Riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato – Condizioni – Novità della legge di stabilità 2016 – Risposte del MEF a Telefisco

In risposta ad un quesito, il Min. Economia e finanze ha affermato che fino all’1.3.2016 è possibile registrare i contratti di comodato verbali già in essere, beneficiando fin dall’1.1.2016 della riduzione del 50% della base imponibile di IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato a figli o genitori.
Il chiarimento è intervenuto dopo la precisazione del MEF fornita nei giorni scorsi nel corso di Telefisco 2016 secondo cui il possesso di altri immobili non abitativi (come ad esempio negozi e terreni) non impedisce di ottenere l’agevolazione. Proprio in seguito a questa precisazione, infatti, molti proprietari hanno “scoperto” di poter beneficiare dell’agevolazione.
Per chi ha redatto il contratto in forma scritta senza registrarlo, invece, resta fermo l’obbligo di registrazione entro 20 giorni dalla stipula. A tal proposito il MEF precisa che la data ultima per poter far valere l’agevolazione dall’1.1.2016 è il 16 del mese (e non il 15), il che sposta la data ultima per la registrazione al 5.2.2016.

Riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato – Condizioni – Novità della legge di stabilità 2016

Il co. 10 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevede, dall’1.1.2016, una riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU (e di conseguenza anche della TASI, considerato che la base imponibile è la stessa) per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero ai genitori oppure ai figli) che la destinano ad abitazione principale e a condizione che:
– il contratto sia registrato,
– il proprietario dell’immobile (comodante) possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Fino a giovedì 4.2.2016 è possibile registrare senza sanzioni un contratto di comodato che riporti il 15.1.2016 come data di stipula, affinché l’agevolazione IMU e TASI si possa applicare dall’1.1.2016.
Sul tema, nel corso di Telefisco 2016, le Finanze hanno chiarito che il possesso degli immobili diversi dalle abitazioni non blocca la riduzione del 50% dell’imponibile (e dunque dell’imposta). Può ottenere lo sconto IMU e TASI, infatti, anche chi possiede altri immobili non abitativi oltre la casa data in comodato e quella in cui abita. In pratica, fermi restando gli altri requisiti fissati dalla legge il possesso di una quota di un terreno o di un negozio, per esempio, non bloccano l’agevolazione.
Rientrano anche i proprietari di abitazioni con due o più pertinenze dello stesso tipo, per esempio due garage. Per la disciplina dell’IMU e della TASI, infatti, uno solo è classificato come pertinenza, mentre il secondo è comunque un altro immobile. Non essendo però ad uso abitativo non va a intaccare il tetto dei due immobili, valido per lo sconto.

Immobili locati a canone concordato – Riduzione dell’IMU e della TASI al 75% – Novità della legge di stabilità 2016 – Risposte del MEF a Telefisco 2016

I co. 53 e 54 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevedono una riduzione del 25% dell’IMU e della TASI dovute per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.98 n. 431. Entrambe le imposte (IMU e TASI), determinate applicando l’aliquota stabilita dal Comune, quindi, sono ridotte al 75%.
In occasione di Telefisco 2016 le Finanze hanno chiarito che:
– la riduzione del 25% per gli immobili locati a canone concordato si applica sull’aliquota deliberata dal Comune (anche se inferiore a quella ordinaria) e non sull’aliquota ordinaria;
– per tali immobili bisogna presentare la denuncia IMU/TASI nel 2017 poiché i Comuni non sono in grado di reperire l’informazione sulle singole unità affittate a canone concordato. Tale adempimento, tuttavia, non è posto a pena di decadenza dell’agevolazione (la mancata presentazione della denuncia, quindi, non determinerà il venir meno della riduzione, ma comporterà l’irrogazione della sola sanzione fissa);
– se la locazione riguarda fabbricati di interesse storico-artistico è possibile cumulare l’agevolazione del 25% sull’imposta con la riduzione a metà dell’imponibile, prevista per tali tipologie immobiliari.

Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali – Esenzione da imposta – Risposte del MEF a Telefisco 2016

In occasione di Telefisco 2016, il dipartimento delle Finanze ha confermato che l’esenzione dall’IMU sui terreni agricoli di pianura coincide con i casi in cui fino allo scorso anno la base imponibile si determinava moltiplicando il reddito dominicale rivalutato per il coefficiente 75 (ovviamente se le condizioni non sono nel frattempo cambiate).
Infatti l’esenzione da IMU sui terreni agricoli di pianura compete nella ipotesi in cui tali immobili siano posseduti e coltivati da soggetti in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritti nella gestione previdenziale agricola.
Invece i soggetti che determinavano la base imponibile con il coefficiente 135 continueranno ad assolvere l’IMU, a meno che i terreni non siano situati in zone montane (Comuni indicati nella circ. 14.6.93 n. 9) o nelle isole minori.

Imposta sulla pubblicità – Cartelloni abusivi (C.T. Prov. Caltanissetta 972/1/15)

La C.T. Prov. Caltanissetta 972/1/15 ha stabilito che anche l’impianto pubblicitario abusivo è soggetto all’imposta sulla pubblicità, in quanto il presupposto impositivo di cui all’art. 5 del DLgs. 507/93 è collegato alla semplice esposizione del messaggio promozionale, indipendentemente dalla presenza, o meno, dell’autorizzazione alla sua diffusione.
Nel caso di specie, il tributo si riferiva a impianti pubblicitari la cui autorizzazione all’installazione, a suo tempo rilasciata dal Comune, era scaduta. La ricorrente, considerato che l’Ente locale, nonostante le richieste in sanatoria presentate, non aveva ancora provveduto al suo rinnovo, riteneva che l’imposta non fosse dovuta.