Con un documento del 2.12.2016, il Dipartimento delle finanze ha fornito importanti chiarimenti in tema di aliquote da applicare per il calcolo del saldo IMU e TASI 2016.
Tra le altre cose è stato precisato che:
– il versamento della seconda rata IMU e TASI deve essere effettuato sulla base delle delibere approvate dal Comune entro il 30.4.2016 e pubblicate sul sito internet del MEF (www.finanze.it) entro il 28.10.2016. In caso di ritardi, anche di un solo giorno, si devono applicare le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno 2015 (unica eccezione è prevista per i Comuni del Friuli Venezia Giulia per i quali il termine di adozione dei bilanci di previsione è stato prorogato);
– l’aliquota fissata per le singole fattispecie impositive non deve, a seguito del blocco dei tributi per l’anno 2016, essere superiore di quella stabilita per l’anno 2015 (la sospensione degli aumenti dei tributi locali non opera per gli enti locali in dissesto o predissesto;
– nel caso in cui un Comune abbia deliberato per talune fattispecie un’aliquota superiore a quella prevista per l’anno 2015 e per altre un’aliquota inferiore, la sospensione dell’efficacia della delibera opera limitatamente alla parte in cui sono disposti detti aumenti, mentre rimangono salve le restanti parti della delibera che recano una diminuzione o una conferma delle stesse rispetto all’anno antecedente;
– la mancata approvazione della delibera per il 2016 inibisce, per l’anno in corso, l’applicazione della maggiorazione TASI dello 0,8 per mille ancorché deliberata per l’anno precedente, questo in quanto perché tale maggiorazione possa essere applicabile anche per l’anno 2016, il Comune deve confermarla con un’espressa delibera del consiglio comunale.
IMU – Aree edificabili – Adozione da parte del Comune di uno strumento urbanistico – Determinazione della base imponibile
Entro il 16.12.2016 deve essere versata la seconda rata dell’IMU (oltre, eventualmente, alla TASI) per le aree fabbricabili.
Ai sensi dell’art. 36 co. 2 del DL 4.7.2006 n. 223 (conv. L. 4.8.2006 n. 248), “un’area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”. L’area si intende fabbricabile, quindi, già con la semplice adozione da parte del Comune dello strumento urbanistico, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi.
In caso di dubbio, occorre rivolgersi al Comune, anche se l’art. 31 della L. 289/2002 prevede che se l’ente locale attribuisce a un terreno la natura di area fabbricabile ne deve dare comunicazione al proprietario. Tuttavia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato, con la circ. 18.5.2012 n. 3, che, in caso di mancata comunicazione dell’intervenuta edificabilità dell’area il Comune ha il titolo per richiedere al contribuente l’imposta dovuta ma non le sanzioni e gli interessi.
Ai fini della determinazione della base imponibile, è necessario considerare il valore venale in comune commercio all’1.1.2016, calcolato prendendo in considerazione la zona territoriale di ubicazione, l’indice di edificabilità, la destinazione d’uso consentita, gli oneri legati ad eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la sua edificazione nonché i prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi caratteristiche analoghe.
IMU e maggiorazione TARES versate erroneamente – Rimborso – Modalità (comunicati Min. Economia e Finanze 1.12.2016)
Con due comunicati dell’1.12.2016, il Dipartimento delle Finanze del MEF ha ricordato quale sia la procedura per richiedere il rimborso dell’IMU versata erroneamente allo Stato e della maggiorazione della TARES.
I contribuenti che non hanno ancora provveduto sono invitati a comunicare il proprio codice IBAN al Comune competente per la pratica di rimborso. La comunicazione vale sia nel caso in cui il codice non sia ancora stato fornito all’ente locale sia nel caso sia stato sostituito da un nuovo codice. I Comuni, infatti, attraverso un’applicazione disponibile sul portale del Federalismo fiscale, hanno a disposizione una nuova funzionalità con la quale inserire o modificare i codici IBAN per le pratiche già trasmesse.
