Con la sentenza n. 9104 del 28.7.2015, il Tribunale di Milano (ponendosi in linea con la pronuncia n. 14056/2015 della Corte di Cassazione) ha statuito che il principio per cui i finanziamenti dei soci erogati in situazioni di squilibrio finanziario vengono soddisfatti solo successivamente al rimborso degli altri creditori, previsto con riferimento alle srl dall’art. 2476 c.c., è applicabile anche alle spa “a ristretta base sociale”, esclusivamente nel caso in cui le somme siano state erogate in presenza di una crisi strutturale dell’ente.
In particolare, secondo i giudici, il predetto principio è applicabile, con riguardo alle spa:
– in presenza di una base azionaria familiare o ristretta;
– quando vi è coincidenza tra i soci e gli amministratori;
– quando il socio può apprezzare compiutamente la situazione di adeguata capitalizzazione della società.
Massime del Notariato di Firenze, Pistoia e Prato in materia di recesso
Fra i nuovi principi di comportamento elaborati dall’Osservatorio societario del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia, Prato vi sono i seguenti:
– la possibilità di stabilire in ogni tempo per i soci di società di persone e di srl il diritto di recesso dalla società, anche senza una causa legale o convenzionale di recesso;
– la possibilità, nel caso di srl amministrata da un Consiglio di amministrazione, di riservare per statuto a uno o più amministratori nominati da singoli soci o dai soci di minoranza il diritto di veto con riferimento alle decisioni sul compimento di alcuni atti oppure operazioni;
– la possibilità di prevedere per statuto l’attribuzione a taluno degli amministratori la qualifica di amministratore delegato.
SRL e convocazione dell’assemblea via PEC (Trib. Roma 31.7.2015 n. 16929)
Il Tribunale di Roma, nella pronuncia 31.7.2015 n. 16929, ha stabilito che è legittima la convocazione dell’assemblea di srl mediante un messaggio di PEC (Posta Elettronica Certificata), qualora lo statuto della società non detti regole precise circa le modalità di convocazione dell’assemblea.
In tali casi, infatti, si applica l’art. 2479-bis co. 1 c.c. ai sensi del quale, in mancanza di previsione statutaria, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle imprese. In merito, si ricorda che la PEC è ritenuta equivalente alla ordinaria lettera raccomandata cartacea.
Socio accomandante – Assunzione della carica di socio accomandatario in passato – Responsabilità per le obbligazioni sociali (Trib. Milano 17.7.2015 n. 8800)
Il Tribunale di Milano, nella sentenza 17.7.2015 n. 8800, ha stabilito che:
– il socio accomandatario di sas che, a seguito della modifica dei patti sociali, assume la qualifica di socio accomandante, resta responsabile in maniera illimitata dei debiti contratti dalla società al momento in cui lo stesso ricopriva il ruolo di socio accomandatario;
– il soggetto che assume, nel corso della vita della società, la qualifica di socio accomandatario, diviene illimitatamente responsabile per tutti i debiti contratti dalla società, compresi quelli nati prima dell’assunzione della qualità di socio accomandatario.