La Commissione società del Consiglio Notarile di Milano ha approvato 12 nuovi orientamenti (massime n. 148 – 153), riguardanti vari aspetti della srl, che verranno presentati nell’ambito di un convegno di studi, organizzato dal Consiglio Notarile di Milano in collaborazione con la Scuola del Notariato della Lombardia, il prossimo 27.5.2016.
Fra i temi trattati, si segnalano le modalità di versamento dei conferimenti in denaro in sede di costituzione della società, i rapporti tra soci e amministratori, la circolazione delle partecipazioni sociali e le operazioni di aumento del capitale sociale.
In particolare, quanto al tema della circolazione delle partecipazioni sociali, la presa di posizione del Consiglio Notarile di Milano rispetto ai limiti temporali delle clausole di divieto di trasferimento delle quote e alla possibilità di inserire nello statuto clausole che attribuiscono ai soci di srl o ad alcuni di essi il diritto di riscatto, in tutto o in parte, delle quote di partecipazione di altri soci (al ricorrere di determinati presupposti e entro determinati periodi di tempo).
Impugnazione della delibera – Perdita dello status di socio – Conseguenze (App. Milano 11.1.2016 n. 29)
La Corte d’Appello di Milano, nella sentenza 11.1.2016 n. 29, ha ricordato che l’impugnativa di delibere assembleari presuppone, come requisito di legittimazione, l’esistenza della qualità di socio dell’attore non solo al momento della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia (cfr. Cass. n. 26842/2008).
Nel caso di specie, quindi, i giudici hanno accolto l’eccezione preliminare della società appellante ed hanno respinto la domanda di accertamento dell’invalidità della delibera per essere venuto meno il presupposto legittimante la qualità di socio del ricorrente; socio che è stato anche condannato a pagare le spese del giudizio di secondo grado, perché soccombente.
Tuttavia, visto che al momento in cui il Tribunale aveva accolto il suo ricorso era ancora socio, la Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui condannava alle spese del giudizio la società che aveva resistito al ricorso. La riforma della decisione era infatti correlata ad un fatto sopravvenuto e comunque non imputabile al socio (essendo l’esito di una procedura esecutiva nei suoi confronti).
Revoca – Unico accomandatario – Conseguenze
Sono incerte le conseguenze derivanti dalla revoca delle funzioni gestorie in capo al soggetto che sia anche l’unico socio accomandatario.
Secondo una prima ricostruzione, l’art. 2323 co. 2 c.c. non può trovare applicazione analogica, trattandosi di un’ipotesi diversa da quella della sopravvenuta mancanza di tutti gli accomandatari, stante la persistente presenza dell’accomandatario revocato dalla carica di amministratore nella compagine sociale, e dovendosi considerare che, nella sas, il potere di amministrazione è riservato esclusivamente al socio accomandatario.
E, quindi, il verificarsi dell’evento in questione non può che condurre allo scioglimento della società, in quanto la mancanza nell’accomandatario del potere di amministrare si pone come fattore ostativo del suo funzionamento (così Cass. n. 12732/1992; cfr. anche Trib. Verona 8.11.2012, Trib. Milano 27.1.2012, Trib. Salerno 10.4.2007 e Trib. Roma 4.5.2000).
Secondo altra ricostruzione, invece, nel caso in questione sarebbe applicabile la disciplina dettata dall’art. 2323 co. 2 c.c. (cfr. Trib. Milano12.11.2015, Trib. Catania 19.12.2003, Trib. Napoli 2.3.1994 e App. Milano 23.4.1991), con conseguente possibilità per i soci di una rivisitazione dei patti sociali nel termine di sei mesi dalla revoca e di nomina “medio tempore” di un amministratore provvisorio. La coesistenza di tale figura con quella del socio accomandatario illimitatamente responsabile è reputata infatti possibile senza alterazione dello schema tipico, non potendo la responsabilità illimitata dell’accomandatario privato dei poteri gestori essere significativamente aggravata dai meri atti di ordinaria amministrazione demandati all’amministratore provvisorio.
Autorizzazione dell’accomandante per il compimento di determinate operazioni – Validità nei confronti dei terzi (Trib. Perugia 19.2.2016)
Il Tribunale di Perugia, nella sentenza 19.2.2016, ha stabilito che ha effetto esclusivamente nei rapporti interni tra i soci il patto con cui si stabilisce la necessità dell’autorizzazione da parte del socio accomandante per il compimento di determinate operazioni ad opera dell’amministratore.
Pertanto, la mancata autorizzazione non inficia la validità dell’atto compiuto nei confronti dei terzi e fa sorgere solo il diritto dell’accomandante al risarcimento del danno.
Forme societarie – Srl semplificata – Orientamenti (PO CNDCEC 14.3.2016 n. 262 e nota Consiglio Nazionale del Notariato 23.3.2016)
Sulla possibilità di costituire la società tra professionisti utilizzando la forma della srl semplificata di cui all’art. 2463-bis c.c. sembrano essersi formati due orientamenti.
