Dichiarazione IMU e TASI – Modalità di presentazione (comunicato Ministero Economia e Finanze 5.10.2016)

Con il comunicato 5.10.2016, il Dipartimento delle Finanze ha precisato che, oltre a poter inviare il modello cartaceo delle dichiarazioni dell’IMU e della TASI, si aggiunge la possibilità di trasmetterle telematicamente.Il modulo di controllo per la trasmissione, a partire dall’anno di imposta 2016, dei dati della dichiarazione IMU e TASI tramite i canali Entratel e Fisconline sarà disponibile dal 17.10.2016. 

Si ricorda, infine, che per le variazioni che sono intervenute nel corso dell’anno 2016 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30.6.2017.

Immobili inagibili o inabitabili – Riduzione dell’imposta al 50% – Spettanza dell’agevolazione anche in assenza della dichiarazione ICI (Cass. 21.9.2016 n. 18453)

Con le sentenze n. 18453/2016 e n. 18455/2016 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992) la riduzione dell’ICI pari al 50% spetta anche in assenza della presentazione della dichiarazione o denuncia (considerata fonte di elementi informativi e non costitutivi del diritto ai benefici fiscali), sempre che il Comune sia a conoscenza delle condizioni che fanno scattare il diritto al medesimo beneficio.
Per il principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (art. 10 co. 1 della L. 212/2000), al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all’ente impositore (art. 6 co. 4 della L. 212/2000).
Pertanto, il contribuente ha diritto alla riduzione del 50% dell’ICI anche se non ha presentato la dichiarazione di inagibilità o inabilità di un fabbricato, a condizione che:
– il comune sia a conoscenza dello stato dell’immobile;
– il contribuente non utilizzi l’immobile.

Posti barca – Classamento catastale nel gruppo “D” – Assoggettamento ad imposta (Cass. 22.7.2016 n. 15198)

Con la sentenza 22.7.2016 n. 15198, la Corte di Cassazione ha ribadito che:
– i posti barca in porti turistici, così come gli stabilimenti balneari, vanno classificati nel gruppo catastale D (unità immobiliari a destinazione speciale) e precisamente nella categoria D/12, anziché nel gruppo E (unità immobiliari a destinazione particolare);
– lo specchio acqueo e il costo di costruzione del posto barca sono oggetto di valutazione, in quanto nel calcolo del valore catastate di un porto turistico (classificabile nella categoria catastale D/9) vanno ricompresi anche gli specchi d’acqua antistanti al porto ed ai singoli posti barca, i quali sono censibili catastalmente in ragione della loro stabile autonomia funzionale e reddituale.
La determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari dei gruppi “D” ed “E” avviene con stima diretta, ma mentre quelle classificate nel gruppo D sono assoggettate all’ICI/IMU/TASI, quelle classificate nel gruppo E sono esenti da tali tributi.
Considerato, quindi, che i posti barca devono essere classificati nel gruppo “D” con rendita autonoma, nel caso di concessione su aree demaniali, il concessionario è tenuto al versamento delle imposte

Tosap – Distributori di carburante – Aree di manovra – Assoggettamento al tributo (C.T. Reg. Palermo 11.4.2016 n. 1362/25/16)

Secondo la C.T. Reg. Palermo 11.4.2016 n. 1362/25/16, l’occupazione di aree pubbliche destinate alla manovra e all’accesso dei veicoli da rifornire, da parte di un esercizio di distribuzione di carburante, è soggetta a TOSAP, perché consiste nella sottrazione di spazi alla pubblica disponibilità. La decisione è conforme all’orientamento della Corte di Cassazione (sentenza 17591/2009) ed ha preso in analisi quanto disposto dall’art. 48 del DLgs. 507/93, che detta le regole specifiche per l’applicazione della TOSAP agli impianti di distribuzione di carburanti, prevedendo che il tributo sia commisurato alla capacità del serbatoio sotterraneo. Tale misura include, convenzionalmente, l’occupazione del sottosuolo e quella del suolo stradale effettuata con le sole colonnine montanti per la distribuzione di carburanti, per l’acqua e l’aria compressa, nonché con un chiosco che insiste su una superficie nel complesso non superiore a 4 metri quadrati. Per le occupazioni diverse da quelle descritte, o in eccesso rispetto all’estensione prevista, occorre applicare la TOSAP secondo le regole ordinarie.

Abitazione principale parzialmente locata – Trattamento fiscale ai fini dell’IMU e della TASI a decorrere dall’1.1.2016

Il Min. dell’Economia e delle finanze, nella risposta 20.1.2014 n. 12, alla domanda se al proprietario di un’abitazione principale che concede alcune stanze in locazione a studenti spetti l’esenzione da IMU, ha risposto nella maniera seguente: “Anche se parzialmente locata, l’abitazione principale non perde tale destinazione e, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014, beneficia dell’esenzione dall’IMU prevista per tale fattispecie”.
Considerato che in quest’ultima risposta del MEF non viene fatta alcuna distinzione sulla base del confronto tra rendita rivalutata e canone di locazione, dovrebbe potersi ritenere che l’abitazione principale parzialmente locata sia esente dall’IMU in ogni caso. Analoghe considerazioni dovrebbero valere per la TASI, considerata l’unicità della definizione di abitazione principale e considerato che dal 2016 è prevista l’esenzione anche per questa tassa (esclusi gli immobili classificati in A/1, A/8 e A/9).

