A decorrere dall’anno 2016, l’IMU e la TASI sono abolite per le sole unità immobiliari destinate ad abitazione principale iscritte nelle categorie catastali diverse da quelle definite “di lusso”. Per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, invece, continueranno ad applicarsi sia l’IMU che la TASI.
Il carico fiscale di IMU e TASI dipenderà molto da quel che delibereranno i Comuni nell’osservanza del limite stabilito dal co. 677 dell’art. 1 della L. 147/2013, secondo cui l’aliquota TASI fissata dal Comune sommata all’IMU, complessivamente, non deve superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013, in relazione alle diverse tipologie di immobili. In aggiunta, tuttavia, anche per l’anno 2016 ai Comuni è stata concessa la possibilità di mantenere la maggiorazione TASI (che può arrivare fino allo 0,8‰) nella stessa misura applicata per l’anno 2015.
Per effetto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, quindi, anche per l’anno 2016, per le abitazioni principali “di lusso” (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9):
– l’aliquota TASI può variare da 0 a 3,3‰;
– l’aliquota IMU può variare da 2 a 6‰;
– l’aliquota massima complessiva di TASI + IMU sarà del 6,8‰.
Versamento della prima rata dell’IMU e della TASI per l’anno 2016 – Termine del 16.6.2016
Entro il 16.6.2016 dovranno essere pagate le prime rate di IMU e TASI per l’anno 2016, utilizzando le aliquote e le detrazioni deliberate nell’anno 2015.
A tal fine, è necessario tenere conto delle novità di quest’anno che, tra le altre, riguardano:
– la possibilità di escludere dalla rendita catastale dei fabbricati iscritti nelle categorie D ed E i macchinari e gli impianti. Se tale variazione viene presentata entro il 15.6.2016, la riduzione della rendita retroagisce all’1.1.2016;
– le nuove regole introdotte dalla L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) per l’individuazione dei terreni agricoli ubicati nei Comuni montani che sono esenti da IMU;
– l’esenzione dall’IMU prevista per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
– l’esenzione dalla TASI introdotta dall’1.1.2016 per le abitazioni principali, ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 oppure A/9, e delle relative pertinenze;
– la riduzione della base imponibile di IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado;
– la riduzione al 75% dell’aliquota deliberata sia ai fini IMU che TASI per gli immobili affittati a canone concordato ex L. 431/98.
Terreni agricoli in comuni montani e terreni incolti e orti – Esenzione IMU (interrogazione parlamentare 4.5.2016 n. 5-08570) – Profili critici
Nella risposta n. 5-08570 del 4.5.2016, fornita nel corso di un question time in Commissione finanze, è stato affermato che i terreni incolti e gli orti rientrano tra i “terreni agricoli”, e seguono, quindi, le stesse regole di esenzione da IMU, riscritte da ultimo dalla legge di stabilità 2016 (art. 1 co. 13 della L. 208/2015).
Gli orti sono stati così inclusi, ai fini IMU, tra i terreni assoggettati all’imposta, ancorché non siano destinati all’esercizio dell’attività agricola in modo professionale. Si ricorda che ai fini dell’ICI tali superfici erano oggettivamente escluse dall’imposta. Come ribadito dalla circ. 9/93, infatti, gli orticelli, essendo piccoli appezzamenti di terreno coltivati occasionalmente senza strutture organizzative, non hanno il carattere di terreno agricolo secondo la definizione fornita dall’art. 2 del DLgs. 504/92 in materia di ICI. Tuttavia, mentre il presupposto impositivo dell’ICI era il “possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli”, quello dell’IMU è il possesso di qualunque immobile. Ne consegue che gli orti siti in zone di pianura, non posseduti da coltivatori diretti o IAP, scontano l’imposta che, in moltissimi casi, sarà inferiore all’importo minimo dovuto al Comune (12,00 euro oppure l’importo stabilito dall’ente locale).
Ineccepibile, invece, l’assimilazione ai terreni agricoli dei terreni incolti sulla scorta della decisione della Corte di Cassazione 7369/2012. Tuttavia, i terreni incolti nei Comuni montani sono sempre esenti dall’IMU, mentre per quelli nei Comuni non montani l’IMU deve essere versata, ad eccezione dei terreni posseduti da coltivatori diretti o IAP, iscritti all’INPS.
