Cessione della clientela dello studio professionale (risposta interpello Agenzia delle Entrate 4.11.2019 n. 466)

La risposta interpello Agenzia delle Entrate 4.11.2019 n. 466 ha affermato che la cessione della lista clienti, da parte di un’impresa in favore di una stabile organizzazione, non ha natura di “cessione di ramo azienda” e, dunque, è soggetta ad IVA in quanto cessione di un “singolo bene”.
Le conclusioni cui è pervenuta l’Agenzia delle Entrate non appaiono immediatamente replicabili alla diversa fattispecie relativa alla cessione della clientela da parte di uno studio professionale.
Nella precedente ris. Agenzia delle Entrate n. 108/2002, tale operazione è stata configurata come “prestazione di servizi”, rilevante ai fini IVA ex art. 3 del DPR 633/72, in quanto dipendente da un’obbligazione di fare, non fare o permettere da parte del prestatore (il quale si impegnava a non proseguire il rapporto professionale con i clienti ceduti).
In tale sede, è invece stato escluso che l’operazione possa qualificarsi come cessione di un bene immateriale di natura patrimoniale (situazione che si verifica, invece, per l’avviamento commerciale in caso di cessione d’azienda), anch’essa comunque teoricamente riconducibile ad una “prestazione di servizi” ai fini IVA.

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