Dichiarazione IMU e TASI – Tardiva dichiarazione – Termine del 30.6.2016 – Ritardo massimo di 30 giorni – Slittamento al 22.8.2016

Vi sono argomenti per sostenere che il dimezzamento della sanzione ai fini IMU, derivante dall’art. 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97, operi non sino al 30.7.2016, ma sino al 22.8.2016.
Infatti:
– il termine per la presentazione della dichiarazione IMU è scaduto il 30.6.2016 ex art. 12 co. 13-ter del DL 201/2011;
– se la dichiarazione è presentata entro il 30.7.2016, quindi entro i successivi trenta giorni, la sanzione è dimezzata (art. 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97);
– il termine, scadendo il 30.7 che è sabato, è automaticamente prorogato all’1.8 (art. 7 del DL 70/2011);
– si ricade quindi nella sospensione feriale degli adempimenti (art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006), e il termine viene postergato al 22.8.2016.
A conforto di ciò, la circ. Min. Economia e Finanze 29.4.2013 n. 1 aveva affermato che lo slittamento al primo giorno feriale successivo si sarebbe applicato anche al termine di novanta giorni entro cui è possibile il ravvedimento per dichiarazione omessa (art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97), situazione simile alla nostra.
Se si accoglie la tesi esposta, il ravvedimento, nei termini indicati quindi sino al 22.8.2016, avviene presentando la dichiarazione e, se le imposte sono state già versate, pagando 2,5 euro di sanzione (sanzione di 50,00 euro, dimezzata ai sensi dell’art. 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97 e ridotta al decimo a causa del ravvedimento).

Terreni agricoli posseduti dai coadiuvanti coltivatori diretti – Esenzione dall’IMU (nota Min. Economia e Finanze 23.5.2016 n. 20535/DF)

Secondo il Dipartimento del Ministero delle finanze i terreni agricoli posseduti da coadiuvanti coltivatori diretti sono esclusi dall’IMU.
Dall’1.1.2016, sono esenti dall’imposta tutti i terreni agricoli, situati in tutto il territorio nazionale anche di pianura, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (art. 1 co. 13 della L. 208/2015). I requisiti stabiliti dalla norma sono uno di natura oggettiva, e cioè il possesso e la conduzione del terreno agricolo, e uno di natura soggettiva che consiste nel possedere la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritti nella previdenza agricola.
Secondo i chiarimenti ministeriali l’esenzione IMU spetta per i terreni agricoli:
– dei coadiuvanti familiari, proprietari di terreni e cioè delle persone appartenenti al nucleo familiare del coltivatore diretto che in quanto unità attive assolvono i contributi previdenziali (esempio la moglie che coltiva il terreno assieme al marito coltivatore diretto, che versa i contributi pur non essendo titolare di partita IVA, nè cointestataria nella conduzione). Il coadiuvante può usufruire della esenzione IMU per i terreni coltivati dal proprio nucleo familiare e non per quelli eventualmente affittati a terzi;
– delle società agricole, nessuna esclusa (quindi dalla società semplice alla spa), che possono ricoprire la qualifica di imprenditore agricolo professionale (art. 1 del DLgs. 99/2004);
– posseduti da persone fisiche, coltivatore diretto o IAP, ancorché il terreno sia coltivato da una società di persone alla quale lo abbiano affittato o concesso in comodato, di cui essi siano soci (a norma dell’art. 9 del DLgs. 228/2001 ai soci delle società di persone sono confermati i benefici spettanti alle persone fisiche aventi la qualifica professionale richiesta).

IMU – Aree edificabili – Adozione da parte del Comune di uno strumento urbanistico – Determinazione della base imponibile

Entro il 16.6.2016 devono essere versate l’IMU e la TASI per le aree fabbricabili.
Ai sensi dell’art. 36 co. 2 del DL 4.7.2006 n. 223 (conv. L. 4.8.2006 n. 248), “un’area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”. L’area si intende fabbricabile, quindi, già con la semplice adozione da parte del Comune dello strumento urbanistico, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi.
In caso di dubbio, occorre rivolgersi al Comune, anche se l’art. 31 della L. 289/2002 prevede che se l’ente locale attribuisce a un terreno la natura di area fabbricabile ne deve dare comunicazione al proprietario.
Ai fini della determinazione della base imponibile, è necessario considerare il valore venale in comune commercio all’1.1.2016.

Tosap – Griglie di aerazione dei garage – Assoggettamento all’imposta (Cass. 1.6.2016 n. 11449)

La Corte di Cassazione, sentenza 1.6.2016 n. 11449, ha chiarito alcuni aspetti controversi in materia di TOSAP.
Nel caso di specie un Comune ha accertato la TOSAP dovuta per l’anno 2010, in ordine all’occupazione di suolo pubblico, determinata dall’apposizione di alcune griglie di areazione del garage, poste su aree già in precedenza di proprietà del Comune e poi cedute da quest’ultimo in diritto di superficie ipogeo (cioè del diritto a costruire al di sotto del suolo).
Secondo la Corte, con l’apposizione delle griglie, così come per ogni oggetto collocato sul suolo pubblico, viene limitato l’uso collettivo della parte di suolo pubblico sul quale le dette griglie insorgono, con conseguente sottrazione della superficie all’uso pubblico a vantaggio di un’utilizzazione particolare del suolo stesso da parte del garage. Ne deriva il loro assoggettamento alla TOSAP.

Terreni agricoli – Esenzione IMU dall’anno 2016

Il 16.6.2016 scade il termine per il versamento della prima rata dell’IMU e della TASI per l’anno 2016, che deve essere calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni applicabili nell’anno 2015.
In relazione ai terreni agricoli, in base alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, sono esenti da IMU (i terreni agricoli sono esclusi da TASI ex art. 1 co. 669 della L.147/2013) quelli:
– ubicati nei Comuni compresi nell’elenco di cui alla C.M. 14.6.93 n. 9 (se accanto all’indicazione del Comune è riportata l’annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla “PD”, significa che l’esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale);
– posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
– situati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A alla L. 448/2001;
– a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.