Con un emendamento al disegno di legge sulla concorrenza approvato l’1.3.2016 in commissione Industria al Senato, vengono definiti i limiti nella governance della società fra avvocati. In particolare, viene previsto che:
– la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;
– i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.
Si segnala, inoltre, che è stato pubblicato s.o. n. 50 alla Gazzetta Ufficiale 1.3.2016, il DM 4.2.2016 n. 23, che contiene il regolamento per l’individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati. Nell’elenco vi sono anche gli appartenenti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
SRL – Natura – Trasformazione – Chiarimenti (comunicato CNDCEC 22.2.2016)
Nel documento di approfondimento sulle srl semplificate di cui all’art. 2463-bis c.c., a cura della Fondazione Nazionale dei Commercialisti e approvato dal CNDCEC (comunicato 22.2.2016), sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito alle operazioni sul capitale e all’ipotesi di trasformazione.
Alla luce della normativa vigente esistono tre (sotto)tipi o tre varianti di srl, che si caratterizzano per la misura del capitale e per la possibilità di fruire di maggiore flessibilità nella costituzione e nella organizzazione della società:
– srl ordinaria, con capitale non inferiore a 10.000 euro;
– srl con capitale inferiore a 10.000 euro, ma almeno pari a 1 euro (srl ordinaria a capitale minimo);
– srl semplificate, con capitale pari almeno ad 1 euro e inferiore all’importo di 10.000 euro.
La natura di varianti/sottotipi dell’unico tipo societario “srl” potrebbe determinare, in generale, in caso di passaggio dall’uno all’altro, solo una modifica dell’atto costitutivo, senza comportare una vera e propria trasformazione (con conseguente disapplicazione delle disposizioni e delle regole procedimentali di cui agli artt. 2498 ss. c.c.).
Per il CNDCEC, se si aderisce alla tesi della srl semplificata come forma societaria destinata alla fase di costituzione, qualche dubbio potrebbe riservare il passaggio alla forma finale di srl semplificata.
Costituzione di una start up innovativa senza intervento del notaio
Con la stesura del presente documento informativo intendiamo mettervi a conoscenza che il Ministro dello Sviluppo Economico ha firmato il Decreto che introduce la possibilità di costituire una startup innovativa, definita ai sensi dell’articolo 25 del Decreto-Legge 179/2012 e successive modificazioni, mediante un modello standard tipizzato con firma digitale, ferma restando la possibilità di costituire la società per atto pubblico.
SRL semplificata – Integrazione dell’atto costitutivo – Chiarimenti (comunicato CNDCEC 22.2.2016)
Il CNDCEC ha approvato un documento di approfondimento sulle srl semplificate di cui all’art. 2463-bis c.c., contenente un’analisi dell’attuale normativa e gli aspetti caratterizzanti la disciplina.
Il documento, a cura della Fondazione nazionale dei commercialisti, segue tre direttrici: l’analisi giuridica (costituzione e statuto, amministrazione e modifiche costitutive, trasformazione), l’analisi aziendalistica (sottocapitalizzazione e copertura delle perdite) e l’analisi statistica (evoluzione del fenomeno dalla sua introduzione nell’ordinamento giuridico).
Fermo restando il contenuto tipizzato del modello, adeguato alle modifiche successive all’art. 2463-bis c.c., sembrano consentite le integrazioni “peraltro non incompatibili con il contenuto minimo dell’atto costitutivo espresso nel modello standard, che si rendano necessarie in relazione all’esatta configurabilità dell’organizzazione della società qualora il modello standard taccia sul punto”.
Si tratterebbe di clausole, dunque, integrative con valore organizzativo, come l’indicazione della durata dell’esercizio sociale.
Altre clausole consentite sarebbero, poi, quelle relative alla durata della società.
Start up innovative – Modalità di costituzione – Semplificazioni (comunicato Min. Sviluppo economico 19.2.2016)
Il Ministero dello Sviluppo economico, con il comunicato 19.2.2016, ha reso noto l’emanazione di un decreto che consentirà di costituire start up innovative mediante l’utilizzo di un atto costitutivo e uno statuto standard, senza dover ricorrere al notaio.
Tali atti saranno reperibili gratuitamente online, tramite una piattaforma web che il Ministero stesso sta predisponendo con Infocamere.
Rimarrà ferma la possibilità di costituire la società start up per atto pubblico.
Il testo dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Fisioterapisti – Mancata istituzione dell’albo – Effetti sulla possibilità di costituzione di società tra professionisti (parere Min. Sviluppo economico 15.2.2016 n. 39343)
Il Ministero dello Sviluppo economico, con il parere 15.2.2016 n. 39343, ha rilasciato alcune indicazioni in ordine all’applicabilità ai fisioterapisti della disciplina delle società tra professionisti (STP).
La professione di fisioterapista è stata espressamente inclusa tra le professioni sanitarie riabilitative dal DM 29.3.2001 e tale inclusione è stata poi ribadita dall’art. 1 della L. 1.2.2006 n. 43, ma la delega al Governo per l’istituzione dei relativi Ordini professionali (tra cui quello dei fisioterapisti) prevista dall’art. 4 della richiamata L. 43/2006 non è mai stata attuata.