IMU Quota Stato – Rimborsi – Modalità di erogazione (DM 26.10.2016)
Il DM 26.10.2016, pubblicato sulla G.U. 11.11.2016 n. 264, dispone i rimborsi dei tributi locali risultanti dall’istruttoria compiuta dai Comuni sulla base di liste emesse con procedure automatizzate e contenenti, in corrispondenza del singolo nominativo, le generalità dell’avente diritto, l’ammontare dell’imposta da rimborsare e il codice IBAN del conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario del rimborso.
La Banca d’Italia provvede ad estinguere l’ordinativo di pagamento collettivo dopo aver verificato la corrispondenza dell’importo del titolo con il totale degli importi ricompresi negli elenchi di cui sopra.
Nell’ipotesi di mancata indicazione da parte del contribuente delle coordinate bancarie o postali per l’accreditamento del rimborso, lo stesso è disposto con l’emissione di ordini di pagare individuali da estinguersi nella data indicata nel titolo, secondo le seguenti modalità:
– per importi inferiori o pari a 1.000,00 euro, con bonifico domiciliato presso gli uffici postali per il pagamento in contanti, entro il secondo mese successivo a quello di esigibilità, al beneficiario del rimborso;
– per importi superiori a 1.000,00 euro, tramite l’emissione di vaglia cambiario non trasferibile della Banca d’Italia intestato al beneficiario del rimborso.
Saldi IMU e TASI 2016 – Modalità e termini di versamento
Entro il 16.12.2016 devono essere versati i saldi dell’IMU e della TASI per l’anno 2016.
Considerato che il versamento della prima rata di IMU e TASI per l’anno 2016, scaduta il 16.6.2016, è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l’anno 2015, eventuali variazioni deliberate dai Comuni per l’anno in corso hanno rilevanza solo in sede di versamento del saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata (così la circ. Min. Economia e Finanze 23.5.2013 n. 2/DF).
In altre parole, in molti casi, in sede di versamento del saldo IMU e TASI 2016, sarà necessario procedere al ricalcolo di quanto dovuto e pagare il conguaglio per l’anno 2016, sulla base degli atti pubblicati al 28.10.2016 sul sito informatico www.finanze.it (prima e seconda rata di IMU e TASI, pertanto, possono essere di importo diverso).
Campi da tennis condominiali – Assoggettamento ad ICI e IMU (Cass. 18.7.2016 n. 14663)
La Cass. 14663/2016 ha affermato che i campi da tennis condominiali possono essere assoggettati all’ICI (e di conseguenza all’IMU), a meno che il contribuente riesca a provare la sussistenza delle condizioni che giustificano l’esenzione ai sensi della lett. b) dell’art. 7 co. 1 del DLgs. 504/92, ossia l’esercizio di attività sportiva e la natura di ente non commerciale del soggetto passivo (nel caso di specie il supercondominio).
Secondo la Corte, infatti, il fatto che i campi da tennis siano di proprietà del supercondominio non è sufficiente “a giustificare l’esenzione dall’Ici, essendo gli enti esentati solo quelli che, avendo la natura di enti non commerciali, siano diretti utilizzatori dell’immobile”.
Blocco delle aliquote dei tributi locali – Novità del Ddl di bilancio 2017
Tra le novità contenute nel Ddl di bilancio 2017 si segnalano:
– l’estensione del blocco delle aliquote a tutto il 2017, con l’eccezione della TARI;
– la possibilità di confermare la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille con espressa delibera del consiglio comunale.
Il blocco delle aliquote dei tributi locali riguarderebbe le sole entrate di natura tributaria, tra cui l’IMU, la TASI, l’imposta sulla pubblicità ed il canone alternativo e la TOSAP. La disposizione non si applicherebbe, invece, al COSAP ed alla TARI. Il “fermo”, inoltre, comporterebbe il divieto di istituire nuovi tributi (ad esempio, l’imposta di soggiorno) e di revocare le agevolazioni già deliberate. Pertanto, rimangono valide anche le assimilazioni all’abitazione principale già adottate nel 2014 (anziani e disabili residenti in istituti di ricovero).
