Nella sentenza 4.7.2017 n. 182/1/17, la C.T. Prov. di Massa Carrara ha affermato che, con riferimento alle c.d. “seconde case”, la TARI deve essere calcolata sulla base della reale quantità di rifiuti conferiti dall’utente, in ossequio quindi al principio comunitario “chi inquina paga” stabilito dall’art. 14 della direttiva n. 2008/98/CE.
Di conseguenza, è stata ritenuta illegittima e iniqua la tassazione “piena” applicata dall’amministrazione comunale alla residenza secondaria del contribuente, utilizzata per frazione d’anno riferibile ai soli mesi estivi.
In relazione alla tariffa di igiene ambientale (c.d. TIA1), inoltre, il Consiglio di Stato, nella sentenza 6.9.2017 n. 4223, ha ritenuto illegittimo sia il regolamento che la deliberazione comunale relativa al 2005 nella parte in cui per le utenze domestiche è stato stabilito di addossare il peso della TIA1 prevalentemente (oltre il 66%) alle utenze intestate a soggetti non residenti nel Comune.
Secondo il supremo Collegio, la decisione dell’ente locale di suddividere la categoria delle utenze domestiche in due sub-categorie, residenti e non residenti (facendo pagare una tassa più alta ai non residenti) contrasta non soltanto con il principio di proporzionalità, ma anche con il principio comunitario “chi inquina paga” menzionato.
IMU e TASI – Riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato – Condizioni
In vista della scadenza fissata al 18.12.2017, entro cui deve essere versata la seconda rata dell’IMU e della TASI per l’anno 2017, si ricordano quali sono le condizioni richieste dalla norma al fine di beneficiare delle agevolazioni previste per le abitazioni concesse in comodato.
Dall’1.1.2016, l’art. 13 co. 3 del DL 201/2011 prevede, infatti, la riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU e TASI per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che la destinano ad abitazione principale.
Per fruire del beneficio è necessario che:
– il contratto sia registrato;
– il proprietario dell’immobile (comodante) possieda un solo immobile in Italia;
– il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
IMU – Terreni edificabili – Svolgimento di attività agricola da parte di uno dei contitolari o comproprietari – Estensione dei benefici (Cass. 27.9.2017 n. 22486)
La Cass. 27.9.2017 n. 22486 ha ribadito che ai fini dell’ICI, dell’IMU e della TASI, l’area edificabile posseduta in comproprietà da più soggetti, dei quali almeno uno lo conduca per lo svolgimento di attività agricola, in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP), deve essere considerato quale terreno agricolo.
Per tutti i comproprietari, infatti, opera la “finzione giuridica” prevista dall’art. 2 co. 1 lett. b) del DLgs. 504/92 che esclude la natura di area fabbricabile per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.
Aree edificabili – Determinazionedel valore venale (C.T. Prov. Bergamo 4.9.2017 n. 445)
Secondo C.T. Prov. Bergamo 4.9.2017 n. 445, la delibera estimativa comunale con cui è stabilito il valore venale in comune commercio di fondi con terreni edificabili svolge una funzione analoga a quella degli studi di settore ed è idonea a fondare l’accertamento analitico-induttivo.
Tale atto normativo, integrando una fonte di presunzione, può essere utilizzato, anche retroattivamente, sia dall’amministrazione comunale sia dallo stesso giudice tributario e può essere vinto dalla prova contraria fornita dal contribuente.
Notifica presso la residenza del contribuente defunto (Cass. 17.7.2017 n. 17694)
Se la notifica dell’accertamento ICI intestato al contribuente defunto avviene presso la residenza di quest’ultimo, si verifica l’inesistenza tanto della notifica, quanto dell’accertamento (Cass. 17.7.2017 n. 17694).
L’art. 65 del DPR 600/73 sancisce che, in caso di decesso del contribuente, “la notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma”.
In altre sentenze, però, era stato affermato un principio diverso, sancendo la validità della notifica se l’Agenzia delle Entrate, a causa della mancata comunicazione degli eredi, fosse stata all’oscuro del decesso (Cass. 17.7.2013 n. 17430).
Immobili merce delle imprese di costruzione – Assoggettabilità fino all’anno 2013 – Richiesta di rimborso dell’IMU (C.T. Reg. Torino 26.1.2017 n. 155/4/17)
Secondo la C.T. Reg. Torino 26.1.2017 n. 155/4/17, la norma che prevede, a decorrere dall’anno 2014, l’esenzione IMU per gli immobili merce delle imprese di costruzione avrebbe abrogato quella precedente che ne prevedeva la tassabilità.
Il ragionamento dei giudici parte dall’analisi generale del ruolo che gli immobili merce hanno nell’impresa, trattandosi di quegli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività e che concorrono alla formazione del reddito d’impresa tramite i costi di acquisizione o di costruzione e i ricavi derivanti dalla cessione.
Dando un’interpretazione costituzionalmente orientata, la Commissione ha ritenuto, quindi, che il legislatore avrebbe introdotto la disposizione agevolativa concernente l’esenzione dall’IMU dall’anno 2014 per abrogare tacitamente la norma previgente. Di conseguenza, sarebbe dovuto il rimborso dell’IMU versata per gli immobili in argomento anteriormente all’anno 2014.
