Con la sentenza 28.1.2016 n. 226/28/16, la C.T. Reg. Bari ha affermato la rilevanza, ai fini dell’imposizione diretta, del corrispettivo derivante da un atto di cessione di volumetria edificabile o “di cubatura” (negozio assimilabile agli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento).
Tale atto deve essere trattato, ai sensi dell’art. 9 del TUIR, alla stregua delle cessioni a titolo oneroso che danno luogo a plusvalenze tassabili nei casi previsti dal TUIR; conseguentemente, anche le cessioni di cubatura generano plusvalenze tassabili come redditi diversi, se conseguite da persone fisiche, oppure ricavi o plusvalenze patrimoniali, se realizzati da imprese.