Il c.d. “pacchetto semplificazioni” inserito nel DL 193/2016 introduce importanti novità in materia di termini per gli adempimenti, a decorrere dall’1.1.2017. Nello specifico, si dispone:
– il differimento dei termini, previsti dall’art. 17 del DPR 435/2001, per i versamenti del saldo e del primo acconto derivanti dai modelli UNICO e IRAP dal giorno 16 del mese di giugno/luglio al giorno 30 degli stessi mesi (per i soggetti IRES, i versamenti devono essere effettuati entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, invece che entro il giorno 16, ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4%);
– la possibilità di differire il versamento del saldo IVA (ordinariamente in scadenza il 16 marzo) entro il termine previsto dal nuovo art. 17 del DPR 435/2001 per il versamento delle imposte dirette, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;
– la soppressione dell’obbligo di presentare esclusivamente in via telematica i modelli F24 con un saldo finale superiore a 1.000,00 euro, senza che siano state effettuate compensazioni, che era stato introdotto dall’1.10.2014 dall’art. 11 del DL 66/2014;
– il differimento dal 28 febbraio al 31 marzo del termine entro cui i sostituti d’imposta devono consegnare ai contribuenti-sostituiti la certificazione attestante l’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti, l’ammontare delle ritenute operate e l’importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali trattenuti (la nuova disciplina si applica a partire dalle certificazioni riguardanti il periodo d’imposta 2016, che dovranno quindi essere consegnate entro il 31.3.2017);
– la messa a regime della proroga dal 7 al 23 luglio del termine di presentazione dei modelli 730 per i contribuenti che, avvalendosi della dichiarazione precompilata, provvedono direttamente all’invio telematico all’Agenzia delle Entrate.