Nei Comuni che nel 2014 avevano deliberato la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille per i fabbricati diversi dall’abitazione principale resta la possibilità di applicazione della stessa anche per l’anno 2017, a condizione che vi sia una delibera ad hoc del consiglio comunale.
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP – Esenzione dall’IMU – Condizioni
Dall’1.1.2016 non sono più soggetti all’IMU terreni agricoli posseduti e coltivati da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola.
I requisiti richiesti consistono:
– nella coltivazione del terreno con il lavoro proprio e della propria famiglia per i coltivatori diretti;
– nel possedere competenze tecniche, dedicare all’attività agricola (di cui all’art. 2135 c.c.) almeno la metà del proprio tempo lavorativo e ricavarne almeno la metà del proprio reddito di lavoro per gli imprenditori agricoli professionali.
In ogni caso, è necessaria l’ulteriore condizione richiesta dall’art. 1 co. 5-bis del DLgs. 99/2004, in base alla quale l’imprenditore agricolo professionale deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura.
Infine, è un elemento determinante per la fruizione dei benefici fiscali l’effettiva conduzione dei terreni agricoli che devono essere posseduti dal conduttore a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento.
Accessi alle autorimesse – Applicazione del COSAP in luogo della TOSAP (Cass. 14.9.2016 n. 18108)
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 14.9.2016 n. 18108, ha osservato, anzitutto, che il canone (COSAP) e la tassa (TOSAP) per l’occupazione del suolo pubblico sono basati sul medesimo presupposto di fatto, che è dato dall’occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile.
Tale identità di presupposto di fatto, secondo l’art. 63 co. 1 del DLgs. 446/97, fa quindi sì che i Comuni possano legittimamente richiedere il canone, esercitando in materia la potestà regolamentare prevista dall’art. 52 dello stesso decreto, “in sostituzione” della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche. E tale canone si porrà come corrispettivo determinato nell’atto di concessione in base a tariffa o determinato sul presupposto della rilevata occupazione abusiva (concessione fittizia).
Terreni agricoli in comuni montani e terreni incolti e orti – Esenzione IMU (interrogazione parlamentare 6.10.2016 n. 5-09691)
Da quanto emerge da una risposta ad un question time del 6.10.2016, la questione dell’esenzione da IMU degli orticelli non è ancora risolta.
Il Ministero dell’Economia, infatti, ha risposto che l’Amministrazione finanziaria sta approfondendo la corretta definizione di “terreni non propriamente agricoli” al fine di valutare la possibile esclusione dal campo di applicazione dell’imposta municipale.
Si ricorda che in un precedente question time, risposta 4.5.2016 n. 5-08570, il Governo aveva fatto rientrare nel concetto di terreno agricolo sia i terreni incolti che quelli destinati a orto, intendendo come tale la superficie di terreno destinato all’utilizzo familiare.
In vigenza dell’ICI, l’assimilazione dell’orto al terreno agricolo aveva generato alcune perplessità. Gli orticelli, infatti, essendo piccoli appezzamenti di terreno coltivati occasionalmente senza strutture organizzative, non hanno il carattere di terreno agricolo secondo la definizione contenuta dalla lett. c) dell’art. 2 del DLgs. 504/1992, che richiama le attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. Successivamente, nella C.M. 9/93 era stato chiarito che gli orticelli restavano al di fuori del campo di applicazione dell’ICI, non essendo né terreni agricoli, né aree fabbricabili.
L’art. 13 co. 2 del DL 201/2011 ha successivamente modificato lievemente il campo di applicazione dell’IMU richiamando genericamente tutti gli immobili anche se diversi dai terreni agricoli, aree edificabili o fabbricati.