Infrastrutture di reti di comunicazione elettronica – Accatastamento – Esclusione – Novità del DLgs. 33/2016 di attuazione della direttiva 2014/61/UE

Con il DLgs. 15.2.2016 n. 33, attuativo della direttiva 2014/61, è stabilito che le infrastrutture di reti di comunicazione elettronica non vanno accatastate.
L’art. 12 co. 2, modificando l’art. 86 co. 3 del DLgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), stabilisce infatti che non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell’art. 2 del DM 28/98 e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale:
– gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione;
– le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all’interno di edifici, da chiunque posseduti.
Quindi, i tralicci, i ripetitori, le stazioni radio base, le antenne – oltre alle opere per l’installazione della rete – ancorati a muri o altri supporti oppure impiantati dentro aree recintate non sono unità immobiliari e, come tali, non vanno iscritti in Catasto e non soggiacciono alla fiscalità conseguente.
Con questa norma si risolve l’annosa questione di come debbano essere trattate queste infrastrutture (l’Agenzia del Territorio, circ. 4/2006 e 6/2012 e la giurisprudenza, tra le altre Cass. 24026/2015, hanno ritenuto che dovessero essere accatastate).

Immobili “merce” invenduti delle imprese immobiliari di costruzione – Esenzione IMU – Profili di incostituzionalità della disciplina ante 2014 (C.T. Prov. Pescara 22.12.2015 n. 901/1/15)

La C.T. Prov. di Pescara, nella sentenza 22.12.2015 n. 901/1/15, ha affermato che i Comuni devono rimborsare l’IMU versata per gli anni 2012 e 2013 relativamente agli immobili “merce” delle imprese, ossia degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa.
A decorrere dall’1.1.2014, gli immobili “merce” sono esenti dall’imposta municipale fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (artt. 2 co. 1 e 2 lett. a) del DL 31.8.2013 n. 102).
Secondo i giudici, con il DL 102/2013 il legislatore avrebbe “abrogato tacitamente la norma previgente” e conseguentemente i Comuni devono rimborsare quanto versato negli anni 2012 e 2013.

Terreni agricoli dei Comuni montani – Esenzione sulla base dell’elenco ISTAT – Questione rinviata alla Corte Costituzionale (Tar Lazio 16.12.2015 n. 14156 e nota IFEL 4.3.2016)

Con l’ordinanza 16.12.2015 n. 14156, il TAR del Lazio ha sospeso il giudizio relativo alla controversia tra numerosi Comuni laziali e il Ministero dell’economia e delle finanze in tema di imposizione IMU sui terreni agricoli montani, disponendo l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ad avviso del TAR, dal momento che il DL 4/2015, nel fissare il criterio generale per ottenere l’esenzione dall’IMU, non definisce il presupposto di fatto dell’agevolazione ma rimanda all’elenco ISTAT, occorre preliminarmente verificare il rispetto della riserva di legge sancita dall’art. 23 Cost. che si realizza esclusivamente se la formazione dell’elenco in oggetto è frutto di un potere amministrativo vincolato da norme di legge.
In sostanza, osserva l’IFEL nella nota 4.3.2016, il TAR del Lazio ritiene essenziale che il presupposto per l’applicazione dell’agevolazione, discenda necessariamente da fonte normativa primaria, potendosi altrimenti configurare una violazione della riserva di legge.
La Consulta dovrà quindi decidere sulla legittimità del parametro utilizzato dal legislatore nel DL 4/2015 per stabilire l’imponibilità o meno dei terreni agricoli montani e di conseguenza sull’intera vicenda legata all’IMU sui terreni agricoli per gli anni 2014 e 2015.

Disciplina in materia di pesca e acquacoltura – Tributi locali – Novità del DLgs. 4/2012

Il DLgs. 4/2012 stabilisce le misure di attuazione per il riassetto della disciplina in materia di pesca e acquacoltura.
Si evidenzia che:
– sotto il profilo fiscale, l’art. 3-ter del DL 106/2005, al co. 1, prevede che, per quanto concerne l’attività di acquacoltura per le superfici acquatiche, marine o vallive, utilizzate per l’allevamento ittico da parte di soggetti diversi dalle società commerciali, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, il reddito dominicale e quello agrario sono determinati (a decorrere dal 1.1.2006) applicando la tariffa più alta del seminativo di classe prima in vigore nella Provincia di appartenenza (o in quella prospiciente nel caso di allevamento marino). In tale disposizione, l’Agenzia delle Entrate (ris. 142/2006) ha ravvisato la volontà del legislatore di estendere, ai soggetti che svolgono l’attività di acquacoltura su aree demaniali, l’applicazione del regime forfettario di determinazione del reddito previsto all’art. 32 TUIR (in precedenza tale regime trovava applicazione solo per coloro che svolgevano attività di acquacoltura su aree censite in Catasto);
– sul fronte dei tributi comunali, con l’istituzione della categoria catastale D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), prevista all’art. 1 co. 5 del DPR 139/98, e con la sostituzione dell’ICI con l’IMU, i fabbricati rurali strumentali sono sottoposti a tassazione (in passato, le vasche e i bacini utilizzati negli impianti a terra di acquacoltura non erano assoggettati all’ICI, perché considerati parte integrante del terreno agricolo).

