Il Consiglio di Stato, con sentenza 21.9.2015 n. 4381, con riferimento alla disciplina in materia edilizia antecedente alla conversione del DL 133/2014, ha affermato che “integrano gli estremi della ristrutturazione edilizia gli accorpamenti e i frazionamenti delle unità immobiliari e gli interventi che alterino l’originaria consistenza fisica dell’immobile con l’inserimento di nuovi impianti e la modifica di distribuzione di volumi”.
Di conseguenza, agli effetti dell’IVA, le cessioni di immobili oggetto di frazionamento o di accorpamento, se realizzate prima del 12.11.2014, sono soggette ad aliquota IVA del 10%, considerato che l’immobile è ceduto dall’impresa che ha eseguito gli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi del n. 127-quinquiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.