Con una risposta fornita in occasione di Telefisco 2019, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, nell’ambito delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di carburanti nei confronti di soggetti passivi IVA, non è obbligatoria l’indicazione della targa del veicolo per il quale viene effettuato il rifornimento. Tale informazione potrà comunque essere riportata, in via facoltativa, nel campo “Altri Dati Gestionali” della fattura.
Si conferma, inoltre, che la deducibilità del costo e la detraibilità dell’IVA relativa all’acquisto dei carburanti sono subordinate sia al possesso della fattura elettronica, sia all’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili.
Con un’altra risposta, è stato chiarito che, in caso di rifornimenti effettuati al di fuori dall’orario di servizio dei distributori di carburante, senza che sia possibile ottenere nell’immediato l’emissione della fattura elettronica, il cessionario sarà tenuto a conservare le ricevute di pagamento.