In base all’art. 1 co. 57 lett. d-bis) della L. 190/2014, è precluso il regime forfetario per l’attività (d’impresa o di lavoro autonomo) esercitata prevalentemente nei confronti di datori con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. La finalità della norma è di evitare l’avvio di iniziative professionali al solo scopo di beneficiare dell’aliquota agevolata del regime, trasformando l’attività di lavoro dipendente o attività a questo assimilate in attività di lavoro autonomo.
Con la risposta interpello 30.5.2019 n. 173, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’aver intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente all’estero non ostacola l’applicazione del regime forfetario rispetto ad una nuova attività, anche se questa venga svolta prevalentemente nei confronti del precedente datore di lavoro estero. Infatti, non essendovi alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato dei redditi di lavoro dipendente percepiti all’estero, non sussistono i presupposti per realizzare lo scopo che la causa ostativa intende perseguire, ossia l’artificiosa trasformazione del precedente rapporto in un altro per il quale si può fruire del regime agevolato.