Di conseguenza, il MISE osserva che, sino al momento dell’istituzione tramite decreto legislativo dell’Ordine o Collegio dei fisioterapisti chiamato a tenere il relativo Albo, “non è consentita agli stessi la costituzione in via esclusiva di società tra professionisti”.
I fisioterapisti possono, invece, essere ammessi nelle STP in qualità di soci come soggetti non professionisti, ma soltanto per prestazioni tecniche ovvero per finalità di investimento (c.d. “soci di capitale”).
SRL semplificata – Cessione quote a soggetti diversi dalle persone fisiche – Chiarimenti (parere Min. Sviluppo economico 15.2.2016 prot. 39365)
Il Ministero dello Sviluppo economico, con il parere 15.2.2016 n. 39365, ha fornito chiarimenti su alcuni aspetti che coinvolgono le srl semplificate.
In particolare, è stato precisato che:
– è possibile cedere le quote a soggetti differenti dalle persone fisiche, con l’obbligo però di modificare la propria denominazione, eliminando il riferimento alla srl “semplificata”; ciò in quanto l’ingresso nel capitale sociale di soggetti diversi dalle persone fisiche fa perdere alla società lo status particolare di srl semplificata;
– in caso di modifiche dell’atto costitutivo/statuto, trova applicazione l’art. 2, paragrafo 1, lett. c) della direttiva 2009/101/CE, ai sensi del quale, così come integrato dal MISE, “dopo ogni modifica dell’atto costitutivo o dello statuto, [è soggetto all’iscrizione] il testo integrale dell’atto modificato nella sua redazione aggiornata”.
Presunzione di distribuzione di utili extracontabili – Estraneità del socio alla gestione sociale (Cass. 2.2.2016 n. 1932)
Cass. 2.2.2016 n. 1932, pur ribadendo l’ammissibilità, nelle società di capitali “ristrette”, della presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili accertati, ha sancito che si tratta di presunzione semplice, che ammette pacificamente la prova contraria.
Essa, tra l’altro, si può concretizzare nella dimostrazione circa l’estraneità del socio alla gestione sociale.
Non può essere sostenuta, come invece preteso dalla parte resistente, la necessità di dimostrare la “destinazione (diversa dalla distribuzione tra i soci) degli utili extrabilancio accertati in capo alla società”.
Diritto agli utili – Presentazione e approvazione del rendiconto – Danno diretto al socio (Cass. 25.1.2016 n. 1261)
La Corte di Cassazione, nella sentenza 25.1.2016 n. 1261, ha precisato che nelle società personali il socio può agire nei confronti dell’amministratore per far valere la responsabilità extracontrattuale di questi, in applicazione analogica dell’art. 2395 c.c. e, ove siano dedotte la mancata presentazione del rendiconto da parte dell’amministratore e la conseguente mancata percezione degli utili, deve ritenersi che il socio abbia fatto valere il danno a sé diretto ed immediato. In particolare:
– per rendiconto delle società di persone deve intendersi la situazione contabile che equivale, quanto ai criteri fondamentali di valutazione, a quella di bilancio, e che è la sintesi contabile della consistenza patrimoniale della società al termine di un anno di attività (cfr. Cass. 28806/2013 e 1240/96);
– dal momento che le società di persone costituiscono un centro di imputazione di situazioni giuridiche distinte da quelle dei soci, ancorché prive di autonoma personalità giuridica, riguardo ad esse è configurabile una responsabilità degli amministratori non solo verso la società, ma anche nei confronti dei singoli soci. Ciò in termini sostanzialmente analoghi a quanto prevedono, in tema di spa, gli artt. 2393 e 2395 c.c. (cfr. Cass. 1045/2007 e Cass. 2846/96);
– la natura extracontrattuale ed individuale dell’azione del socio, fondata sull’art. 2043 c.c. e sull’applicazione analogica dell’art. 2395 c.c., esige che il pregiudizio non si presenti come il mero riflesso dei danni arrecati al patrimonio sociale, ma si sostanzi in danni direttamente causati al socio, come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori (cfr. Cass. 16416/2007);
– l’omessa presentazione dei rendiconti, con conseguente mancata attribuzione degli utili al socio ex art. 2262 c.c., essendo un comportamento assunto in violazione di norme che stabiliscono diritti dei soci immediatamente azionabili, determina un danno diretto al socio e lo legittima al ricorso all’azione in questione (cfr. Cass. 2846/96).
Fatto illecito del terzo – Violazione dell’amministratore di società (Cass. 20.1.2016 n. 1024)
Gli organi sociali, come gli amministratori e, in certi casi, i direttori generali, agiscono sempre per conto della società in virtù del principio di immedesimazione organica.
Per questa ragione, la società, per contestare l’atto irrogativo di sanzioni, non può eccepire l’esimente dell’art. 6 co. 3 del DLgs. 472/97, qualora la condotta sia imputabile a costoro (Cass. 20.1.2016 n. 1024).
Infatti, non può trattarsi, tecnicamente, di fatto addebitabile a terzi, in virtù della richiamata immedesimazione organica.