In data 15.12.2016, sono state pubblicate le bozze del modello di Certificazione Unica 2017 sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
È stata confermata la suddivisione della Certificazione Unica 2017 in un modello “ordinario”, da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, e in un modello “sintetico”, da consegnare invece al contribuente-sostituito.
Per quanto riguarda il modello “sintetico”, è stata recepita la modifica del termine entro cui i sostituti d’imposta devono consegnare ai contribuenti-sostituiti la certificazione relativa all’anno precedente, introdotta dall’art. 7-quater co. 14 del DL 22.10.2016 n. 193 (conv. L. 1.12.2016 n. 225), differito dal 28.2 al 31.3 dell’anno successivo.
Il citato DL 193/2016 ha, infatti, previsto che tale nuovo termine si applica a decorrere dall’anno 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il periodo d’imposta 2016.
Pertanto, le Certificazioni Uniche 2017, riguardanti il 2016, dovranno essere consegnate ai contribuenti-sostituiti entro il 31.3.2017.
Resta fermo il termine del 7.3.2017 per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate del suddetto modello ordinario.
In merito al contenuto della Certificazione Unica 2017, le bozze prevedono, nell’ambito dei dati fiscali relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, due nuove sezioni, riguardanti, rispettivamente:
– le somme erogate per premi di risultato (nuovi punti da 571 a 587);
– i rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione (nuovi punti da 701 a 706).