Terreni agricoli in comuni montani e terreni incolti e orti – Esenzione Imu – Risposta del Viceministro all’Economia Zanetti al question time in Commissione finanze
In una risposta del Viceministro all’Economia Zanetti al question time in Commissione finanze, viene affermato che i terreni incolti e gli orti rientrano tra i “terreni agricoli”, e seguono, quindi, le stesse regole di esenzione da IMU, riscritte da ultimo dalla legge di stabilità 2016 (art. 1 co. 13 della L. 208/2015).
Rifacendosi alla decisione delle Corte di Cassazione 7369/2012 riguardante l’ICI, ma ritenuta dal Ministero applicabile anche all’IMU, è affermato che per essere definito “agricolo» è sufficiente che il terreno sia “suscettibile di essere destinato a tale utilizzo”, mentre non è indispensabile “l’effettivo esercizio” dell’attività agricola.
Di conseguenza, i terreni incolti e gli orti “devono essere considerati nel novero dei terreni agricoli, e sono esclusi dall’applicazione dell’Imu nei termini declinati dal comma 13″ della L. 208/2015. Sono esenti dall’imposta, quindi, i terreni incolti e gli orti ricadenti in Comuni montani, nei Comuni “parzialmente montani” quelli inclusi nella circ. Min. Economia e Finanze 14.6.93 n. 9 e, comunque, quelli posseduti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004 ovunque si trovino.
Continuano invece ad essere assoggettati a IMU, i terreni incolti e gli orti che non hanno i requisiti per beneficiare dell’esenzione.
Garage – Esenzione da TARSU – Prova del contribuente (Cass. 15.4.2016 nn. 7616 e 7617)
Con le ordinanze 15.4.2016 nn. 7616 e 7617, la Corte di Cassazione ha ribadito che il garage va escluso dal pagamento della tassa sui rifiuti (nel caso di specie TARSU, ma la decisione si riflette anche sulla TARI considerata la sostanziale identità delle discipline normative) soltanto se il contribuente prova con idonea documentazione e indica nella dichiarazione originaria, oppure successivamente nella denuncia di variazione, le obiettive condizioni di non utilizzabilità dell’immobile, le quali devono essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
Ne discende che spetta al contribuente dimostrare adeguatamente i presupposti fattuali per poter usufruire del trattamento di favore ai fini della TARSU.
Infine, si ricorda che i giudici tributari di merito e di legittimità hanno più volte negato che un locale adibito a garage possa ritenersi di per sé improduttivo di rifiuti solidi urbani.
Rifiuti speciali assimilati agli urbani – Riduzioni della parte variabile della TARI – Obbligo dei Comuni (risposte IFEL 15.4.2016)
L’IFEL ha pubblicato sul proprio sito Internet alcune risposte a quesiti che sono stati posti nell’ambito del ciclo di webinar dedicato allo schema di regolamento sulla TARI.
Tra i principali chiarimenti è stato affermato che rientra nelle facoltà dei Comuni prevedere ulteriori riduzioni della TARI rispetto a quelle previste dalla normativa. L’IFEL ritiene pertanto legittimo prevedere nel regolamento agevolazioni anche di carattere sociale e di politica fiscale per incentivare comportamenti virtuosi, come ad esempio il non posizionamento di slot machine.
È obbligatorio, invece, disciplinare la riduzione della parte variabile della tariffa per le attività economiche che producono rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, purché avviati al riciclo ai sensi del co. 649 dell’art. 1 della L. 147/2013.
Un’altra riduzione obbligatoria, introdotta dal DL 47/2014, riguarda la riduzione di due terzi per gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’estero che spetta soltanto se viene presentata la dichiarazione da parte del contribuente.
