L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello 14.12.2020 n. 585, ha chiarito che dall’1.1.2021 sulle cessioni dei beni “anti COVID-19″, tassativamente elencati nell’art. 124 del DL 34/2019, verrà applicata l’aliquota IVA del 5%, a meno che non ricorrano le condizioni per beneficiare dell’aliquota del 4%, prevista dal n. 41-quater della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72, come nel caso degli ausili e delle protesi relative a menomazioni funzionali permanenti (cfr. risoluzione n. 253/E/2002).
Il quesito posto all’esame dell’Amministrazione finanziaria concerneva, tra l’altro, anche la possibilità di applicare, sino al 31.12.2020, l’esenzione IVA (con diritto alla detrazione dell’imposta) sulle prestazioni di noleggio di ventilatori polmonari, aspiratori e saturimetri destinati da una ASL a soggetti invalidi, posto che, con riferimento a tali beni, sino al 19.5.2020, data di entrata in vigore del DL 34/2020, il fornitore applicava l’aliquota del 4%.
L’Agenzia delle Entrate ribadisce quanto chiarito precedentemente (v. circolare n. 26/E/2020) con riferimento al fatto che, qualora i beni siano compresi, come nel caso di specie, nella tassativa elencazione prevista dalla norma, l’agevolazione si rende applicabile anche in caso di cessione di beni “dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili”.