IMU – Determinazione del valore dei fabbricati di categoria “D” – Approvazione dei coefficienti per il 2016 (DM 29.2.2016)

Con il DM 29.2.2016, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha aggiornato i coefficienti per la determinazione dell’IMU e della TASI, dovute per l’anno 2016, relative ai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (capannoni, centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, centri commerciali), non iscritti in Catasto o comunque privi di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
Per i fabbricati in questione, infatti, la base imponibile IMU e TASI si determina alla data di inizio di ciascun anno solare oppure, se successiva, alla data di acquisizione, applicando per ogni anno di formazione dei costi i coefficienti del DM 29.2.2016.

Riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato – Chiarimenti (risposte IFEL 24.2.2016)

Il co. 10 dell’art. 1 della L. 208/2015 prevede, dall’1.1.2016, una riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU/TASI per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le destinano ad abitazione principale ed al ricorrere di determinate condizioni.
Sul punto l’IFEL ha pubblicato sul proprio sito internet delle risposte a quesiti che nella sostanza confermano i chiarimenti forniti dal MEF nella ris. 17.2.2016 n. 1.
Fra le precisazioni più importati l’IFEL ha ribadito che:
– nel caso in cui un contribuente, oltre alla propria abitazione principale ed a quella concessa in comodato al figlio che la utilizza a sua volta come abitazione principale site nello stesso Comune, risulti nudo proprietario di una terza abitazione, l’agevolazione spetta in quanto il nudo proprietario non è soggetto passivo dell’imposta (IMU e TASI) (risposte nn. 2 e 8);
– in caso di comproprietà dell’immobile occorre verificare il rispetto di tutte le condizioni separatamente per i due coniugi. Pertanto, nel caso in cui l’immobile in comproprietà tra i coniugi è concesso in comodato ai genitori di uno di essi, l’agevolazione spetta solo al comproprietario per il quale è rispettato il vincolo di parentela richiesto dalla norma (risposta n. 3);
– se il comodante è proprietario di due abitazioni ed è titolare del diritto di abitazione come ex coniuge di una terza abitazione l’agevolazione non compete (risposta n. 7);
– se il comodante conduce in locazione un immobile nello stesso Comune dell’abitazione concessa in comodato l’agevolazione si applica in quanto sono soddisfatte le condizioni richieste dalla norma secondo cui il comodante ed il comodatario devono avere la residenza e la dimora abituale nello stesso Comune. Al contrario, se il comodante risiede in un altro Comune rispetto a quello dove è sito l’immobile concesso in comodato la riduzione del 50% non spetta (risposta n. 5).

Riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato – Condizioni – Novità della legge di stabilità 2016 (ris. Min. Economia e finanze 17.2.2016 n. 1/DF)

Riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato – Condizioni – Novità della legge di stabilità 2016 (ris. Min. Economia e finanze 17.2.2016 n. 1/DF)
Con la ris. Min. Economia e finanze 17.2.2016 n. 1/DF sono stati forniti chiarimenti in relazione alla norma contenuta nel co. 10 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che prevede, dall’1.1.2016, una riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU (e di conseguenza anche della TASI, considerato che la base imponibile è la stessa) per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero ai genitori oppure ai figli) che la destinano ad abitazione principale.
Tra l’altro, con il documento in oggetto, viene precisato che:
– a decorrere dall’anno 2016, i Comuni non possono più assimilare l’unità immobiliare concessa in comodato all’abitazione principale, ma possono stabilire un’aliquota agevolata (non inferiore allo 0,46%) ai sensi dell’art. 13 del DL 201/2011;
– l’agevolazione IMU/TASI decorre dalla data del contratto di comodato e non da quella della registrazione;
– per i contratti verbali di comodato, al fine della decorrenza dell’agevolazione, occorre avere riguardo alla data di conclusione del contratto;
– il possesso da parte del comodante di un altro immobile che non sia destinato a uso abitativo non impedisce il riconoscimento dell’agevolazione;
– alle pertinenze concesse in comodato unitamente all’abitazione si renderà applicabile il trattamento di favore previsto per l’abitazione nei limiti fissati dall’art. 13 co. 2 del DL 201/2011;
– l’agevolazione non si perde se oltre all’immobile ad uso abitativo concesso in comodato un soggetto possiede un fabbricato rurale ad uso strumentale di cui all’art. 9 co. 3-bis del DL 557/93;
– il comodatario non deve versare la TASI in quanto, a decorrere dal 2016, è stato escluso il pagamento sia per il possessore che per l’occupante dell’immobile adibito ad abitazione principale non accatastata in A/1, A/8 e A/9 (art. 1 co. 14 della L. 208/2015).

Riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato – Condizioni – Novità della legge di stabilità 2016 (ris. Min. Economia e finanze 17.2.2016 n. 1/DF)

Con la ris. Min. Economia e finanze 17.2.2016 n. 1/DF sono stati forniti chiarimenti in relazione alla norma contenuta nel co. 10 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che prevede, dall’1.1.2016, una riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU (e di conseguenza anche della TASI, considerato che la base imponibile è la stessa) per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero ai genitori oppure ai figli) che la destinano ad abitazione principale. Per fruire del beneficio è necessario che:
– il contratto sia registrato;
– il proprietario dell’immobile (comodante) possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Con il documento in oggetto il Dipartimento delle finanze conferma sostanzialmente le indicazioni già fornite nel corso di Telefisco 2016 e con la nota 29.1.2016 n. 2472.
Le conferme riguardano il concetto di “immobile” che deve essere riferito alle sole unità immobiliari abitative. Secondo il Ministero la norma si colloca nell’ambito del regime delle agevolazioni riconosciute per gli immobili ad uso abitativo e, dunque, laddove questa richiama in maniera generica il concetto di immobile, la stessa deve intendersi riferita all’immobile ad uso abitativo.
Tra le altre cose viene precisato anche che:
– l’agevolazione IMU/TASI decorre dalla data del contratto di comodato e non da quella della registrazione;
– per i contratti verbali di comodato, al fine della decorrenza dell’agevolazione, occorre avere riguardo alla data di conclusione del contratto;
– anche per le pertinenze che vengono concesse in comodato unitamente all’abitazione si renderà applicabile il trattamento di favore previsto per l’abitazione, nei limiti comunque fissati dall’art. 13 co. 2 del DL 201/2011, secondo cui “Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unita’ pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.”.

Comodato IMU e TASI e registrazione del contratto dopo i chiarimenti del MEF

Con la stesura del presente documento intendiamo informarvi sui chiarimenti forniti dal MEF riguardo i termini per la registrazione del contratto di comodato, necessaria per godere dell’agevolazione IMU e TASI per immobili concessi in comodato tra genitori e figli ed introdotta dalla Legge di Stabilità 2016.

Registazione_contratto_di_comodato_e_chiarimenti_MEF

Riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato – Condizioni – Novità della legge di stabilità 2016 – Risposte del MEF a Telefisco

In risposta ad un quesito, il Min. Economia e finanze ha affermato che, fino all’1.3.2016, è possibile registrare i contratti di comodato verbali già in essere, beneficiando fin dall’1.1.2016 della riduzione del 50% della base imponibile di IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato a figli o genitori. Nel caso in cui il contratto sia scritto, è obbligatorio registrarlo entro 20 giorni. Dovrebbe essere possibile tuttavia registrare il comodato in ritardo, usufruendo del ravvedimento operoso, previsto per l’omessa dichiarazione, di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97; la circ. 180/E/98, infatti, ha equiparato la nozione di atto/denuncia a quella di dichiarazione.
Il chiarimento si aggiunge a quello fornito dallo stesso MEF secondo cui il possesso di altri immobili non abitativi (come ad esempio negozi, aree fabbricabili e terreni) non impedisce di ottenere l’agevolazione.
In pratica, quindi, la riduzione al 50% della base imponibile opera se il soggetto passivo possiede (a titolo di proprietà, usufrutto, superficie, uso o abitazione) al massimo due abitazioni non di lusso, di cui una data in comodato ed una destinata a propria abitazione principale ed a condizione che comodante e comodatario abbiano residenza e dimora nello stesso Comune. La norma non pone vincoli con riferimento alla percentuale di possesso, sicché se il soggetto possiede anche soltanto lo 0,1% di una terza abitazione, l’agevolazione non spetta.
Per il MEF, poi, la riduzione al 50% della base imponibile è cumulabile con l’altra riduzione al 50% della base imponibile prevista per gli immobili storici, quindi qui lo sconto arriva al 75% dell’imposta.