Versamenti a enti locali incompetenti o di somme non dovute – Procedure di rimborso e di regolazione contabile – Chiarimenti (circ. Min. Economia e Finanze 14.4.2016 n. 1/DF)
Con la circ. 14.4.2016 n. 1/DF, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alle disposizioni contenute nel DM 24.2.2016 (in corso di pubblicazione in G.U.) riguardanti le procedure di riversamento, rimborso e regolazione relative ai tributi locali, attuative dell’art. 1 co. da 722 a 727 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
Nello specifico, tali disposizioni riguardano:
– l’IMU;
– la maggiorazione standard della TARES;
– l’IMI istituita dalla Provincia Autonoma di Bolzano;
– l’IMIS istituita dalla Provincia Autonoma di Trento.
Nel caso di versamento ad un ente locale incompetente, quest’ultimo deve procedere al riversamento delle somme indebitamente percepite all’ente locale competente entro 180 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.
Il contribuente, invece, nel caso si sia accorto dell’errore, deve effettuare un’apposita comunicazione, sia al Comune competente che a quello incompetente, in cui indica gli estremi del versamento, l’importo versato, i dati catastali dell’immobile cui si riferisce il versamento stesso, l’ente locale destinatario delle somme e l’ente locale che ha ricevuto erroneamente il versamento. Diversamente, potrebbe essere lo stesso Comune a segnalare, in via autonoma, di aver ricevuto un versamento non di propria competenza.
Nel caso di versamenti effettuati in misura superiore a quanto dovuto, invece, il contribuente deve presentare apposita istanza di rimborso all’ente locale, il quale, nei 180 giorni successivi, deve completare l’istruttoria della pratica e darne comunicazione al contribuente. La domanda di rimborso deve essere richiesta dal contribuente, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
Riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato – Contratti verbali – Decorrenza del beneficio (nota Min. Economia e finanze 8.4.2016 n. 8876)
Il co. 10 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevede, dall’1.1.2016, una riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU (e di conseguenza anche della TASI, considerato che la base imponibile è la stessa) per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero ai genitori oppure ai figli) che la destinano ad abitazione principale.
Per fruire del beneficio è necessario che:
– il contratto sia registrato;
– il proprietario dell’immobile (comodante) possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
In relazione ai termini per la registrazione dei comodati è intervenuto il Dipartimento delle finanze con la ris. 17.2.2016 n. 1/DF, la nota 29.1.2016 n. 2472/DF e, da ultimo, con la nota 8.4.2016 n. 8876.
In quest’ultimo documento viene precisato che per i contratti verbali di comodato stipulati tra genitori e figli la riduzione della base impobibile di IMU e TASI decorre dalla data di conclusione del contratto stesso. Ai fini della validità di tali contratti, inoltre, continua a non sussistere l’obbligo di registrazione (tale adempimento è necessario solo per beneficiare dell’agevolazione introdotta dalla legge di stabilità 2016).
TASI ex casa coniugale
Con la stesura del presente documento intendiamo informarvi in merito alla TASI dovuta sull’ex casa coniugale oggetto di assegnazione alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016.
Adozione della variante allo strumento urbanistico generale – Rilevanza ai fini dell’edificabilità del terreno (C.T. Reg. Roma 22.1.2016 n. 338/38/16)
In materia di ICI/IMU/TASI sono frequenti i dubbi sul corretto trattamento delle aree fabbricabili.
L’art. 36 co. 2 del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006) stabilische che, ai fini dell’applicazione dell’IVA, dell’imposta di registro, delle imposte sui redditi e dell’ICI, un’area è considerata fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale (PRG o PGT) adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Con riferimento all’approvazione delle varianti al PRG da parte dei Comuni, la C.T. Reg. Roma 22.1.2016 n. 338/38/16 ha ritenuto che la semplice adozione della variante è idonea a considerare ai fini dell’ICI edificabili i terreni qualificati in precedenza come agricoli.
La C.T. Prov. di Torino, con la sentenza 669/8/15, invece, ha stabilito che uno strumento urbanistico restituito dalla Regione per vizi insanabili non può costituire in capo al Comune titolo per trarre vantaggi fiscali nel periodo di vigenza dello strumento stesso. Da qui l’importante affermazione secondo cui lo strumento urbanistico generale che qualifica come fabbricabile un terreno deve essere adottato dal Comune correttamente, senza la presenza di alcun vizio insanabile.