Applicazione dell’IVA alla tariffa di igiene ambientale (TIA) – Esclusione – Rimborso dell’IVA versata – Termine di prescrizione (Cass. 7.3.2017 n. 5627)
La Corte di Cassazione, ordinanza 7.3.2017 n. 5627, ha deciso che non è dovuta l’IVA sulla tariffa rifiuti (quella regolata dall’art. 49 del DLgs. 22/97), in quanto si tratta di una entrata tributaria che non è corrispettiva di un servizio. Il prelievo di cui si discute è la “tariffa Ronchi”, abrogata a partire dal 2013 ed applicata soltanto in alcuni Comuni.
Quanto all’individuazione del termine di prescrizione per la ripetizione dell’indebito, inoltre, la Corte ha confermato il termine decennale, in luogo del termine breve di cinque anni.
Nella specie, infatti, non si discute di un rimborso d’imposta, poiché altrimenti la giurisdizione apparterrebbe alle Commissioni tributarie e non al giudice ordinario, ma della ripetizione di una quota di tariffa priva di titolo. L’unico soggetto legittimato a richiedere la restituzione dell’IVA è il soggetto gestore che vi deve provvedere entro il termine di due anni, di cui all’art. 21 del DLgs. 546/92.
Tarsu – Inizio dell’attività – Termini entro cui inviare la dichiarazione (Cass. 6.12.2016 n. 24886)
In tema di TARSU, la Corte di Cassazione, con la sentenza 6.12.2016 n. 24886, ha affermato che la disposizione contenuta nell’art. 70 co. 1 del DLgs. 507/93 secondo cui “i soggetti di cui all’art. 63 presentano al Comune entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune” sta a significare che:
– le occupazioni iniziate tra il 1° e il 19 gennaio devono essere dichiarate entro il 20 gennaio dello stesso anno;
– le occupazioni successive al 20 gennaio vanno dichiarate entro il 20 gennaio dell’anno successivo.
La Corte ha peraltro già evidenziato che occorre differenziare il caso in cui la detenzione o occupazione dei locali è in corso fin dall’inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva. Nel primo caso, il termine di decadenza per la notifica dell’accertamento decorre dall’anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell’anno successivo (Cass. 3.11.2016 n. 22224).
Tardività della delibera comunale di modifica dell’aliquota TARI – Effetti (TAR Lombardia 29.11.2016 n. 2259)
Il TAR della Lombardia, sentenza 29.11.2016 n. 2259, respingendo un ricorso del Ministero dell’Economia e delle finanze avverso una delibera tardiva comunale che modificava l’aliquota TARI, ha affermato che per poter impugnare una delibera è necessario poter ricavare un’utilità dall’annullamento degli atti impugnati, dato che, in mancanza di deduzioni specifiche in ordine all’interesse ad agire, la domanda giudiziaria si traduce in una mera ed inammissibile richiesta di ripristino della legalità violata. Il Ministero quindi avrebbe dovuto dimostrare quale ulteriore risultato intendeva perseguire, oltre quello già legislativamente previsto.
Il TAR rileva, inoltre, che le disposizioni di settore prevedono già espressamente la conseguenza per il mancato rispetto del termine di approvazione delle aliquote delle entrate tributarie, ovvero l’applicazione delle aliquote precedentemente in vigore, con la conseguenza che per tutti quei Comuni che hanno approvato le nuove aliquote dopo il 30.7.2015, sia in aumento che in diminuzione, varranno quelle già applicate per il 2014 (eccezion fatta per i Comuni siciliani che hanno avuto una proroga fino al 30 settembre e i Comuni del Friuli che hanno potuto posticipare la scadenza grazie all’autonomia regionale).
Cave – Trattamento ai fini dell’IMU e della TASI
In relazione al corretto trattamento ai fini dell’IMU e della TASI delle aree destinate a cave estrattive, l’Agenzia delle Entrate (ex Territorio) ha precisato devono essere iscritte nel Catasto dei fabbricati, con attribuzione della categoria catastale D/1 (nota DRE dell’Emilia Romagna 16.4.2009 n. 3849). Conseguentemente, sarebbero assoggettate alle imposte in funzione della rendita catastale loro attribuita, al pari degli altri immobili classati nella medesima categoria.
Al riguardo, la giurisprudenza tributaria di merito che si è occupata della questione in relazione all’ICI è divisa.
Dell’opinione che le cave estrattive non debbano assumere rilievo ai fini dell’assoggettamento al tributo comunale, in quanto non assimilabili ai fabbricati, si segnalano la C.T. Prov. Cuneo 16.9.2013 n. 66/1/13 e la C.T. Reg. Torino 25.2.2016 n. 277/22/16. Secondo la C.T. Reg. Bologna 15.11.2005 n. 127/4/05, inoltre, non sarebbe corretto classificare in D/7 le aree destinate ad attività estrattiva.
Altre Commissioni, invece, ritengono che l’area destinata ad attività estrattiva non possa essere considerata un terreno agricolo, in quanto non è un’attività agricola che rientra fra quelle indicate nell’art. 2135 c.c., bensì un’area edificabile ed, in quanto tale, assoggettata ad ICI (cfr. C.T. Reg. Firenze 28.1.2013 n. 7/30/13, C.T. Reg. Roma 26.7.2013 n. 333/4/13 e C.T. Reg. Roma 18.4.2016 n. 2157/29/16).
Dell’opinione che non sia dovuta l’ICI in quanto l’area destinata a cava non è di fatto edificabile (seppur rientri nel PRG come edificabile) la C.T. Reg. Roma 9.7.2013 n. 181/37/13.