Con la risposta a interpello 9.1.2024 n. 3, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che le somme percepite a titolo di contributo allo studio e alla formazione per l’avvio di un’attività professionale (nello specifico, di consulente finanziario) rientrano nella più ampia categoria delle borse di studio, vertendosi quindi nell’ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50 co. 1 lett. c) del TUIR. In quanto tali, le stesse non rilevano ai fini della causa di esclusione dal regime forfetario di cui all’art. 1 co. 57 lett. d-bis) della L. 190/2014. Il percettore del contributo, quindi, può svolgere l’attività autonoma in regime forfetario prevalentemente in favore del soggetto che ha erogato il contributo (nel caso specifico, una banca).