Da un lato, il CNDCEC, nel PO 14.3.2016 n. 262, si è espresso in maniera positiva, richiamando il generico rinvio contenuto proprio all’art. 10 co. 3 della L. 183/2011, seppur con gli accorgimenti necessari in ragione della peculiare disciplina che la contraddistingue (cfr. circ. CNDCEC 12.7.2013 n. 32/IR).
Con un orientamento contrario, invece, si è posto il Consiglio Nazionale del Notariato, nella nota 23.3.2016, consentendo al contempo la costituzione della società tra professionisti nella forma di srl a capitale minimo, con capitale inferiore a 10.000 euro ma almeno pari a un euro (art. 2463 co. 4 c.c.; si veda anche lo studio Consiglio Nazionale del Notariato 3.4.2014 n. 224-2014/I).
Forme societarie – Srl semplificata – Inammissibilità (nota Consiglio Nazionale del Notariato 23.3.2016)
Il Consiglio Nazionale del Notariato, nella nota 23.3.2016, ha escluso la possibilità di costituire società tra professionisti nella forma di srl semplificata.
Ciò in ragione, da un lato, della specificità delle clausole da inserire nell’atto costitutivo della società tra professionisti, e, dall’altro, dell’inderogabilità del modello standard di atto costitutivo della srl semplificata.
È ammessa, invece, la costituzione della società tra professionisti in forma di srl a capitale minimo, con capitale inferiore a euro 10.000,00 ma almeno pari a euro 1,00, rientrando le srl tra i tipi sociali espressamente richiamati dalla L. 183/2011 sulle società tra professionisti.
Start up innovative – Guida del Ministero dello Sviluppo Economico
È stato pubblicato dal Ministero dello Sviluppo economico un manuale sulle agevolazioni alle imprese.
In particolare, con riferimento alle start up innovative, si segnala la possibilità di costituzione avvalendosi di una procedura semplificata senza il ricorso al notaio, mediante un documento informatico firmato digitalmente.
La procedura, non ancora definita completamente, consentirà di compilare on line l’atto costitutivo e lo statuto con l’utilizzo di un modello standard tipizzato.
Società tra professionisti – Forme societarie – Srl semplificata – Ammissibilità (P.O. CNDCEC 14.3.2016 n. 262)
Il CNDCEC, nel Pronto Ordini 14.3.2016 n. 262, ha ribadito, riprendendo quanto già affermato nella precedente circolare CNDCEC 12.7.2013 n. 32/IR, che la società tra professionisti può essere costituita nella forma di srl semplificata di cui all’art. 2463-bis c.c.
Infatti, l’art. 10 co. 3 della L. 183/2011 fa un generico rinvio ai “modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile” e, quindi, sia ai modelli personalistici, sia a quelli capitalistici, nonché al modello cooperativo.
Occorrono, però, gli accorgimenti che si rendano necessari in ragione della peculiare disciplina che la contraddistingue.
In particolare, viene evidenziato che l’inderogabilità stabilita per le clausole del modello standard ai fini della costituzione delle srl semplificate va intesa nel senso che “solamente le clausole previste nel modello standard tipizzato non sono derogabili e non che il modello standard tipizzato sia inderogabile” (si veda anche documento CNDCEC 15 febbraio 2016).
Sanzioni amministrative -Violazioni commesse in ambito societario – Responsabilità (Cass. 11.3.2015 n. 4775)
Cass. 11.3.2015 n. 4775 ha sancito che, in ragione dell’art. 7 del DL 269/2003, le sanzioni amministrative tributarie possono essere irrogate solamente nei confronti della società con personalità giuridica, e non nei confronti, ad esempio, degli amministratori.
Quindi, è illegittimo l’atto di contestazione della sanzione notificato al consulente fiscale della società, quand’anche sia dimostrato che egli, in concreto, era amministratore di fatto.
Dalla decisione sembra emergere che occorre sempre applicare l’art. 7 del DL 269/2003 (che individua nella società il solo soggetto responsabile), non avendo rilievo che il consulente, magari, si sia reso partecipe della condotta illecita.
Costituzione di start-up innovative
Il Ministero dello Sviluppo economico ha reso noto, con il comunicato 19.2.2016, che sarà facilitata la nascita delle start up innovative, consentendone la costituzione mediante un modello standard tipizzato con firma digitale. Si consentirà comunque la costituzione della società per atto pubblico.
È in corso di emanazione il decreto direttoriale con l’approvazione del modello informatico e della modulistica relativi alla trasmissione e iscrizione al Registro delle imprese, direttamente compilabile on-line. La conformità dell’atto sottoscritto digitalmente al modello standard è condizione necessaria per l’iscrizione della start-up innovativa nel Registro imprese.