, alla deliberazione di aumento gratuito non proporzionale, il Consiglio Notarile di Milano ha ritenuto legittimo, pur in assenza di specifiche clausole in tale senso, deliberare, nell’atto costitutivo, un aumento di capitale gratuito del capitale sociale con assegnazioni non proporzionali al capitale sottoscritto. La deliberazione deve essere assunta, però, con il voto favorevole dei soci che a seguito di tale aumento si vedono assegnare quote non proporzionali, sia in eccesso sia in difetto (massima n. 159).