La C.T. Reg. Toscana, nella sentenza 1252/2016, ha affermato che la cessione dell’intero capitale sociale di una società va equiparato alla cessione di azienda e, pertanto, sconta l’imposta di registro nella misura del 3% (a norma dell’art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86).
Si ricorda, che, invece, la cessione di quote societarie sconta, a norma dell’art. 11 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, l’imposta di registro fissa nella misura di 200,00 euro.
Secondo la Corte, tuttavia, l’operazione di cessione dell’intero capitale sociale, realizzando i medesimi effetti della cessione di azienda, andrebbe tassata (facendo applicazione dell’art. 20 del DPR 131/86) come questo ultimo atto e, pertanto, si applicherebbe l’imposta di registro del 3% (in assenza di immobili ed in assenza dell’indicazione dei singoli valori aziendali).
In senso opposto si era espresso, invece, il consiglio Nazionale del Notariato nello Studio n. 170-2012/T, ove aveva rilevato come gli effetti delle due operazioni (cessione di azienda e cessione totalitaria di quote) siano ben diversi e non possano essere equiparati.